Discussioni utente:Demiurgo/Storia giudiziaria dell'attentato di via Rasella

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Scusami per l'invadenza con cui mi intrometto nella tua sandbox. Vorrei solo dire che, secondo me, dovresti indicare una fonte per il seguente passaggio: “...sulla base di due motivazioni. La prima si basava semplicemente sulla erronea lettura di una precedente sentenza. La seconda motivazione, indipendente dalla prima, faceva riferimento al decreto legislativo...” ecc.
Intanto, la formulazione è tecnicamente scorretta: nell'ordinamento italiano non esistono sentenze con “due motivazioni”; ogni sentenza ha obbligatoriamente una e una sola motivazione, consistente (nella procedura penale, che qui ci interessa) nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie (combinato disposto degli artt. 546 e 617 c.p.p.).
Ma non è questo il punto; probabilmente volevi scrivere “sulla base di due motivi”, oppure “sulla base di due ragioni”.
In questo caso, però, dovresti citare una fonte interpretativa la quale, appunto, riduca a “due” i motivi sui cui si fonda la sentenza in oggetto, la cui motivazione è in realtà piuttosto complessa, in quanto si articola su sette punti, essendo il punto 6 a sua volta articolato in quattro passaggi indicati con le lettere a), b), c) e d).
Forse tale fonte interpretativa è l'articolo di Vincenzo Zeno-Zencovich Il refuso che cambia la storia, nell'inserto domenicale de “Il Sole 24Ore”, 25 marzo 2012? Te lo chiedo, perché ho visto citato tale articolo sia in questa discussione, sia nel libro di Emanuele Mastrangelo & Enrico Petrucci, Wikipedia. L'enciclopedia libera e l'egemonia dell'informazione, Bietti, Milano 2013 (quest'ultimo testo, in particolare, presenta un'interpretazione della sentenza in oggetto assai simile a quella che menzioni tu).
Purtroppo però non sono ancora riuscito a leggere l'articolo di Zeno-Zencovich. Su Internet non l'ho trovato da nessuna parte, tranne che nella banca dati del quotidiano, la quale però (sfortunatamente) è a pagamento. Forse tu conosci questo articolo e saresti così gentile da renderci partecipi del suo contenuto? Grazie in anticipo. --Salvatore Talia (msg) 13:29, 3 ott 2014 (CEST)[rispondi]

Nessuna invadenza, agisci pure come se questa pagina fosse già in ns0. Meglio affrontare i problemi uno alla volta man mano che la voce viene costruita, che tutti insieme dopo la pubblicazione. Il testo che segnali non è stato scritto da me: l'ho copincollato dalla voce principale dove è ancora presente. Quella sentenza della Cassazione sancisce l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione del GIP, secondo la quale l'attentato era da considerarsi una strage non perseguibile per effetto dell'amnistia. Secondo la Cassazione il GIP avrebbe dovuto archiviare con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Nell'argomentare la sua posizione, la Cassazione osserva che il GIP avrebbe dovuto considerare le sentenze del processo Kappler:

«Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".»

Ho sottolineato le affermazioni che sono conseguenza dell'errore (l'omissione della parola "non" tra "persone che" e "hanno"). Nel suo articolo (che online non si trova più, ma mi sembra di ricordarlo a grandi linee: ovviamente se non lo trovo non lo cito) Zeno-Zencovich ipotizza (come dice anche il titolo) che il refuso abbia "cambiato la storia" condizionando l'esito della sentenza (e quindi ammonisce sui rischi del "fare storia" con le sentenze). Peraltro è interessante notare che lo stesso identico errore era stato commesso, prima dell'emanazione della sentenza, dall'allora ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, che aveva dichiarato: "La Cassazione affermò che l'attentato di via Rasella fu un atto legittimo di guerra e riconobbe agli attentatori la qualità di legittimi belligeranti anche nella sentenza contro Kappler" [1] (mentre in realtà tutte le sentenze del processo Kappler avevano sancito esattamente il contrario). Ad ogni modo, quella parte sarà riscritta: sto procedendo con ordine e ora sono ancora al processo von Mackensen-Malzer.--Demiurgo (msg) 12:34, 6 ott 2014 (CEST)[rispondi]
Scusami ancora: non mi ero accorto che il testo era già presente nella voce principale. Ovviamente se si troverà che la fonte secondaria è l'articolo di Zeno-Zencovich, citeremo lui; diversamente (e se non si troveranno altre fonti per questa particolare interpretazione) la questione diventerà quella di riassumere in modo conciso ma fedele il contenuto della fonte primaria che è la sentenza stessa n. 1560/99. Ho visto che hai correttamente aggiunto un tag "citazione necessaria"; ne metto uno anche nella voce principale come promemoria, intanto vedo se riesco a trovare l'articolo del "Sole 24Ore". --Salvatore Talia (msg) 12:56, 6 ott 2014 (CEST) Vedo che ci hai già pensato tu :-) --Salvatore Talia (msg) 13:00, 6 ott 2014 (CEST)[rispondi]