Discussioni Wikipedia:Applicazione della legge civile italiana

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La pagina proviene da Wikipedia:Copyright/La questione della legislazione da applicare

L'esempio fatto non ha ancora recepito le modifiche introdotte con il nuovo testo dell'art 70 bis della legge sul diritto d'autore italiana. Si à ancora in attesa del decreto ministeriale, e perciò,le modifiche al testo hanno un carattere sperimentale. Sono gradite ulteriori correzioni per giungere ad un testo più completo ed incisivo.--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 13:25, 28 mar 2008 (CET)[rispondi]

Non credi che sia il caso di attendere l'eventuale decreto ? Attualmente il dettato legislativo si può inquadrare della fattispecie della "norma in bianco"--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 11:09, 29 mar 2008 (CET)[rispondi]

In effetti mi ero concretamente fermato a modificare il testo. La mia proposta era di cambiare esempio, perchè asserire ora qualche cosa in tema di immagini senza accennare alle modifiche legislative può essere fuorviante.--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 12:54, 29 mar 2008 (CET)[rispondi]

Sul cambiare esempio posso concordare.... a cosa avevi pensato ?--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 13:57, 29 mar 2008 (CET)[rispondi]

Era ovvio che pensavo proprio alla diffamazione. Se non sbaglio è possibile l'azione civile indipendentemente da quella penale. La giurisprudenza ritiene che il foro competente sia quello dove si verifica la lesione cioè il luogo dove vive la persona che si ritiene diffamata. Sulla competenza vedi l'ordinanza della Cassazione--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 17:17, 29 mar 2008 (CET)[rispondi]

Benissimo, per me puoi procedere. In effetti, nella pratica, per l'azione civile si aspetta quasi sempre la condanna penale, ma questo non significa che non possa procedersi in modo autonomo ^_-.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 12:04, 30 mar 2008 (CEST)[rispondi]

La pagina si riferisce esplicitamente alle violazioni attinenti il copyright. Se si ritiene necessario estendere la trattazione ad altre situazioni di legge affatto diverse, occorre rimodulare tutta la voce. Non è argomento da trattare con leggerezza. Gac 13:00, 2 apr 2008 (CEST)[rispondi]


Posso concordare sulla necessità di rimodulare l'intera voce. Sulla necessità, invece, che l'esempio fornito sia conforme alle modifiche legislative (anche se tutte da chiarire) mi sembra che fosse d'acordo anche Senpai. Mi sembra proprio il caso che i diversi legali che ci sono vicini si esprimano per giungere ad una formulazione mediata anche dall'esperienza concreta dei patrollatori--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 10:03, 7 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Concordo con Mizar.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 10:48, 7 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Ma evidentemente c'è bisogno di un consenso più largo. L'attuale testo è evidentemente considerato non adeguato da chi per ragioni professionali mastica un po' di diritto, ma gode di molti estimatori.--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 19:10, 7 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Screenshot[modifica wikitesto]

In una discussione in corso qui ci si è posti il problema dell'art. 70 LDA, in quanto norma che consente la riproduzione di opere protette in alcuni casi. Essendo una legge valida solo all'interno del territorio italiano mi pare quindi che la sua applicazione qui su it.wiki contrasti con quanto scritto in questa voce (ovverosia che la legge applicabile è quella statunitense). Sto facendo una ricerca approfondita sulla questione dell'applicabilità della legge italiana sul web senza per ora grossi risultati, ma a me pare che il principio "nazionalità dell'ente titolare del sito = giurisdizione" sia tutto un pò da dimostrare. Che ne pensate? --KS«...» 16:22, 23 giu 2008 (CEST)[rispondi]