Discussione:Prescrizione (ordinamento penale italiano)/Archivio-1

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Alcune osservazioni[modifica wikitesto]

  1. Distinguere la prescrizione del reato dalla prescrizione della pena non è particolarmente utile, se non si spiega perché vengono distinte e in cosa consiste l'una rispetto all'altra. Se non si intende farlo credo che la frase possa servire solo ad incasinare il lettore non versato in materia (che poi è il lettore-tipo cui la voce è diretta);
  2. La sezione "La prescrizione nel diritto comparato" credo meriterebbe di essere rivista da qualcuno competente in materia, oltre che riformulata. Prima sostiene che la prescrizione all'estero non è contemplata in sede penale, poi che non lo è nel corso di un processo, infine che lo è ma solo per reati poco rilevanti. Quale delle tre? Per adesso mi limito a correggere un orrore presente nel testo; per il resto mi auguro che intervenga qualcuno che ne sa più di me... --Hauteville 19:15, 12 mar 2007 (CET)[rispondi]
  1. Puoi benissimo farlo tu
  2. Trattandosi di diritto comparato, nella sezione sono riassunte le fattispecie di ogni singolo stato (basta cliccare sui wikilink delle diverse lingue). Ho semplicemente confrontato la prescrizione nostrana con quella di altri paesi, da cui le molteplici posizioni (in alcuni paesi esiste per reati poco rilevanti, in altri esiste solo come decadenza ed in tutti non esiste a processo iniziato).
PS. la dicitura "reato penale" è largamente utilizzata (ricerchina su google), ma impropria. Bene hai fatto a correggerlo, ma trattasi di orrore solo per i giuristi in quanto «il lettore non versato in materia (che poi è il lettore-tipo cui la voce è diretta)» non credo avrebbe brandito una scimitarra per venirmi a cercare ^_^ --Alearr 09:27, 13 mar 2007 (CET)[rispondi]
  1. Vero. Ma se devo cancellare una cosa di brutto preferisco sempre motivare, per rispetto al lavoro e al tempo degli altri :-)
  2. Capisco... allora si tratta solo di riformulare un po' :-)
PS: Ho scritto "orrore"? Perdono, intendevo naturalmente "errore"! :-) Comunque, fermo restando che WP serve anche al lettore-tipo per correggere gli errori largamente diffusi (io ad esempio ho imparato qui che i lemmings non si comportano come mi aveva fatto credere la Disney!), questo - purtroppo - non si tratta di un "orrore" nemmeno per tutti i giuristi, se è per questo. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare :-) Piuttosto, sono io ad avere un conto aperto con quella locuzione :-) ma puoi andare tranquillo: se maneggiassi una scimitarra finirei solo per amputarmi una mano ^_^ --Hauteville 15:52, 13 mar 2007 (CET)[rispondi]

Prescrizione nel diritto penale[modifica wikitesto]

1. "Tuttavia è difficile non constatare come negli anni questo istituto sia stato stravolto da diversa normativa trasformandolo spesso nella migliore scappatoia per sfuggire al normale procedere della giustizia."

Direi che: o si tratta di un'opinione diffusa in dottrina, e allora vanno citati gli autori in questione; oppure si tratta di un'opinione personale dell'estensore, e allora il periodo va rimosso. Così come formulato, a mio avviso, non si presta nemmeno ad una richiesta di citazione: si limita a esporre una convinzione come fosse un dato di fatto.

2. "Pur potendosi accettare la riduzione dei tempi di prescrizione avvenuta con i recenti interventi legislativi"

Torna, anche se dal lato opposto, il problema di cui sopra: potendosi accettare secondo l'opinione di chi? di parte della dottrina? di tutta la dottrina? o dell'estensore?

3. "...molta dottrina si domanda come mai la prescrizione non si interrompa con la notizia di reato o l'effettivo inizio del processo."

Qui la richiesta di citazione, sebbene insoddisfatta da parecchio tempo, è già stata apposta. Ma a dire il vero la prescrizione si interrompe già con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 160 c. 2 c.p.p.), quindi addirittura prima dell'inizio del processo. Naturalmente si può sostenere che si tratta di un'interruzione sui generis, visto il disposto dell'art. 160 c. 3, ma questo è un altro paio di maniche.

Se qualcuno non ha in mente rettifiche utili a conservare questi due periodi, propongo di rimuoverli... --Hauteville 00:08, 13 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Concordo. --Alearr 10:12, 13 apr 2007 (CEST)[rispondi]

Ma la prescrizione decorre dal momento in cui si commette il reato? --Pequod76(talk) 01:23, 26 feb 2008 (CET)[rispondi]


Contraddizione[modifica wikitesto]

Si legge "Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né la attenuanti" e poi "Qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti,"

La cassazione citata in voce (la seconda frase da te citata tra virgolette) si riferisce al testo anteriore alla riforma. Effettivamente sarebbe il caso di rimuoverla, per evitare confusione. --Hauteville (msg) 18:50, 20 ott 2008 (CEST)[rispondi]
a quale riforma ti riferisci di preciso? avresti un link?--213.47.52.27 (msg) 00:12, 4 nov 2009 (CET)[rispondi]
Qui trovi la disciplina in vigore --Hauteville (msg) 00:23, 5 nov 2009 (CET)[rispondi]