Discussione:Croce di guerra al valor militare

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Chiedo scusa ho fatto confusione con la croce di guerra al valor militare. Il nome della voce in Croce di Guerra al Valor Militare (io non sono in grado di farlo). Utente:Alpino friulano Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Alpino friulano (discussioni · contributi) 19:13, 25 set 2006‎ (CEST).[rispondi]

Croce al valore militare

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Riporto qui quanto scorporato da Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani, sezione Croce al valore militare in vista di un'integrazione nella voce. --Antonio1952 (msg) 18:59, 16 gen 2019 (CET)[rispondi]

Croce al valore militare
Regno d'Italia (1861-1946)
dal 22 marzo 1922 al 12 novembre 1932:
Croce al merito di guerra conferita (...) per atti specifici di valore
Classe unica, di bronzo.
Conferita per «ricompensare coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri e marittime ed aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio»
«Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni (...), ma per atti specifici di valore, [sono] perciò considerate come ricompense al valor militare (...)(art. 1). Il numero delle concessioni di croci di guerra al valore militare, a differenza di quelle concesse per titoli comuni il cui numero massimo non potrà mai essere superiore a tre, sarà illimitato (art. 2, modificato nel 1938). (...) saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponde un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo (...)(art. 3)»
(regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, Che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, in G. U. del Regno n. 55 del 7 marzo 1922, in vigore dal 22 marzo; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1, n. 35 [1]);
dal 27 novembre 1932 al 29 gennaio 1942:
Croce di guerra al valor militare
Classe unica, di bronzo.
Conferite «per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari (art. 1). Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; la croce di guerra al valor militare (art. 2). Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato (art. 3). (...) La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra (art. 5). Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero (...). La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa (art. 16). Nulla è innovato per quanto riguarda le insegne (decorazioni e nastro) e i brevetti (art. 25)»
(regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, in G. U. del Regno d'Italia n. 261 del 12 novembre 1932, in vigore dal 27 novembre; modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [1]);
«Il numero delle concessioni di croce di guerra al valor militare sarà illimitato»
(regio decreto 21 marzo 1938, n. 538, art. 2, Integrazione dell'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione della croce al merito di guerra, in G. U. del Regno n. 115 del 21 maggio 1938, in vigore dal 5 giugno; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [1]);
dal 29 gennaio 1942 al 3 agosto 1943:
Croce di guerra al valor militare
Classe unica, di bronzo.
«L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura «croce al valor militare»
(regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, art. 3, Estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 10 del 14 gennaio 1942, in vigore dal 29 gennaio; articolo abrogato dal regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273, art. 2; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [1]);
«L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura «al valor militare»
(regio decreto 5 settembre 1942, n. 1273, art. 1, Modificazione al R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 267 dell'11 novembre 1942, in vigore dal 26 novembre; modificato dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, art. unico; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [1]);
dal 3 agosto 1943 al 2 giugno 1946 (de facto fino al 15 ottobre 1949):
Croce di guerra al valor militare
Classe unica, di bronzo.
«L'art. 25 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri, esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare (...)»
(regio decreto 10 maggio 1943, n. 629, art. unico, c. 1, Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare, in G. U. del Regno n. 165 del 19 settembre 1943, in vigore dal 3 agosto; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [1]).
Repubblica italiana (1946 - attuale)
de facto dal 2 giugno 1946 al 15 ottobre 1949:
in uso le decorazioni regie precedenti:
dal 15 ottobre 1949 - attuale:
Croce al valor militare / Croce di guerra al valor militare [durante lo stato di guerra, dal 2010]
Classe unica, di bronzo.
«I modelli delle medaglie d'oro (...), d'argento (...), di bronzo al valor militare (...), della croce al valor militare (...) e della croce al merito di guerra (...), sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto (...). I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati»
(decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 773, art. unico, Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra, in G. U. n. 251 del 31 ottobre 1949, in vigore dal 15 ottobre, con correzione sulla G. U. n. 255 del 7 novembre 1949; abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2269, c. 1 [1]);
«Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari (art. 1410). La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale (art. 1411, c. 2)»
(decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [1]);
«(...) il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste (...). Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare (...)(art. 754)»
(decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [2]).
Note
  1. ^ a b c d e f g h decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario n. 84.
  2. ^ decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2010, supplemento ordinario n. 131