Discussione:Capacità giuridica

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 Diritto
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Ho visto la modifica apportata. Credo che parlare di "venuta ad esistenza" sia tun concetto non esatto. Anche il concepito rappresenta qualcosa che è venuto ad esistenza.

Parlare di nascita (utilizzando la terminologia del codice) lo ritengo più corretto.

Credo sia inoltre errato attribuire una capacità giuridica (sia pure limitata)anche al nascituro non concepito. Se dubbi possono esservi, vi sono relativamente al nascituro concepito. :-)

Infatti ho lasciato la frase del codice, aggiungendo questa "venuta ad esistenza" che introduce l'argomento sui temi dibattuti. La "nascita", in senso giuridico, è tuttora (molto) discussa, anche se il CC doveva necessariamente sintetizzare. Se vuoi affrontare il tema, scrivine pure ;-))) --Sn.txt 14:54, Set 8, 2005 (CEST)

ok ti ringrazio della precisazione. Ma quanto al nascituro non concepito permangono i miei dubbi. Scrivere che "Anche al nascituro è riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito" E' già prendere posizione sul dibattito dottrinale cui si accenna subito dopo. Trovo più corretto scrivere: "E' discusso in dottrina se una particolare capacità giuridica sia da riconocere al nascituro concepito, o al nascituro non concepito. I sostenitori della tesi favorevole argomentano dagli art del codice civile che attribuiscono al nascituro la capacità di ricevere per successione o donazione. Gli autori contrari muovono due obiezioni: anzitutto che nei casi indicati non si possa parlare di capacità giuridica in quanto l'acquisto è sempre subordinato all'evento della nascita. E secondariamente obiettano che nel caso si attribuisse capacità giuridica al concepito, non si potrebbe spiegare la ragione per cui non si apre una autonoma successione in caso di aborto." Spero di non esser stato troppo petulante :p

scusa tu se sono stato sbrigativo, invece, ma oggi ho dovuto scappar via :)
per il nascituro non concepito, forse non ho usato l'esempio giusto nell'articolo, ma provo a metterla in un esempio, di cui chiedo clemenza preventiva: diviene soggetto giuridico in un testamento in cui ad esempio si dicesse: "io Mario Rossi, incaz**to verso mio figlio, lascio l'intero mio patrimonio (legittime escluse) a una fondazione per la prevenzione e la cura della nostalgia, a meno chè egli (mio figlio) non si sposi ed abbia prole di qui a cinque anni: in questo caso il mio patrimonio andrà al mio eventuale nipote; idem se allo scadere del termine la moglie di mio figlio sia incinta ma non abbia ancora partorito".
Indubbiamente l'ordinamento deve consentire al potenziale ed eventuale nipote (nascituro non concepito) di questo esempio (balordo, lo so:) di poter ricevere la successione: dunque lo deve poter costituire (almeno per questa azione) soggetto giuridico e munirlo della - limitata a questo - capacità giuridica. Lo deve fare, non può non farlo, perché altrimenti si avrebbe rispetto ordinamentale di diritti spettanti a non-soggetti-di-diritto, eventualità impossibile logicamente.
Il requisito dell'avveramento della condizione (nascita), vale per l'applicazione di un disposto, e perfeziona il rispetto del diritto del nipote dell'esempio, conferendogli finalmente in fatto quanto già "suo" in diritto. Ma la circostanza che il rispetto del diritto sia condizionato (sottoposto a condizione avverabile o meno) non confuta, non invalida e non annulla (come per molti altri casi di cui è pieno il diritto commerciale) la validità dell'assunto, che in questo caso è la previsione ordinamentale di attribuzione di qualità di soggetto parzialmente capace (ti ricordo peraltro che c'è anche una visione generale che dice che tutto l'ordinamento è condizionato ad avveramenti, ai quali il sistema giuridico risponderebbe).
Ciò posto, siccome io davvero non sono la dottrina :) il fatto che io sia d'accordo con la visione che ho appena provato a descrivere non vuol dire affatto che tutti siano concordi.
Ti ringrazio perciò di avermelo fatto notare e ammetto (pentito) di aver in fondo espresso una posizione, anziché riportato le posizioni altrui, e non vale aggiungere che ho l'impressione che sia quella prevalente, ma, permettimi, limitatamente al non concepito.
Per il concepito mi pare invece che o ci mettiamo al lavoro sui temi di cui prima ti strizzavo l'occhio (e lo rifaccio, se ti va scrivine tu che a me proprio... non mi vien bene ;-))), oppure dobbiamo dare qualche dato: siamo pratici, il concepito, di fatto, ha i suoi diritti, quindi non introdurrei (per ora) bioetica e biodiritto, diamolo per assodato. Se no, come correttamente hai notato, ci dobbiamo infilare in un ginepraio che va a finire sull'aborto (che più che per la successione interessa e sommuove per l'aspetto della eventuale configurabilità dell'omicidio - questa non è una posizione, ma una registrazione di posizioni), scatenando tutti i non-neutrali sul punto che passassero di qui. Non la chiamerei una forzatura, ma piuttosto una sintesi adatta alla portata attuale dell'articolo (e degli altri eventualemnte connessi), fermo restando che, in caso di approfondimenti in quel senso, allora la tua nota andrebbe esplicitata con tutta la sua estensione. QUesto, naturalmente, è solo un umile punto di vista.
Quindi, se sei d'accordo, riprenderei la tua frase, E' discusso in dottrina se ... ma limitandola al non concepito.
Attendo i tuoi commenti :))) --Sn.txt 21:02, Set 8, 2005 (CEST)

Ok diciamo che propendiamo per due tesi diverse :p. Direi che a questo punto è consigliabile inserire una buona bibliografia in calce all'articolo data l'importanza del dibattito della dottrina. Così chi non vuole limitarsi a quanto scritto nell'articolo (sempre se esistono tali folli) potranno approfondire. Se non hai nulla in contrario procedo in tal senso :-)

Limiti ad approfondire non ce ne sono: se vuoi - ora lo dico con serietà, ma anche prima lo intendevo davvero - puoi sviluppare tutti i temi che trovi inerenti, senza altri limiti che la neutralità, l'oggettività, la scientificità e la tua stanchezza. Io magari mi fermo perché quelli sulla definizione della "cellula viva" sono argomenti che non vedo da tempo e non sono né preparato né aggiornato. Se tu vuoi dare spessore all'articolo, non posso che ringraziarti in anticipo ;-)
Io ho parlato di evitare - se non inseriti in un contesto ben dettagliato - di citare argomenti "spinosi", quelli cioé che spingono la gente che ha un radicato punto di vista ad intervenire con modifiche non neutrali e non oggettive. L'aborto, ovviamente, è uno di questi: metti la parolina e subito arriveranno quelli pro e quelli contro l'aborto che, anche se qui sarebbe un argomento marginale, farebbero modifiche "orientate". E' utile talvolta prevedere possibili reazioni all'articolo, per il bene di it.wiki. Ma questa è una prudenza, non un limite, e se non la condividi sei liberissimo di non attenertici (poi però, seguendone l'evoluzione, contribuisci a tenere l'articolo conforme alla nostra legge suprema, cioé controllando che resti neutrale... ;).
La bibliografia va benissimo, l'impostazione neutrale che suggerivi anche, quindi aggiungi pure liberamente tutto ciò che credi: siamo tutti qui per costruire articoli attendibili e completi, quindi buon lavoro :-) Per quel poco che posso resto a tua disposizione, così come tutti gli altri Wikipediani :) --Sn.txt 00:18, Set 9, 2005 (CEST)

Ok grazie mille dell'aiuto. Son qui da pochissimo e pur avendo letto le guide senza qualche dritta "non scritta" rischio di commettere errori e far perdere tempo a qualche amminsitratore :p--Papesatan 00:21, Set 9, 2005 (CEST)

reputo questa una buona enciclopedia..........

L'articolo 12 è abrogato

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Con riferimento a quanto detto alla sezione "Persone giuridiche" della capacità giuridica: "[...]l'art. 12 si occupa delle persone giuridiche di diritto privato stabilendo che esse acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento".

In realtà controllando direttamente nel codice civile l'articolo menzionato è stato abrogato ad opera dell'art. 11 lett. a, d.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361 (in Persone,E).

Dunque?

Concordanza delle voci

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Quello che in italiano (e catalano e francese) viene chiamato capacità giuridica corrisponde alla tedesca Rechtsfähigkeit, mentre la Geschäftsfähigkeit in italiano si chiama capacità di agire: la classifica delle denominazioni al lato è un casino.

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