Discussione:Ausiliario del traffico

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La voce riguardante la giurisprudenza non e' aggiornata, il conflitto giurisprudenziale e' stato risolto dalle sezioni unite, nel marzo 2009, a favore dell'interpretazione piu' restrittiva: ausiliari ex 132 solo strisce blu e autovetture che sostano in modo da impedire l'accesso/uscita dalle strisce blu. ausiliari ex 133 in piu' competenze per le corsie riservate al traffico pubblico.

Vi e' un dovere civico di dare risalto a questa notizia, al di fuori di questi ambini gli ausiliari non hanno ALCUNA competenza. Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 89.96.237.196 (discussioni · contributi) 20:51, 16 giu 2009‎ (CEST).[rispondi]

pubblico ufficiale[modifica wikitesto]

La maggior parte del materiale sull'argomento Pubblico ufficiale andrebbe spostata alla relativa voce, perché non è specifica dell'ausiliario del traffico, ma vale per ogni pubblico ufficiale. Qui andrebbe detto solo che l'ausiliario del traffico è un pubblico ufficiale. Laurusnobilis (msg) 18:56, 27 gen 2013 (CET)[rispondi]

Attacco alla pagina[modifica wikitesto]

In questi giorni la pagina ha subito un attacco quasi tutto il materiale è stato cancellato chiedo agli iscritti di intervenire per ripristinare l'originale Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 94.36.86.145 (discussioni · contributi) 10:46, 15 gen 2017‎ (CET).[rispondi]

Vuoi tenerti anche questo commento che tanto dato che non rispondi e te ne freghi risulta privo di senso tienilo...

sono stato io (utente anonimo) a chiedere a Jackino123 di cancellarlo, hai modificato la pagina come ti è più piaciuto fregandotene sia della legge che del lavoro fatto da altri, per non parlare del regolamento di Wikipedia che prevede di aprire prima una discussione. Bene tientela così com'è.

Hai fatto un danno agli utenti. Sei felice lo siamo tutti.

Alcune cose che hai inserito e modificato sono giuste, alcune cose le hai tenute, ma altre proprio sono inventate di sana pianta.

Un saluto Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 94.36.133.68 (discussioni · contributi) 10:50, 16 gen 2017‎ (CET).[rispondi]

Problema con il paragrafo "Dibattito sulla qualifica di pubblico ufficiale"[modifica wikitesto]

Il titolo del paragrafo non coincide col contenuto, infatti più che un'esposizione delle varie interpretazioni, del dibattito appunto, mostra una solo posizione, peraltro allo stato attuale che manca di chiarezza nella parte riguardante gli ausiliari dipendenti pubblici o ispettori di aziende di pubblico trasporto. Necessita di verifica--Frank50_s [] 13:36, 16 gen 2017 (CET)[rispondi]

Siccome la questione della qualifica è dibattuta, ho sostituito l'art. 651 del codice penale col 496 che riguarda la false dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, in quanto più generale e coinvolgente tutti i tipi di figure di ausiliario. --Frank50_s [] 14:52, 16 gen 2017 (CET)[rispondi]

Ho capito ma il rifiuto delle generalità è cosa diversa dal fornire false generalità e false attestazioni. Se vuoi possiamo aprire una discussione e esprimere le varie posizioni sui singoli argomenti Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 5.90.91.39 (discussioni · contributi) 7:08, 16 gen 2017‎ (CET).

Bisogna firmarsi, c'è un tastino apposta, o almeno scrivendo una sigla a fine commento. Finché non si stabilirà con certezza la qualifica di pubblico ufficiale, dovrebbe mantenersi una posizione generale, che tra l'altro non guasta visto che ad oggi pare che gli ausiliari tipo 2 non siano ritenuti pubblici ufficiali, ma incaricati di pubblico servizio. Questo anche per mantenere un punto di vista neutrale. Se poi si fornirà una fonte qualificata che certifichi la qualifica di pubblico ufficiale e non una mera interpretazione personale, pure io ad onor di logica propenderei per questa ma servono le fonti, ad esempio nel testo si cita la sentenza n. 22862 dell'8 ottobre 1999 emessa dalla XII Sezione del Tribunale di Roma, come fonte che qualifica ausiliari tipo 1 e 3 come pubblici ufficiali. Ora se qualcuno procura una fonte per il testo della sentenza si risolve la questione. PS. Ho visto che alcuni siti della polizia municipale riportano pari pari gran parte del materiale relativo alla sezione in oggetto, soprattutto com'era in origine, credo che sia un copia-incolla da wikipedia, avendo visto che un amministratore in passato ha pulito una violazione di copyright, queste non sono fonti affidabili. --Frank50_s [] 17:39, 16 gen 2017 (CET)[rispondi]

La qualifica di incaricato di pubblico servizio per il tipo 2 è assodata da numerose sentenze di cassazione (cui erano o forse sono ancora, non ho controllato sulla pagina in Bibliografia), ormai su questa figura o meglio sul tipo 2 la giurisprudenza è univoca nel definirli incaricati di pubblico servizio occupandosi loro di controllare solamente le "strisce blu". per quanto riguarda il tipo 1 (dipendenti comunali) quelli oltre ad avere lo stesso potere degli agenti di PM riguardo ovviamente la sosta essendo pubblici impiegati non vi è dubbio che esprimono la volontà dell'amministrazione per questo sono pubblici ufficiali. Mentre per il tipo 3 (dipendenti del trasporto pubblico locale) non vi è ancora giurisprudenza quindi essendo anche aziende private ci sono dubbi fondati se possano essere qualificati come incaricati di pubblico servizio oppure qualificati come pubblici ufficiali, a rigor di logica dato che questi hanno gli stessi poteri dei dipendenti pubblici e per analogia dovrebbero essere anche loro pubblici ufficiali. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale è stata messa parecchio tempo fa, se vedi la cronologia forse riesci a risalire all'autore. per me si può anche togliere perché superata dalla cassazione. Io personalmente l'ho letta riguardava si gli ausiliari ma come nuova figura appena nata, quindi non so quanto possa valere, non l'ho mai toccata perché essendo stata aggiunta da altri non mi sembrava giusto eliminarla. In passato si la pagina è stata oggetto di ripulitura da copyright, io avevo cercato di citarne le fonti (per chiarire quelle violazioni erano state fatte da altri utenti), ma si è deciso per una totale scrematura. Si la pagina degli Ausiliari era fatta così bene e curata che molti siti anche di Polizia municipale diciamo ne prendevano spunti... --Jackino (msg)

Se la sentenza del tribunale di Roma non definiva gli ausiliari del traffico dipendenti comunali pubblici ufficiali, va rimossa perché citata a sproposito, poco importa se messa da altri utenti. Se mi indichi dove trovarne copia si controlla. Invece a quale sentenza di cassazione ti riferisci che invece stabilisce definitivamente che gli ausiliari tipo 1 sono pubblici ufficiali, così si risolve subito. Quindi è confermato che sul tipo 3 invece mancano le fonti.--Frank50_s [] 22:00, 16 gen 2017 (CET)[rispondi]

Rimuovi pure... Forse la trovi ancora cercando su google ma è talmente vecchia che dovrai cercarla bene a fondo. Ti confermo che non si riferiva ai dipendenti pubblici, era la prima sentenza che usciva fuori sugli ausiliari e ancora doveva definirsi tale nuova figura... Per il tipo 1 non ricordo con precisione il numero di sentenza dove ne parlava, bisognerebbe leggersele tutte, io molte le avevo citate nella bibliografia, comunque la legge di per sé definisce il pubblico ufficiale quale garante della volontà della pubblica amministrazione, il tipo 1 al momento non è messo in discussione né sulle sue funzioni né sulle sue qualifiche. Il tipo 3 ti confermo che c'è incertezza interpretativa sulla legge.. Per analogia dovrebbe essere come il tipo 1 ma di questo non v'è certezza. --Jackino (msg)

Io rimuovo la sentenza, anche perché verificando sul tribunale di roma, non permette l'accesso alle sentenze se non ai magistrati, quindi di fatto non è una fonte accessibile, forse l'inserimento faceva riferimento a qualche sunto giornalistico, ma manca la fonte. Provvederò anche a segnalare l'attribuzione di pubblico ufficiale come "senza fonte" almeno finché non sarà verificato quale sentenza di cassazione definisce tale il tipo 1. Comunque sarebbe il caso di riformulare l'intero paragrafo riportando le opinioni dei giuristi di vario orientamento che si sono espressi sul punto piuttosto che sposare una precisa interpretazione, almeno finché non esce fuori una fonte sulla chiara qualifica.--Frank50_s [] 16:57, 17 gen 2017 (CET)[rispondi]

Paragrafo "l'ausiliario del traffico di tipo 2 è un incaricato di pubblico servizio"[modifica wikitesto]

Il paragrafo è sostanzialmente corretto. Occorrerebbe specificare che il reato di falso in atto pubblico è perseguibile solo nei confronti dei pubblici ufficiali (art. 479) e nei confronti degli incaricati di pubblico servizio che siano dipendenti pubblici (art. 493). http://www.altalex.com/documents/news/2013/10/15/falsita-ideologica-commessa-dal-pubblico-ufficiale-in-atti-pubblici. Quindi nel caso dell'incaricato di tipo 2 non è configurabile. Diverso è il caso dell'abuso di ufficio per il quale l'art. 323 cp esprime chiaramente l'assimilazione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio senza ulteriori specificazioni. Uguale assimilazione esplicita è prevista per i reati di corruzione, concussione e omissione di atti d'ufficio. La tutela dell'incaricato di pubblico servizio si estende ai reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cp), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cp), ma non al reato di oltraggio al pubblico ufficiale (art. 341 bis cp).--Asimov68 (msg) 15:10, 17 gen 2017 (CET)[rispondi]

E' l'unico paragrafo per cui sono riuscito a verificare la correttezza delle fonti, invece il precedente rasenta la ricerca originale, purtroppo.--Frank50_s [] 13:17, 18 gen 2017 (CET)[rispondi]


Paragrafo "Annullamento dei preavvisi di accertamento"[modifica wikitesto]

Fatti sopravvenuti tra la compilazione dell'avviso di accertamento e la redazione del verbale (ad esempio contestazione della sosta in ZTL senza esporre debita autorizzazione poi prontamente portata in visione all'organo accertatore).[senza fonte]

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 8282/2016 pubblicata il 27.4.2016 si è espressa sull'annullamento delle sanzioni affermando che: Va infatti esclusa la sanzionabilità del comportamento poiché la mancata regolare esposizione non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta, tuttavia l’operato dell’agente accertatore è stato corretto. Il giudice di pace ha correttamente escluso che, la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, in quanto, nonostante l’auto fosse in sosta senza tagliando di pagamento, successivamente è emerso che contravventore-opponente aveva pagato il corrispettivo della sosta, il cui tagliando non era stato esposto in maniera visibile.

Il ticket che non viene esposto sul parabrezza non legittima la contravvenzione per violazione delle norme sulla sosta a pagamento. Anche se non esiste una norma che disciplini le modalità di esposizione del tagliando, è onere dell’automobilista scegliere dove renderlo massimamente visibile. --Jackino (msg)

Nel caso di specie l'annullamento riguarda un verbale, non il preavviso, e infatti è intervenuta una corte di giustizia.--Frank50_s [] 17:25, 2 feb 2017 (CET)[rispondi]

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