Discussione:Atto giuridico

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Diritto
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Ho rivisto la voce, cercando nuovamente di dargli una portata più generale, come era nelle intenzioni iniziali, isolando gli elementi della teoria dell'atto giuridico che costituiscono una sorta di minimo comun denominatore tra i vari rami del diritto. Per questo motivo ho tolto la parte sotto riportata, che andrebbe spostata in una voce specificamente riferita agli atti di diritto privato e, di conseguenza, ho ritoccato le considerazioni, successivamente aggiunte, che limitavano la portata della trattazione al diritto privato.

PARTE DA SPOSTARE:

Quanto al contenuto:

  • in patrimoniali e non patrimoniali. Secondo una regola propria del diritto delle obbligazioni, si considerano "patrimoniali" gli atti che, in ragione del contenuto, siano "suscettibili di valutazione economica". Questa classifificazione non va confusa con quella censita sub f), relativa all'onerosità.

Dal punto di vista dell'onerosità si distinguono in

  • Atti a titolo gratuito quando non c'è corrispettività nelle prestazioni
  • Atti a titolo oneroso', quando c'è corrispettività nelle prestazioni
  • Atti Nummo uno quando il valore della controprestazione è solo simbolico.

Marco Piletta 18:27, 24 ott 2006 (CEST)[rispondi]

Atto e fatto[modifica wikitesto]

Nella voce è contenuto un grave errore: l' atto giuridico non costituisce un fatto giuridico, ma bensì consta di una manifestazione di volontà 1)nel diritto pubblico dello Stato o degli altri Enti giuridici che posseggano il requisito dell' autonomia (vale a dire la potestà di emanare delle norme giuridiche, per regolare la propria attività, che entrano a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato); 2) nel diritto privato anche dei singoli, purché tesa ad effetti consentiti dall'ordinamento . Molto cordialmente, --Rutilio Namaziano 01:04, 14 gen 2007 (CET)[rispondi]

1) In realtà il concetto di fatto giuridico è più ampio e comprende oltre a quello di atto giuridico quello di mero fatto; è vero che talvolta si usa impropriamente il termine "fatto" come sinonimo di mero fatto e, quindi, in contrapposizione ad atto, ma si tratta appunto di un uso improprio: se s'intende per fatto giuridico un qualsiasi accadimento della realtà materiale al quale l'ordinamento ricollega un effetto giuridico, non c'è dubbio alcuno che anche l'atto giuridico è un accadimento della realtà materiale e quindi un fatto giuridico ma, ovviamente, non tutti i fatti giuridici sono anche atti. 2) Gli atti non sono necessariamente manifestazioni di volontà: vi sono, infatti, atti che sono manifestazioni di conoscenza (quali, ad esempio, la certificazione), di giudizio (quale può essere un parere) ecc. Altro è dire che gli atti sono imputabili alla volontà di un soggetto, ma un atto può essere imputato ad un soggetto, ossia l'ordinamento può ritenere che sia stato da lui voluto, senza per questo essere una manifestazione della sua volontà: per tornare all'esempio del certificato, non c'è dubbio che l'atto sia riconducibile alla volontà dell'ente espressa attraverso l'organo che lo ha emesso, ma l'atto di per sè non manifesta la volontà dell'ente, semmai una conoscenza. Cordialità. Marco Piletta 12:45, 15 gen 2007 (CET)[rispondi]

Le sarei davvero grato, se mi volesse usare la cortesia di citarmi quale dottrina ritenga che il concetto di fatto giuridico sussuma in sé medesimo anche quello di atto giuridico, giacché assolutamente non mi è nota, mentre mi è assai consueta quella communissima opinio intercorrente fra fatti ed atti che Lei,invece, qualificherebbe come impropria. Mi parrebbe inoltre di rammentare (ma mi corregga Lei, se fossi in errore circa l'opinione di Giannini e di Cammeo) che altra cosa è l' atto giuridico propriamente detto, rispetto al generico documento che, nel linguaggio corrente, viene impropriamente indicato come atto e che, pur potendo contenere la manifestazione di volontà della quale consta un atto giuridico, non necessariamente viene a svolgere questa funzione. Infine, sempre se non vado errato, le certificazioni non indicherebbero una volontà dell'Ente ma, al contrario, rientrerebbero nella categoria delle dichiarazioni di scienza, esorbitando, quindi, dalla categoria degli atti giuridici. Con i più cordiali saluti, --Rutilio_Namaziano 05:59, 19 gen 2007 (CET)[rispondi]

1) Lo schema classificatorio che si può trovare in tutti i testi di diritto (uno per tutti: le Istituzioni di diritto privato del Trimarchi) parte dal concetto di fatto giuridico, inteso come fatto naturalistico al quale l'ordinamento ricollega un effetto giuridico; divide poi i fatti giuridici in atti giuridici e meri fatti, a seconda che siamo o meno imputabili alla volontà di un soggetto di diritto; nell'ambito degli atti si distinguono ulteriormente gli atti negoziali, di cui la volontà determina anche gli effetti giuridici, dai meri atti, i cui effetti sono invece predeterminati dall'ordinamento; quest'ultima distinzione, peraltro, è utilizzata quasi esclusivamente dal diritto privato. Ne segue che il fatto giuridico è il genus, mentre l'atto giudico è la species. 2) Sono assolutamente d'accordo che altra cosa è l'atto giuridico rispetto al documento che lo contiene; questo, del resto, è quello che si dice nella voce, sotto il paragrafo "Forma degli atti"". 3) Le dichiarazioni di scienza sono atti giuridici. Le certificazioni, come si può leggere in qualsiasi manuale di diritto amministrativo (Sandulli, Virga ecc.), sono atti amministrativi e quindi atti giuridici, visto che l'atto amministrativo è una species del genus atto giuridico. Certo, non si tratta di provvedimenti amministrativi, ma non tutti gli atti amministrativi sono provvedimenti. Cordialmente Marco Piletta 18:27, 19 gen 2007 (CET)[rispondi]