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Atto di nascita

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L'atto di nascita di Lucky Luciano.

L'atto di nascita è un'atto dello stato civile che prova la nascita di un bambino e l'attribuzione del nome.

A partire dall'atto di nascita, che è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune sulla base di una dichiarazione solitamente fatta dal padre, sono elaborati estratti e certificati, necessari per attestare la nascita, e che forniscono diverse indicazioni ad essa relative.[1]

L'esistenza di tali documenti si fa risalire al XVI secolo, sebbene solamente nell'Ottocento si sia iniziato a utilizzare i dati raccolti per scopi sanitari.[2] Gli articoli 7 e 8 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia tutelano il diritto a preservare le informazioni contenute nell'atto di nascita.[3]

Nel 2013 l'UNICEF ha stimato che un terzo dei bambini del mondo non possiede atti di nascita, che significa per queste persone non esistere giuridicamente[4].

L'atto di nascita è regolato dagli articoli 28 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.[5]

L'atto si stende a partire da una dichiarazione di nascita fatta dal padre, da un procuratore speciale, dalla levatrice o da altra persona che ha assistito al parto, all'ufficiale dello stato civile; talvolta, la dichiarazione si può fare al direttore dell'ospedale o della casa di cura in cui avvenne la nascita, o all'autorità consolare, se avvenne all'estero. In esso sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile; se non si conoscono i genitori del bambino, l'ufficiale impone anche il cognome.[5]

Negli atti di nascita si annotano:[6]

  • i provvedimenti di adozione (già affiliazione) e di revoca;
  • le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca, le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale, nonché i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
  • gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza, la nullità, lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come pure gli atti di unione civile;
  • i provvedimenti e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
  • gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza;
  • le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta, e quelle di esistenza;
  • gli atti di riconoscimento di figli naturali, in qualunque forma effettuati, e le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto, come quelle di nullità o di annullamento dell'atto di riconoscimento;
  • le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio;
  • i provvedimenti che determinano il cambiamento del nome o del cognome;[7]
  • le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
  • i provvedimenti di rettificazione relativi all'atto;
  • gli atti di morte.
Certificato di nascita emesso dal comune di Calvizzano.

Dall'atto di nascita si ricava il certificato, che attesta l'avvenuta nascita od altri stati o qualità desumibili dall'atto stesso.

  1. ^ Ordinamento dello stato civile: archivio informatico e semplificazioni, su altalex.com.
  2. ^ (EN) History of the birth certificate: from inception to the future of electronic data, in Journal of Perinatology, n. 32, 2012, pp. 407-411, DOI:10.1038/jp.2012.3.
  3. ^ (EN) Convention on the Rights of the Child, su OHCHR.
  4. ^ Registrazione alla nascita, nel mondo un terzo dei bambini resta invisibile, su UNICEF, 11 dicembre 2013.
  5. ^ a b DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396, su Normattiva. URL consultato il 27 novembre 2025.
  6. ^ Nei seguenti casi, l'annotazione può essere chiesta anche verbalmente dagli interessati.
  7. ^ Vanno annotati anche quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome della persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto.

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