Buttafuori (Italia)
Il buttafuori, in Italia, è formalmente definito "addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo" o "operatore di sicurezza sussidiaria non armata".
Il rapporto di lavoro del personale della categoria è regolato da uno specifico CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza codice CNEL HV40 e codice INPS 291, firmato per la prima volta il 28 gennaio 2011 dalla principale associazione di categoria del settore della sicurezza privata Italiana, l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria - abbreviato A.I.S.S. [1]
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il fondamento normativo dell'utilizzo di tale categoria di personale venne stabilito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94[2] regolamentó l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti,[3] demandando ad apposito decreto del Ministro dell'Interno i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.[4]
In attuazione della predetta norma del 2009, è stato emanato il Ministero dell'interno del 6 ottobre 2009 (cosiddetto decreto buttafuori).[5] Disposizioni in tema sono contenute anche nel decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, ed entrato in vigore il 16 marzo 2011, e dal successivo decreto del Ministro dell’Interno 24 novembre 2016, che ha modificato l'originario del 2009.
Disciplina generale
[modifica | modifica wikitesto]Nel medesimo D.M. 6 ottobre 2009, oltre all'indicazione dell'esplicito divieto dell'uso di armi (anche qualora il personale risulti titolare di regolare licenza di porto di armi),[6] viene statuito l'obbligo della riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo tramite un tesserino recante la scritta «Assistenza», realizzato secondo il modello di cui all'allegato a) del decreto.[7]
Ai sensi del D.M. 1º dicembre 2010, n. 269 si stabilisce che in ogni prefettura italiana è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, e che i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale dipendente oppure avvalendosi di personale di istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del TULPS (Istituti di vigilanza privata). Quest'ultimo disciplina il rilascio della licenza prefettizia, consentendo in via prioritaria al titolare di istituto di viglianza o all'investigatore privato, l'espletamento o, meglio, la stipula di contratti finalizzati a svolgere attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente.[8] Sempre nel caso in cui si ricorra a un istituto di vigilanza o di investigazioni private (muniti di specifica licenza), saranno poi questi soggetti che, nello svolgimento in concreto dell'attività richiesta, dovranno avvalersi unicamente di personale iscritto nel relativo elenco predisposto in ciascuna prefettura. La semplice iscrizione nell'apposito elenco non consentirà di svolgere alcun servizio in mancanza di un contratto tra il proprietario o gestore del locale e l'investigatore privato autorizzato o l'istituto di vigilanza o anche il singolo buttafuori professionista precedentemente assunto e iscritto. Del pari sarà considerata esercizio abusivo della professione, e penalmente sanzionata, l'attività svolta da agenzie di servizi, di portierato, organizzatori di eventi o altre attività similari, se non in possesso di specifica licenza prefettizia (investigazioni/vigilanza), ancorché si avvalessero di soggetti iscritti nell'elenco dei "buttafuori". È esclusa la possibilità che l'iscrizione venga richiesta direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo".
Requisiti
[modifica | modifica wikitesto]La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al prefetto a cura del gestore delle attività ovvero del titolare dell'istituto di investigazioni o di vigilanza. Il medesimo articolo di legge, elenca poi i requisiti richiesti per la relativa iscrizione all'albo degli addetti ai controlli:[9]
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica pre-assunzione dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL di competenza;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 dello stesso decreto.
I requisiti psicofisici devono essere comprovati da documentazione medica presentata alla prefettura, e il loro accertamento è soggetto a rinnovo biennale. Il decreto del 2016 ha poi modificato alcuni requisiti; ad esempio ora è possibile esercitare l'attività anche in caso di denuncia e condanna penale negli ultimi cinque anni.[10]
Aree di attività
[modifica | modifica wikitesto]Lo stesso decreto individua l'ambito di applicazione delle disposizioni, ovvero:[11]
- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- nei pubblici esercizi;
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
Quindi, le disposizioni si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.
In base al disposto dell'art. 4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (cosiddette "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal d.m. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere. Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente potrebbe essere reimpiegato.
Analoghe considerazioni valgono per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le funzioni di cui all'art. 5 del decreto al personale con funzioni di coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.
Ove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (cosiddetta Regola tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco previsto dall'art.1 del d.m. 6 ottobre 2009.
Le funzioni previste
[modifica | modifica wikitesto]Le singole attività, con carattere di tassatività, consentite al buttafuori, sono elencate dall'art. 5 e sono così riassumibili:
- controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
- controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);
- controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).
L'art. 3 comma 13 della legge 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ enbisit.it, http://www.enbisit.it/archivio-ccnl/ccnl-sicurezzasussidiaria .
- ^ [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128]
- ^ Art. 3 comma 7 legge 15 luglio 2009, n. 94
- ^ Art. 3 comma 9 legge 15 luglio 2009, n. 94
- ^ Firmato dal ministro Maroni il decreto 'buttafuori' da interno.gov.it, 7 ottobre 2009
- ^ Art. 6 D.M. 6 ottobre 2009
- ^ Art. 7 D.M. 6 ottobre 2009
- ^ D.M. 1º dicembre 2010, n. 269 art. 2 comma 2 punto a, e art. 5 comma 1 punto a VI
- ^ Art. 1 comma 4 D.M 6 ottobre 2009, lett. da a) a g), su prefettura.it.
- ^ MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 24 novembre 2016, su studiocerbone.com.
- ^ Art. 1 comma 4 lett. a) a c) D.M. del 6 ottobre 2009
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Testo della legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), su parlamento.it. URL consultato il 5 maggio 2015 (archiviato dall'url originale il 1º settembre 2009).
- Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria (A.I.S.S., su aissitalia.org.