Medico competente
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Il medico competente del lavoro, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, è il medico che collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti riferiti al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, come ad esempio collaborare alla valutazione dei rischi.[1]
Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]
Il medico competente del lavoro deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti e viene designato dal datore di lavoro.
Requisiti[modifica | modifica wikitesto]
Secondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08 può svolgere l'attività di medico competente del lavoro il laureato in medicina che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:[2]
- specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale dopo il conseguimento di uno specifico master universitario di II livello abilitante;
- docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;[3]
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Con circolare interna del dicembre 2016, nell'Esercito è abilitato alla figura di medico competente qualsiasi ufficiale medico che abbia maturato almeno 4 anni di servizio.
Tutti i medici in possesso dei requisiti sono iscritti all'elenco nazionale dei medici competenti del lavoro,[4] istituito presso il Ministero della salute, consultabile per regioni.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 29 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Art. 55. Esercizio dell'attivita' di medico competente, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 15 agosto 1991. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, su salute.gov.it, 5 giugno 2017. URL consultato il 6 ottobre 2020.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
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