Wikipedia:Vaglio/Documento di valutazione dei rischi

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Propongo questo vaglio per migliorare la voce, che sembra essere migliorabile, ma necessita a tale scopo della partecipazione di più utenti e competenze. Lo scopo del vaglio non è quello di portare la voce in vetrina o tra le voci di qualità (cosa che penso sia impossibili o quasi al momento), bensì migliorarla in modo che sia almeno abbastanza completa, corretta e fontata.
Allo stato attuale la voce risulta ricca da contenuti, molti da verificare, e probabilmente potrebbe essere molto ampliata e migliorata. Le fonti necessarie ci sono e si tratta anzitutto della legislazione nazionale. Forse anche testi specializzati potrebbero essere utilizzati come fonte, ma non è detto che siano aggiornati, per cui meglio riferirsi alla normativa. Esiste inoltre il rischio di fornire "interpretazioni" della legge, cosa che Wikipedia non può fare (a meno che non si tratti di riportare le interpretazioni di altri indicate in fonti autorevoli, ovvero "il tizio X, nel suo libro Y ha espresso che secondo lui il DVR..."). Bisogna dunque verificare anche se ci sono frasi che più che una descrizione di cosa sia il DVR forniscono delle interpretazioni legislative, che probabilmente potrebbero essere cancellate dalla voce.
Chiedo altri pareri in proposito per migliorare la voce. --Daniele Pugliesi (msg) 21:03, 24 gen 2020 (CET)[rispondi]

Faccio notare che esiste anche la voce Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ho provveduto a scorporare dalla voce più generica Valutazione del rischio. Bisognerebbe capire se i contenuti di Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di valutazione dei rischi vanno spostati tra le due voci in qualche maniera, considerato che il DVR è una parte della valutazione dei rischi, ovvero il documento che si ottiene da tale valutazione, mentre nella voce sul DVR sembrerebbe che si parla sia del documento sia della valutazione dei rischi. E' anche vero che non si possono togliere troppe informazioni, altrimenti molti lettori potrebbero avere informazioni incomplete (in quanto non penso che i lettori facciano molto caso alle voci correlate e ai "vedi anche", pensando che ogni voce dovrebbe essere "completa"). --Daniele Pugliesi (msg) 19:30, 26 gen 2020 (CET)[rispondi]
Egidio24 mi ha comunicato che è interessato a partecipare al vaglio, ma in data da destinarsi. Quindi se il vaglio dovesse chiudersi prima, si potrà eventualmente riaprire contando sulla sua collaborazione. --Daniele Pugliesi (msg) 11:29, 10 feb 2020 (CET)[rispondi]

Revisori[modifica wikitesto]

Suggerimenti[modifica wikitesto]

  • Riorganizzazione della voce: mi pare che le sezioni della voce non seguano uno schema ben preciso. Mi accingo quindi a sistemare la voce, anzitutto mettendo assieme le parti che si riferiscono al contenuto del DVR. --Daniele Pugliesi (msg) 14:04, 10 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Forme contrattuali: questa sezione mi sembra più attinente alla legislazione italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro in generale piuttosto che al DVR, per cui ho spostato alla voce Sicurezza sul lavoro in Italia. Concordate? --Daniele Pugliesi (msg) 14:26, 10 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Criteri generali di valutazione: ho spostato anche tutta la parte "Criteri generali di valutazione" e sue sottosezioni alla pagina Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nella sezione sulla normativa italiana. --Daniele Pugliesi (msg) 14:26, 10 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione: ho spostato anche questa parte alla pagina Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. --Daniele Pugliesi (msg) 14:26, 10 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Interventi di Daniele Pugliesi su: Forme contrattuali, Criteri generali.., Programmazione o messa...: Concordo pienamente sullo spostamento, anche se non ho ancora avuto occasione di verificare il contenuto del materiale spostato. In questo modo l'architettura della voce risulta completamente coerente con il titolo. Desidero segnalare però due punti che, a mio parere, potrebbero essere oggetto di modifica, entrambi in incipit. Il primo riguarda la frase "è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda". Con questa formulazione il DVR appare essere un inventario dei rischi, magari molto ben argomentato, tanto da essere chiamato "mappatura" ma con la grave limitazione di riguardare solo i rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda. Lo spirito del dettato di legge invece individua nel DVR il documento nel quale vengono formalizzate anche le misure di prevenzione, la programmazione delle stesse ecc.ecc. Il secondo punto è meno sostanziale ma, volendo effettuare una rilettura di dettaglio, credo possa valere la pena approfondire. Si tratta di questa frase: "Il documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal d.lgs. 626/1994". La frase è formalmente corretta ma già nel Dlgs 277/91 (Amianto, Piombo, Rumore) si dettavano obblighi di stesura di documenti di valutazione, anche se chiamati in forme leggermente diverse. In questo momento sono impossibilitato ad accedere ai materiali di approfondimento e non posso procedere alle modifiche ma entro Domenica prossima lo farò.--Egidio24 (msg) 19:17, 11 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Rileggendo... Rileggendo la voce nella nuova formulazione non posso non osservare che la dimensione della sezione "Datazione" del documento di valutazione dei rischi è tre - quattro volte la dimensione delle altre. Dovremo farci attenzione, nella formulazione finale, perchè l'utente "medio" che legge la voce potrebbe trarre conclusioni sbagliate. La datazione è importante, ma lo sono anche i contenuti e altro. Fra l'altro, la sezione Datazione mi sembra scritta veramente bene e un eventuale intervento di riduzione di dimensioni potrebbe danneggiarla. Forse si potrebbe rendere voce separata?--Egidio24 (msg) 19:39, 11 set 2020 (CEST)[rispondi]
  • Propongo la seguente modifica alla voce in oggetto limitatamente all'incipit e alla nuova sezione che provvisoriamente ho chiamato "Il processo di formazione del documento". Questa proposta deve essere sicuramente perfezionata sia come fonti sia come wlink ma vorrei sapere se puoò andare come impostazione. Naturalmente proseguo nell'analisi del resto..
Proposta di modifica

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli artt. 17[1] e 28[2] del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di una organizzazione. All'interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.[3] L'elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.[4] Come per qualunque tipo di documentazione prevista dal T.U., il DVR può essere tenuto in formato elettronico o cartaceo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53[5]

Il processo di formazione del documento

È opportuno ricordare che già nei disposti del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, in materia di "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro",[6] successivamente abrogato, era richiesto di formalizzare l'esito della valutazione dell'esposizione dei lavoratori in forma documentale, pur non definendone esattamente le modalità di redazione. Il concetto stesso di documento di valutazione era esplicitato in forme diverse per ciascun agente, chimico, fisico e biologico, valutato. Nel dettaglio, per la valutazione dell'esposizione al piombo metallico e all'amianto, il decreto dava indicazioni di riportare i risultati «..in un apposito registro..» [7][8], mentre per la valutazione di esposizione al rumore il datore di lavoro doveva redigere e tenere «...a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni...».[9]

Solo con l'introduzione nella legislazione italiana del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 è stato definito il documento di valutazione dei rischi,[10] anche se in forma significativamente diversa da quella del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La Corte di Giustizia Europea infatti, con sentenza del 15 novembre 2001, ha condannato lo Stato Italiano per non aver recepito in modo completo nel proprio ordinamento la direttiva 89/391/CEE. In particolare in quanto il legislatore, nella prima formulazione del D.Lgs 626/94 non aveva imposto al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti nel luogo di lavoro.[11]

Egidio24 (msg) 18:59, 14 set 2020 (CEST)[rispondi]

  1. ^ D.Lgs. 81/08, articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
  2. ^ D.Lgs. 81/08, articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
  3. ^ DLgs81/08, articolo 2 - Definizioni
  4. ^ D.Lgs. 81/08, articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.
  5. ^ D.Lgs. 81/08, articolo 53 - Tenuta della documentazione.
  6. ^ a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 di attuazione delle direttiva europee n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE
  7. ^ D.Lgs. 277/91, art.11 c.7
  8. ^ D.Lgs. 277/91, art.24 c.9
  9. ^ D.Lgs. 277/91, art.40 c.6
  10. ^ Stolfa, p. 3.
  11. ^ OLYMPUS Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE, su olympus.uniurb.it, 2001. URL consultato il 14 settembre 2020.