Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è uno dei principali strumenti utilizzati per garantire e attuare una corretta formazione e informazione dei soggetti esposti a rischio e per salvaguardarne la salute e la sicurezza, nonché una delle fasi del processo di gestione del rischio. Valutare il rischio R significa misurare le quantità che influiscono su di esso: la grandezza della potenziale perdita L e la probabilità p che la perdita effettivamente debba essere sostenuta.
La valutazione del rischio è spesso la fase più importante nel processo di Gestione del rischio (Risk Management) e può anche essere la più difficile e soggetta ad errore. Una volta che i rischi sono stati identificati e valutati, le fasi per gestirli in modo appropriato possono essere più facili da individuare.
Parte della difficoltà del risk management dipende dal fatto che la misurazione delle due quantità che determinano la valutazione del rischio può essere molto difficile. L'incertezza nella misurazione è spesso significativa. Inoltre, il risk management sarebbe più semplice se una singola metrica potesse incorporare tutte le informazioni coinvolte nella misurazione. Invece, poiché due sono le tipologie di quantità che vengono misurate, questo non è possibile. Un rischio con una grande perdita potenziale e una bassa probabilità di accadimento deve essere trattato differentemente da uno con una bassa perdita potenziale ma una alta probabilità di accadimento. In teoria ambedue sarebbero da gestire con la medesima priorità, ma in pratica questo può essere molto difficoltoso quando ci si trova ad avere a che fare con la scarsità di risorse, specialmente della risorsa tempo, assegnate al processo di gestione del rischio.
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[modifica] La valutazione del rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il rischio di credito insieme al rischio di mercato e al rischio operativo è diventato di grande attualità in seguito agli accordi di Basilea, accordi internazionali tra i governatori delle banche centrali dei dieci paesi più sviluppati del mondo. Il rischio di credito dei clienti, secondo tali accordi, deve essere calcolato con sistemi precisi dalle banche per garantire la stabilità e la solidità del sistema bancario. Basilea II non propone dei modelli standard di calcolo, tuttavia tiene saldi i principi di trasparenza ed omogeneità nella trattazione ed archiviazione dei dati: le banche sono obbligate ad una rielaborazione continua delle modalità di produzione dei rating e alla revisione dei coefficienti di ponderazione, mediante osservazione empirica della realtà. Sono infatti tenute a rivedere annualmente i principi di valutazione in uso.
[modifica] La valutazione del rischio in ambito lavorativo
| « valutazione dei rischi: valutazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori » | |
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(art. 2 comma q D.Lgs 81/08)
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La valutazione del rischio negli ambienti di lavoro è normata dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro quale il D.Lgs 81/08 (integrato con il Decreto Legislativo 106/2009)[1]. Essa consiste nella determinazione dei rischi, (di tipo fisico, chimico, biologico, da movimentazione carichi, da videoterminali, incendio, indoor, outdoor, ecc), a cui i lavoratori possono essere sottoposti, quantificando la probabilità che si verifichi un effetto dannoso a carico dei lavoratori (P = probabilità), e valutando la gravità di tale evento (M = magnitudo).

In molti paesi l'uso di specifiche sostanze chimiche o la conduzione di certi impianti (centrali elettriche, stabilimenti) non è permessa se non viene dimostrato che essa non incrementerà il rischio di morte o malattia oltre un certo limite. Per esempio negli USA la Food and Drug Administration ha richiesto fin dal 1973 che componenti cancerogeni non debbano essere presenti nella carne in una concentrazione che può causare un rischio di cancro superiore a 1 su un milione di persone.
Per questioni di praticità è spesso preferibile far riferimento ad un singolo valore che quantifichi il rischio per la popolazione oggetto della valutazione sulla base del quale sia possibile prendere decisioni da parte dei soggetti responsabili per la tutela della salute pubblica. Questo aspetto solleva la questione di quanto piccolo debba essere un determinato rischio e quanto piccolo il segmento di popolazione esposta ad un rischio superiore perché un certo livello di esposizione possa essere eticamente e socialmente accettabile come negligibile.
Che cosa si deve fare se, ad esempio, il rischio è molto basso tranne che per lo 0,1% della popolazione? C'è differenza se il rischio comporta ad esempio un evento fatale od un arrossamento cutaneo temporaneo. C'è e' differenza se questo 0,1% è costituito da una popolazione che è possibile proteggere tramite misure di gestione del rischio (comprovata efficacia di misure informative come l'etichettatura di un prodotto, fattività delle misure preventive come ad esempio somministrazione di un farmaco sotto la supervisione medica). Ancora, c'e' differenza se questo 0.1% riceve benefici sostanziali che eccedono di gran lunga i rischi potenziali.
In generale si ritiene che se il rischio è più alto per una ben definita sotto-popolazione a causa di un'esposizione abnorme piuttosto che a causa della suscettibilità biologica, questo gruppo non debba essere considerato dalle regole applicabili alla popolazione generale ma essere oggetto di considerazioni separate e misure di riduzione del rischio specifiche. Per esempio, gruppi particolari di lavoratori soggetti a rischi professionali possono essere protetti da misure legislative "ad hoc".
Va, infine, considerato che l'approccio prudenziale alla stima del rischio porta all'utlilizzo di svariati fattori di sicurezza che spesso sovrastimano il rischio reale in maniera consistente. Si può pertanto ottenere una stima del rischio finale eccessivamente prudenziale ed eccessivamente limitativa. Questo potrebbe essere alresì dannoso in quanto potenziale causa di decisioni ad impatto sociale, economico o di salute pubblica sfavorevoli e non sempre facilmente identificabili o quantificabili (per esempio: vietare l'uso di conservanti negli alimenti potrebbe portare ad un aumento delle tossicosi alimentari).
[modifica] Il concetto di incremento di rischio accettabile
L'idea di non incrementare il rischio per più che uno su un milione è diventata un argomento comune nelle discussioni sulla salute pubblica e nelle discussioni politiche. Come si sia ottenuto il consenso su questa particolare quantità non è chiaro. Da certi punti di vista questo numero ha tutte le caratteristiche per essere considerato un numero mitico. La cifra fornisce una base numerica per definire ciò che è considerato una quantità trascurabile di incremento del rischio. Si confronti ad esempio l'indicazione un incremento di uno su un milione del rischio di cancro contenuta in molte regolamentazioni con il tipico rischio di mortalità per cancro (una morte su quattro) dei paesi sviluppati.
Si può essere tentati dall'idea di adottare una politica del rischio zero. Dopo tutto la politica del 1 su un milione causa comunque la morte di centinaia o migliaia di persone in una popolazione sufficientemente grande. In pratica, tuttavia, una vera politica del rischio zero è possibile solo attraverso la soppressione delle attività che causano il rischio. Requisiti più restrittivi, e a volte anche quello del 1 su un milione, possono non essere tecnicamente disponibili in una certa epoca, o così costosi da rendere l'attività che causa il rischio insostenibile.
Nell'interesse della tutela della salute, i rischi e i benefici delle possibili alternative devono essere accuratamente considerati. Ad esempio, è possibile che le emissioni di un inceneritore ospedaliero causino un certo numero di morti per anno. Ma questo rischio deve essere confrontato e bilanciato con l'alternativa dell'assenza di incenerimento che porta con sé il potenziale rischio di diffusione di malattie infettive. Finché la tecnologia non offre metodi migliori per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, la scelta basata sulla valutazione del rischio deve essere quella del minor danno. Per questo tipo di scelte, un indicatore di rischio soltanto (quello di una soltanto delle alternative) è raramente sufficiente a dare gli elementi per una decisione informata.
[modifica] Tipologia del rischio
L'obbiettivo principale della valutazione del rischio è quello di prevenire due tipologie di rischio[2]:
- Rischio infortunistico: rischio di incorrere in un danno che ha cause da ricercarsi all'interno del posto di lavoro e che si manifesta nell'immediato o comunque entro l'orario di lavoro stesso;
- Rischio igienistico: rischio di incorrere in un danno dovuto ad un'esposizione prolungata e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico che causa danni che si manifestano a distanza di tempo.
[modifica] Come valutare il rischio
Nella valutazione del rischio sono coinvolte varie fasi che richiedono il contributo di discipline differenti. La valutazione inoltre, deve tenere conto del tipo di ambiente di lavoro, dei processi che intervengono al suo interno e della loro complessità. Tuttavia, possiamo riassumere il processo di valutazione nei seguenti passaggi[3]:
- Individuazione delle sorgenti di pericolo:è finalizzata ad individuare gli elementi in grado di causare un effetto avverso (mediante monitoraggio ambientale e/o biologico e sorveglianza sanitaria), definendone la dose-risposta e valutando la possibilità di esposizione. In pratica si procede alla caratterizzazione del rischio ovvero si considera la dose di esposizione e la sua correlazione con la tipologia, severità e prevalenza dell'effetto avverso nella popolazione in oggetto. Poiché diversi fattori possono influenzare la quantità di contaminante che viene ricevuta, viene prodotta una distribuzione dello spettro dei possibili valori. Particolare cura viene data alla determinazione dell'esposizione dei lavoratori suscettibili.
- Individuazione dei soggetti esposti: mira ad identificare i soggetti che potranno essere esposti ad un particolare pericolo, tenendo conto delle differenze di sesso, età, etnia ecc; in questo modo si caratterizza il personale permettendo di individuare coloro che possiedono le caratteristiche fisiche-psicologiche adatte (mediante visita medica).
- Stabilire la priorità dei rischi:i risultati delle due fasi vengono poi combinati per produrre una stima del rischio (Risk Assessment). In questo modo si è in grado di stilare una classifica in base a cui si stabilisce l'ordine degli interventi da eseguire.
- Scelta degli interventi: in base alle priorità stabilite in precedenza, alle informazioni che si possono acquisite dalle esperienze passate o dalla bibliografia e alle informazioni relative al luogo oggetto della valutazione, si scelgono degli interventi che devono essere efficaci, efficienti e adatti al contesto in cui devono essere applicati, facendo anche una valutazione costo-beneficio. Da notare che si devono preferire interventi alla fonte del pericolo, alle misure collettive, che comunque sono preferibili alle misure individuali.
- Attuare le misure di controllo sugli interventi: una volta messi in pratica gli interventi, deve essere controllata periodicamente la loro effettiva funzionalità, con controlli statistici, ambientali, biologici, ecc. Il controllo è meglio se programmato e descritto minuziosamente cosi da poter verificare successivamente eventuali modifiche.
- Valutare l'efficacia dell'intervento: una volta acquisiti i dati relativi ai controlli sugli iterventi , è necessario discutere della loro efficacia ed efficienza cosi da poter prendere in considerazione eventuali miglioramenti o altri accorgimenti da prendere. Nel caso di cambiamenti interni, è necessario valutare se gli interventi che erano stati attuati inizialmente, siano ancora efficaci con le nuove modifiche.
[modifica] Chi deve svolgere la valutazione il rischio
La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro[4]. Con esso dovranno partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (nei casi previsti[5]) e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). A tal fine poi, potranno partecipare anche figure professionali specifiche che potranno collaborare nella definizione dei rischi.
[modifica] Il Documento di Valutazione del Rischio
Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione stesa a seguito della valutazione del rischio. Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale.
Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre essere custodito all'interno dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al documento); il documento inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione, oltre che del datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, e dal medico competente,(ove nominato).
I contenuti obbligatori[6] per la stesura di un DVR completo sono:
- la relazione sulla valutazione del rischio nell'ambiente di lavoro, facendo riferimento ai criteri utilizzati;
- un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzati (misure collettive, misure organizzative, dispositivi di protezione individuale, ecc)
- un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione per innalzare via via il livello di sicurezza;
- la descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e protezione, e l'indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure, con definizione di incarichi specifici;
- indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente;
- l'indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un'idoneità professionale.
La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere fatti entro novanta giorni dall'apertura di una nuova attività lavorativa; inoltre, ogni qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all'interno del ciclo produttivo e/o nell'organizzazione aziendale, il DVR deve essere aggiornato e adeguato alla nuova realtà lavorativa.
[modifica] I Ruoli della Prevenzione
E' importante sottolineare l'importanza delle quattro figure principali che compongono l'azienda e che devono avere un ruolo attivo e consapevole nell'attuazione della valutazione del rischio.
Il Datore di Lavoro: colui che esegue la valutazione del rischio, che sceglie e acquista le misure di prevenzione e protezione e che decide le misure organizzative e procedurali da adottare.
Il Dirigente: colui che attua le direttive del datore di lavoro organizza le mansioni del personale e con esso sceglie e acquista le attrezzature per la prevenzione e protezione.
Il Preposto: colui che è incaricato di sorvegliare i lavoratori affinché questi lavorino al meglio seguendo le norme di sicurezza stabilite.
Il Lavoratore: colui che opera all'interno dell'azienda e che ha il compito di rispettare le norme di sicurezza, utilizzare e/o indossare gli appositi dispositivi di protezione e operare nel modo corretto.
[modifica] Note
- ^ Testo Unico in Materia di Sicurezza D.Lgs. 81/08 [1]
- ^ Fonte INAIL [2]
- ^ Linee Guida OSHA [3]
- ^ art. 17 D.Lgs. 81/08 [4]
- ^ art. 41 D.Lgs. 81/08 [5]
- ^ art.28 D.Lgs. 81/08 [6]
[modifica] Bibliografia
- Alessio Lorenzo et al., "Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Per Tecnici della Prevenzione", Padova, Piccin, 2010. ISBN 978-88-299-2020-4
- European Commission, "Guidance on risk assessment at work", Luxembourg,Office for the Official Publication of the European Communities, 1996, ISBN 92-827-4278-4
[modifica] Voci correlate
- Fire and Explosion Index
- Risk management
- Valutazione dell'esposizione
- Valutazione dell'impatto ambientale
- Rischio alimentare
[modifica] Collegamenti esterni
- Testo Unico sulla sicurezza dlg.s 81/2008
- Dispositivi di protezione individuale INFN Sezione di Perugia

