Provvedimenti collegati

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I provvedimenti collegati, ai sensi della legge italiana, sono dei disegni di legge che contengono interventi connessi alla realizzazione di una manovra finanziaria tramite una legge finanziaria (ora legge di stabilità).

Storia[modifica | modifica wikitesto]

I provvedimenti collegati sono stati introdotti con la legge 1988, n. 362 che ha riformato la legge 1978, n. 468.

L'ultima modifica sul tema è stata apportata infine dalla L. 1999, n. 208, la quale fissa al 15 novembre il termine per la presentazione di tali disegni di legge in Parlamento da parte del Governo e sancisce il superamento del cosiddetto provvedimento collegato di sessione, esaminato congiuntamente con il disegno di legge di bilancio e di legge finanziaria.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

I disegni di legge collegati devono attenere a settori di intervento precedentemente indicati nel documento di programmazione economica finanziaria (DPEF) e devono avere contenuto omogeneo; in altre parole, i provvedimenti collegati attuano modifiche e riforme in particolari settori.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]