Credito formativo universitario
Il credito formativo universitario (spesso abbreviato in CFU) è una modalità utilizzata nelle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente.
Ad ogni esame universitario è infatti associato un certo numero di CFU, che ne stimano l'impegno richiesto; convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipendentemente se questo sia svolto come studio personale o come frequenza a laboratori o lezioni). Per conseguire la laurea occorrono 180 CFU; per la laurea magistrale 120 (mentre l'anteriormente denominata 'laurea specialistica' constava di 300 crediti formativi compresi quelli riconosciuti all'accesso e quelli recuperati relativi a eventuali debiti formativi).
Introdotti con la riforma dell'università del 1999 (D.M. 509/99[1]), i crediti sostituiscono la tradizionale differenza esistente tra "annualità" e "semestralità", oltre a consentire una semplificazione al riguardo del riconoscimento di esami sostenuti in altre università italiane o europee (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus): i crediti sono infatti trasferibili attraverso il sistema "ECTS" (European Credit Transfer System).
Uno degli scopi dell'introduzione dei crediti formativi era favorire la mobilità di studenti e ricercatori in Italia e all'estero. La normativa italiana in merito al trasferimento del corso di studi è rimasta al contempo invariata: è prevista la convalida d'ufficio, da parte delle segreterie studenti, degli esami sostenuti che hanno nome identico nell'università di origine e destinazione. Per le altre annualità sostenute, delibera il Consiglio di Facoltà, eventualmente richiedendo allo studente copia del programma degli esami.
Con il nuovo ordinamento e l'autonomia universitaria, molti corsi di laurea hanno cambiato nome e programmi di numerosi esami. Senza l'introduzione di macroaree di esami, che li rendano comparabili fra differenti università, aumentano le probabilità per gli studenti di non vedere riconosciuto in altri atenei il proprio impegno universitario, e di dover sostenere un considerevole numero di esami in aggiunta.
I crediti formativi possono essere acquisiti non solo sostenendo gli esami: le diverse facoltà possono determinare il riconoscimento dei crediti ottenuti tramite attività lavorativa, stage o altro.
Correlato al concetto di credito formativo vi era quello di debito formativo: la riforma prevedeva un'alta elasticità nel passaggio, al conseguimento della laurea, ad un diverso corso di laurea magistrale; ad esempio, era possibile conseguire una laurea in ingegneria gestionale e iscriversi ad un corso di laurea in ingegneria meccanica. In tale passaggio, i Consigli di Corso di Studio possono determinare l'attribuzione di un debito formativo pari ad un certo numero di crediti. Lo studente era quindi tenuto a sostenere più esami, superando la canonica soglia dei 120 CFU. Tale possibilità è stata poi eliminata dai cosiddetti decreti Mussi, ma esistono nuove procedure per accedere al corso di laurea magistrale senza aver ancora conseguito la laurea triennale.
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Credito formativo accademico [modifica]
Le istituzioni AFAM possiedono dei crediti formativi assimilabili ai CFU denominati CFA (Crediti formativi accademici), regolamentati dal DPR 8 luglio 2005, n.212[2].
| « 1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico. 6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. 8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi. » |
| (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212) |
Alla luce di tutto ciò si può ritenere che i Crediti formativi accademici (CFA) e i Crediti formativi universitari (CFU) siano equipollenti, anche se spesso all'interno del comparto AFAM alcuni insegnamenti uguali o molto simili portano denominazioni diverse da quelle universitarie, oppure l'insieme degli insegnamenti presenti dentro una denominazione di materia accademica possono essere divisi/inglobati in più materie universitarie, o viceversa, con determinati problemi di conversione e riconoscimento crediti, considerando anche che alcune istituzioni non hanno ancora modificato il regolamento didattico per far fronte a questa nuova possibilità prevista dalla legge.
Note [modifica]
- ^ D.M. 509/99
- ^ Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 URL consultato il 28/11/2010