Discussione:Rendita catastale

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La rettifica della rendita e della categoria catastale degli immobili da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Erario può rettificare i dati catastali di un immobile, in particolare la categoria catastale di appartenenza, la classe e la rendita catastale, con evidenti ricadute sul valore catastale del bene e, quindi, sull'imposizione fiscale (IMU, Imposta di Registro, Imposta ipotecaria, Imposta Catastale, Imposta sulle successioni e donazioni) che ha come base di partenza proprio il valore catastale del cespite. Al riguardo, il proprietario dell'immobile ha la possibilità di difendersi da simili rettifiche denunciando in sede di ricorso giurisdizionale alle Commissioni Tributarie gli eventuali vizi dell'atto impositivo, sia di forma che di sostanza, spesso e volentieri attinenti alla motivazione della rettifica che l'Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente fornire in modo da rendere edotto il contribuente delle ragioni giuridiche della rettifica stessa, al fine di poter validamente esercitare il proprio diritto alla difesa prevista dall'art. 24 della Costituzione. Al riguardo, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 4712/2015 aveva affermato che L’attività di classamento – per contro – è e resta (anche in questa procedura connotata da evidente straordinarietà e contingenza applicativa, nella prospettiva della più generale riforma del catasto) una procedura “individuale” e che non può non essere effettuata con la specifica considerazione, combinata, dei fattori posizionali ed edilizio pertinenti a ciascuna unità immobiliare, unico criterio che – attesa la chiara scelta normativa dinanzi indicata – consente di identificare il “parametro globale di apprezzamento” dell’unità immobiliare medesima”. La Cassazione ha quindi confermato il proprio indirizzo (cfr. Cass., sent. n. 22671/2019; sent. n. 27180/2019) in forza del quale “la ragione giustificativa (della rettifica catastale, n.d.r.) non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nelle microzone e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi“. In particolare, l’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve specificare le ragioni giuridiche e fattuali che hanno indotto l’Erario a modificare d’ufficio il classamento e la categoria originale, non essendo sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che, secondo la Corte, sono idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione catastale. Secondo la Cassazione, infatti, “l’ufficio è tenuto cioè ad indicare in modo dettagliato e riferito a ciascun edificio quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inadeguati i richiami ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalla situazione concreta”. Con la più recente ordinanza n. 3381/2021 (testo qui scaricabile) la Corte di Cassazione ha ribadito i concetti sopra esposti.

--Tiziana.Bruttomesso (msg) 20:29, 12 apr 2022 (CEST)[rispondi]