Discussione:Livello (contratto)

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in questa descrizione sono scritte una marea di falsità, soprattutto in merito alla prescrizione dei canoni imposti con la liquidazione degli usi civici

Perché non correggi? Grazie. Un commento così generico purtroppo non ha grande utilità ai fini della correzione della voce. --MarcoK (msg) 01:43, 16 mag 2009 (CEST)[rispondi]

estinzione dei contratti di livello per effetto di legge[modifica wikitesto]

Legge 15 settembre 1964, n. 756 Art. 13. Contratti atipici A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore. Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme. Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente. Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo. Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto. (comma dichiarato incostituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30). Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell’enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta. Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso. (la L. 11 febbraio 1971, n. 11 ha disposto con l’art. 24, comma 1, che “In parziale deroga all’articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d’affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorché non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo”).