Consulenza giudiziale

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In Italia, ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni scientifiche, può richiedere l’intervento di un esperto (art. 61 del codice di procedura civile). Tale intervento, detto consulenza giudiziale, può essere addirittura previsto dalla legge, come nel caso di controversie in materia di compensi professionali (art. 2233 codice civile) o nel caso dei sinistri marittimi (art. 599 del codice della navigazione).

L'esigenza di poter disporre, all'occorrenza, di "esperti" era già sentita all'epoca del diritto romano in quanto i magistrati - nel corso dell'istruzione probatoria - potevano non essere forniti della competenza necessaria a pervenire al giudizio.

[modifica] Consulente tecnico d’ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio (d’ora in poi, per semplicità, CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi –nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sulla decisione della causa. Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:

  • illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
  • dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
  • rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
  • analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
  • essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico;
  • confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
  • riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico;
  • chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini).

I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, infermieri legali e forensi, ecc) tenuti dai tribunali.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).

Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche ad esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.

L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente

« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.

[modifica] Consulente tecnico di parte

La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

L’art. 201 c.p.c. prevede che

« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche »

In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi).

Il professionista incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. Ciò non toglie che di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo la credibilità delle osservazioni che questo potrà svolgere sarà maggiore agli occhi del giudice, tanto più per il fatto che il giudice è invece obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. Questo significa che, quando è nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” (per la quale cioè è previsto un albo) converrà alle parti in causa scegliere come propri consulenti professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è poi così inquadrabile all’interno di una precisa professionalità, le parti potranno optare per professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico e possono avere addirittura una maggiore esperienza/professionalità (e quindi maggiore credibilità) di quella che può avere il tecnico incaricato dal giudice.

L'intervento dei consulenti di parte alle udienze ed, in genere, alle operazioni svolte dal CTU è –di regola- previsto dalla legge come una semplice facoltà (in quanto opera nell’esclusivo interesse della parte che intende farsi assistere dal perito) e non come un obbligo. La circostanza fa sì che in molti casi, anche se sarebbe sempre auspicabile una partecipazione attiva del consulente di parte in modo tale da rendere efficace il suo intervento, non sia neppure richiesto un impegno che lega il professionista alla burocrazia dei tribunali. Di frequente il contributo del professionista/consulente si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale[senza fonte], senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro, e maturando nei confronti di chi lo ha incaricato il diritto di essere subito compensato per l’opera svolta, a prescindere da liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.

Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione o quant'altro nei confronti dell’autorità giudiziaria (obblighi ai quali invece è sottoposto il CTU), al di fuori del divieto di ostacolare illegittimamente l'attività del consulente del giudice. Non va comunque dimenticato che la sua opera deve sempre rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico (se presente) e dai tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.

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