Visual Tree Assessment

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Sequoia sempervirens

Il Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche; in acronimo VTA) (in: Mattheck & Breloer, 1994) è una metodologia di indagine, riconosciuta in molti paesi, che viene eseguita per la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero.

Il VTA, le cui esperienze di campo che ne stanno alla base sono state compiute presso il Centro di Ricerche Nucleari di Karlsruhe (D), basa il sistema di controllo visuale tradizionale su fondati principi biomeccanici e definisce i criteri di valutazione del pericolo di crollo o rottura.

Esso si basa sulla identificazione degli eventuali sintomi esterni che l'albero evidenzia in presenza di anomalie a carico del legno interno; anche laddove non esistano cavità o evidenze macroscopiche del decadimento in corso (ad esempio, funghi che si sviluppano sui tessuti legnosi) è possibile, attraverso il riconoscimento di tali sintomi, cogliere il segnale della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero.

Se vengono individuati dei sintomi di difetto, questi devono essere confermati da metodi di analisi approfonditi e devono poi essere dimensionati. Così, alberi sani vengono esaminati in modo non distruttivo, e solo se i sospetti vengono confermati si procede ad un'indagine più approfondita dell'albero. In Italia la metodologia VTA è liberamente praticabile non essendo normativamente riservata ad alcun ordine professionale, tuttavia richiedendo complesse conoscenze interpretative agronomiche, botaniche e forestali; la pretesa di alcuni Albi professionali (soprattutto quello degli Agronomi e Forestali) di ritenere loro "riservata" questa attività, non è supportata da alcun elemento di diritto (non essendo la VTA nemmeno prevista nelle leggi istitutive dei diversi Albi) e soprattutto della più recente giurisprudenza. In particolare:

  1. Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2017 n. 952, pronunciata in materia di forestazione, verde urbano ed arboricoltura: “In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali ...... meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976 (le attività professionali degli Agronomi), non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo agli agronomi e forestali. ...... L’art. 2 della legge n. 3 del 1976, oggetto di disamina, non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza degli agronomi e forestali;
  2. Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 2018 n. 1577, pronunciata precisamente in ordine alle competenze fitoiatriche degli Agronomi e Forestali: “In definitiva la pretesa che la certificazione (fitosanitaria) sia conseguibile solo a chi è già un professionista iscritto nel competente Albo (dei Dottori Agronomi e Forestali) non appare convincente, perché da un lato non si rinviene alcuna riserva ai soli dottori Agronomi e Forestali, e dall’altro appare in contrasto con le finalità generali della normativa.”;
  3. TAR Veneto, sentenza 23 aprile 2018 n. 440 pronunciata relativamente alle competenze professionali degli Agronomi e Forestali in materia di VTA e di verde pubblico, ribadendo per essi l’assenza di esclusive e, conseguentemente, l’inesistenza dell’obbligo di doversi servire di detti soggetti: “...., l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poiché, come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, “...le attività professionali <<volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale>>, meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali ..... Peraltro, l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione legislativa in esame .... risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi.”
  4. TAR Abruzzo, sentenza 5 giugno 2020 n. 208 (diventata definitiva), pronunciata in materia di forestazione nonché relativamente alle competenze concorrenti fra Agrotecnici ed Agrotecnici laureati ed Agronomi: “Nel solco di tale approccio ermeneutico si colloca quella giurisprudenza amministrativa che ha avuto cura di rimarcare come le attività professionali “volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale”, meglio specificate dall'art. 2 della L. n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali. Ciò in quanto l’art. 2 della L. n. 3 del 1976 non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali”. ... La circostanza, poi, che il riconoscimento della competenza in materia di progettazione forestale in capo agli Agrotecnici possa interferire con gli ambiti di competenza spettanti agli Agronomi, non appare smentire le conclusioni a cui il Collegio è pervenuto, atteso che la competenza nel settore forestale e boschivo attribuita agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali ha carattere concorrente e non già esclusivo.

In conformità di quanto stabilito dalle sentenze tutti i bandi pubblici per incarichi di VTA/Stabilità delle alberature vengono emanati consentendo la partecipazione di tutti i tecnici del settore.

Metodo VTA[modifica | modifica wikitesto]

Il metodo VTA si svolge in tre fasi:

  1. Controllo visivo dei difetti e della vitalità. Se non si riscontrano segnali preoccupanti, l'esame è terminato. L'indagine visiva viene effettuata considerando l'albero nella sua interezza e prendendo in considerazione la sua morfologia, il suo aspetto fisiologico e le sue caratteristiche biomeccaniche.
  2. Identificazione del difetto. Se vengono riscontrati sintomi di difetti, essi vengono esaminati per mezzo di un'indagine più approfondita (percussione con martello tradizionale, percussione con martello ad impulsi, Resistograph) per stimare la localizzazione del punto debole e la sua espansione assiale.

Il metodo VTA prevede quindi un'analisi più approfondita solo per gli elementi che manifestano uno o più difetti tra quelli sopra elencati.

  1. Dimensionamento dello spessore della parete residua. Se il difetto rilevato è preoccupante deve essere dimensionato per valutare lo spessore residuo della sezione trasversale della parete. Come fattore di sicurezza per alberi con piena vegetazione viene assunto il valore t / R maggiore o uguale a 0,3 (dove t è lo spessore di parete residua sana e R è il raggio del tronco nel punto della misurazione). Se dimensionando il difetto si ha la prova di un'alta probabilità di rottura e l'albero è scarsamente vitale, allora è da sostituire. Se deve essere assolutamente risparmiato, perché è un esemplare raro, carico di storia, allora è possibile ridurre i rischi di danneggiamento con opportuni interventi di tipo manutentivo.