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Iudex peritus peritorum[modifica | modifica wikitesto]

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Iudex peritus peritorum è un brocardo latino che significa "Il giudice è il perito dei periti". Il giudice nell'ordinamento italiano, infatti, non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. In questo caso deve dare una motivazione adeguata della sua scelta (cfr. Cass., sez. IV, 13 dicembre 2010).

Considerazioni processuali[modifica | modifica wikitesto]

Questo concetto deriva dall'impostazione del diritto romano secondo cui il giudice, in quanto apice della pubblica amministrazione e di conseguenza manifestazione del potere statale, è sempre depositario delle conoscenze necessarie per giungere a una decisione che risolva la controversia in maniera adeguata. Da tale visione del ruolo del giudice deriva la scelta dell'ordinamento italiano di adottare determinate soluzioni tecniche - nel campo del diritto processuale civile e del diritto processuale penale - che risultano essere una manifestazione del brocardo oggetto di questa voce e che di conseguenza conferiscono grande libertà al giudice in materia di prova peritale. Un esempio in tal senso può essere rappresentato dalla scelta di non qualificare la perizia come mezzo di prova [1], con conseguenze processuali rilevanti. Infatti il giudice, proprio per questo motivo, non è tenuto a valutare l'ammissibilità e la rilevanza di una eventuale perizia per cui una parte processuale abbia promosso apposita istanza e dunque la propria valutazione sull'ammissione o meno della perizia al giudizio è assolutamente discrezionale, non essendo questi nemmeno vincolato a esporre le ragioni della propria decisione. Non essendo un mezzo di prova, la decisione del giudice sull'ammissione o meno della perizia al processo non è impugnabile in appello, nè tantomeno ricorribile per Cassazione.

Anche quando la perizia sia stata assunta in dibattimento, però, il giudice resta per l'appunto "perito dei periti" e di conseguenza potrà decidere di non giungere a una decisione che sia coerente con i risultati della perizia. Tale soluzione è molto criticata da una parte degli studiosi del diritto processuale: per questi ultimi risulta insoddisfacente lo scenario attuale, in cui il giudice che ammette la perizia - evidentemente perchè non ritiene di possedere le conoscenze tecnico-scientifiche adeguate per risolvere una questione di fatto - finirebbe, dal loro punto di vista, per adottare un atteggiamento assolutamente remissivo e in certi casi di chiusura[2] nel valutare i risultati della perizia stessa, affidandosi nella maggior parte dei casi al parere dell'esperto senza effettuare un vero e proprio vaglio di affidabilità della conoscenza scientifica introdotta in giudizio.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Belluta - Gialuz - Luparia, Codice sistematico di procedura penale
  • Tonini - Conti, Manuale di procedura penale
  • Biavati, Argomenti di diritto processuale civile

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Paolo Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Quinta edizione (1 settembre 2020).
  2. ^ Gaetano Carlizzi, Iudex peritus peritorum* A Contribution to the Theory of Specialist Evidence (PDF), su dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu.