Utente:Quest'ermo colle/Sandbox

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La direttiva 2011/77/UE, pubblicata il 27 settembre 2011, modifica la precedente direttiva 2006/116/CE concernente la durata del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Viene sostanzialmente modificata la parte dei diritti connessi in capo al produttore di fonogrammi e agli artisti, interpreti ed esecutori, e i rapporti contrattuali tra queste due figure.

Introduzione[modifica | modifica wikitesto]

La direttiva è composta da 5 articoli.

In primis stabilisce che la durata dei diritti d'autore su una composizione musicale con testo scade al settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore del testo e il compositore della musica.

Si è poi ritenuto necessario prolungare il termine di scadenza dei diritti connessi degli artisti, interpreti ed esecutori, e di quelli del produttore di fonogrammi da 50 a 70 anni dalla prima fissazione o pubblicazione della composizione musicale. Questo prolungamento è dovuto al fatto che per gli artisti, iniziando la loro carriera molto giovani, il termine di 50 anni non era più sufficiente a proteggere alcune loro esecuzioni per tutto l’arco della loro vita, pertanto essi potevano trovarsi di fronte ad un calo di redditi negli ultimi anni di vita e al fatto di non poter evitare usi discutibili delle loro esecuzioni scaduti i 50 anni.

Di conseguenza vengono prese misure per adeguare al passaggio dai 50 ai 70 anni i rapporti contrattuali tra produttore di fonogrammi ed artisti vigenti prima del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri dell'UE, cercando di far sì che non sia il solo produttore a trarre vantaggio dalla proroga della durata dei diritti sui fonogrammi fissati, ma che anche l’artista, interprete o esecutore, a seconda della tipologia di remunerazione prevista nella prassi contrattuale, riceva i medesimi vantaggi. Se l’artista ha diritto a pagamenti ricorrenti, questi pagamenti vengono estesi fino al settantesimo anno dalla prima fissazione o pubblicazione del fonogramma, se vi è stata. Se l’artista non ha diritto a pagamenti ricorrenti, riceve una congrua remunerazione annua a partire dal cinquantesimo fino al settantesimo anno, stabilita nel 20% dei ricavi sulla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma nell’anno precedente a quello in cui deve essere corrisposta tale remunerazione. La gestione della riscossione e amministrazione di queste remunerazioni annue viene affidata a un ente di gestione collettiva, il quale è tenuto a ripartirle proporzionalmente tra gli artisti.

Gli Stati membri dell'UE, come previsto dai regolamenti di recepimento delle direttive europee, per non incorrere in sanzioni sono obbligati ad adeguare le proprie legislazioni alla nuova disciplina comunitaria entro e non oltre due anni dalla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta l'11 ottobre 2011.


Corpo della direttiva[modifica | modifica wikitesto]

Articolo 1: Modifiche della direttiva 2011/116/CE[modifica | modifica wikitesto]

Questo articolo specifica le aggiunte e le modifiche alla direttiva 2006/116/CE, riguardanti gli articoli 1, 3 e 10. Viene inoltre aggiunto un nuovo articolo: il 10 bis.


Primo paragrafo[modifica | modifica wikitesto]

In questo paragrafo s’impone che sia aggiunto all’art 1 della direttiva 2006/116/CE, che definisce la regolamentazione della durata dei diritti esclusivi d’autore, un paragrafo che sancisce la durata della protezione di una composizione musicale; tale durata deve essere di 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta tra l’autore del testo e il compositore della musica, a prescindere se la loro collaborazione creativa sia stata coautoriale.[1]


Secondo paragrafo[modifica | modifica wikitesto]

In questo paragrafo, diviso in tre sezioni, sono specificate le varie modifiche e aggiunte all’art 3 riguardante la durata dei diritti connessi della direttiva 2006/116/CE.[2]

Sez a[modifica | modifica wikitesto]

Modifica il paragrafo 1 determinando che, se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è pubblicata, i diritti scadono 70 anni dopo la sua prima pubblicazione, e non più 50. Tuttavia se l’esecuzione è fissata con un mezzo diverso dal fonogramma i diritti scadono 50 anni dalla sua prima pubblicazione, come era in precedenza.

Sez b[modifica | modifica wikitesto]

Modifica il paragrafo 2 portando i diritti del produttore di fonogrammi da 50 a 70 anni dalla prima fissazione o, se è avvenuta, dalla prima pubblicazione .

Sez c[modifica | modifica wikitesto]

Determina l’inserimento dei paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies.

Nel 2 bis si specifica che se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione del fonogramma, o, in mancanza di questa, dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore non mette in vendita un sufficiente numero di copie o non lo mette a disposizione al pubblico in forme "on-demand", via cavo e non, l'artista può acquisire nuovamente i diritti connessi che aveva ceduto in precedenza. L’artista, o i vari artisti, interpreti ed esecutori, che hanno partecipato alla fissazione dell’esecuzione del fonogramma, possono risolvere il contratto con il quale hanno ceduto i diritti sulla fissazione se il produttore non realizza entrambe le due forme di pubblicazione citate in precedenza dopo un anno dalla notifica della richiesta di rescissione.

Nel 2 ter si specifica che se il contratto prevedeva per l’artista una remunerazione non ricorrente esso ha diritto ad ottenere, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblica comunicazione o dalla pubblicazione della fissazione del fonogramma da lui eseguito, una remunerazione annua supplementare da parte del produttore, poiché il diritto sul fonogramma si è esteso dai 50 a 70 anni e i contratti erano stati firmati quando il diritto d'autore ne prevedeva ancora 50.

Nel 2 quater si specifica che la remunerazione supplementare annua che il produttore di fonogrammi è tenuto a versare all’artista, interprete ed esecutore, specificata nel 2 ter, è del 20% del ricavo che il produttore ha percepito sulla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma nell’anno precedente a quello in cui è versata tale cifra.

Nel 2 quinquies si specifica che ad ottenere, gestire e ripartire tra gli artisti la remunerazione annua, prevista nel 2 ter, sia una società di gestione collettiva.

Nel 2 sexies si specifica che gli artisti aventi diritto per contratto a pagamenti ricorrenti beneficiano pienamente della proroga da 50 a 70 anni del diritto e che questa remunerazione sia svincolata da pagamenti anticipati o da detrazione stabilite contrattualmente.


Terzo paragrafo[modifica | modifica wikitesto]

In questo paragrafo s’impone che all’art 10 della direttiva 2006/116/CE, che stabilisce l’applicazione nel tempo dei diritti, vengano aggiunti 2 paragrafi: il 5 e il 6.

Nel paragrafo 5 si specifica che le modifiche apportate all’articolo 3 della direttiva 2006/116/CE, definite dal paragafo 2 dell'art 1, si applicano per le fissazioni di fonogrammi che risultano protette da tali disposizioni, cioè il passaggio da 50 a 70 anni del diritto d'autore, nel periodo dal 30 ottobre 2011 al 1° novembre 2013 e per quelle successive a tale data, non pregiudicando eventuali atti di sfruttamento eseguiti anteriormente a quest’ultima.

Nel paragrafo 6 si specifica che il paragrafo 7 dell’art 1 della direttiva 2006/116/CE, creato in precedenza nel paragrafo 1 dell’art 1, si applichi a composizioni musicali con testo in cui almeno uno dei due moduli artistici sia protetto in uno Stato membro al 1° novembre 2013.[3]


Quarto paragrafo[modifica | modifica wikitesto]

In questo paragrafo si inserisce nella direttiva 2006/116/CE l’articolo 10 bis. Quest’articolo tratta le misure transitorie da applicare per definire il comportamento in alcuni casi in cui la proroga del diritto d'autore può portare a delle indecisioni giuridiche.

Nel primo comma si specifica che, in assenza di chiare indicazioni contrattuali, un contratto di cessione dei diritti concluso prima del 1° novembre 2013 continua ad avere validità fino a 70 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione del fonogramma anche se al 30 ottobre 2011, cioè prima dell’entrata in vigore della seguente direttiva, l’artista non sarebbe più protetto perché decorsi i 50 anni.

Nel secondo comma si specifica che gli Stati membri possono disporre che i contratti con pagamenti ricorrenti all’artista stipulati anteriormente al 1° novembre 2013 possano essere modificati al cinquantesimo anno dalla prima pubblicazione del fonogramma o dalla sua prima comunicazione al pubblico.[4]


Articolo 2: Recepimento della direttiva[modifica | modifica wikitesto]

Gli Stati membri hanno tempo di attuare misure che conformino le loro disposizione giuridiche alla direttiva entro e non oltre il 1° novembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano siffatte misure, queste devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento all’atto di pubblicazione di quest’ultima sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea attraverso modalità a loro discrezione.

Il testo delle disposizioni essenziali che essi adottano nel settore disciplinato da questa direttiva deve essere comunicato alle Commissione europea.[5]


Articolo 3: Relazione[modifica | modifica wikitesto]

Entro il 1 novembre 2016 la Commissione europea presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva alla luce dello sviluppo del mercato digitale corredata, se del caso, di una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Entro il 1 gennaio 2012 la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione nella quale valuta l’eventuale necessità di prorogare la durata di protezione dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, e produttori nel settore audiovisivo corredata, se del caso, delle opportune proposte. Se lo riterrà giusto la Commissione presenterà una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.[6]


Articolo 4: Entrata in vigore[modifica | modifica wikitesto]

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea; tale direttiva entrerà in vigore il 31 ottobre 2011, poiche pubblicata il 11 ottobre 2012.[7]


Articolo 5: Destinatari[modifica | modifica wikitesto]

Vengono definiti come destinatari della direttiva gli Stati membri della Comunità Europea.[8]


Discussioni[modifica | modifica wikitesto]

La direttiva è stata accolta con favore dall’ambiente discografico perché far arrivare a 70 anni il diritto d’autore sulle composizioni musicali significa avvicinarsi ai 95 anni del copyright USA, facendo sì che la produzione non si sposti sempre più negli Stati Uniti a causa della grande differenza della durata della protezione dei diritti sulle composizioni musicali.

Gli artisti hanno visto di buon occhio la direttiva perché, prorogando il diritto d’autore, hanno la possibilità, finché sono ancora in vita, di ottenere profitti sulla composizione musicale e impedirne eventuali sfruttamenti da parte di terzi senza autorizzazione, come ad esempio l’uso come colonna sonora nelle pubblicità. Inoltre bilancia il rapporto produttore artista perché impone alla casa discografica la scelta o di mantenere in commercio l’opera o altrimenti dare la possibilità all’artista di riacquistarne di diritti. Così si cerca di porre rimedio all’eventualità che le composizioni musicali, andando fuori catalogo, non siano più disponibili nei negozi, arrecando in tal modo un grave danno economico all’artista che riceve per i diritti connessi alla sua canzone una remunerazione ricorrente, quali le royalties calcolate in base alle vendite. In questa eventualità l'artista non poteva volendo neanche rendere i suoi diritti esclusivi di pubblico dominio perché la casa discografica non lo permetteva.

Una critica avanzata alla direttiva è stata quella che la tutela vada solo in favore di un piccolo numero di artisti più famosi e che non porti alcun beneficio agli autori che non hanno avuto successo sul mercato musicale.

Nella direttiva si impone anche che sia tenuto in conto lo sviluppo del mercato digitale. La digitalizzazione fa diminuire i costi di riproduzione e permette di trovare modalità di distribuzione a costi bassissimi. La distribuzione sul web, poiché permette che le opere siano usufruibili quando si vuole e come si vuole su più svariati device, potrebbe essere quindi un'opportunità per rilanciare opere fuori catalogo, cercando di riguadagnare fette di un mercato musicale accaparrate dalla distribuzione in file-sharing su reti peer-to-peer, completamente gratuita ma che commette talvolta violazioni sul diritto d’autore.

Molti, invece, hanno ritenuto questa direttiva una norma che va contro la libera circolazione delle composizioni musicali sul web, criticando il fatto che si continua a cercare di imporre misure protezionistiche quando in realtà bisognerebbe adattarsi di più alle caratteristiche di libertà di circolazione delle informazioni proprie di internet.

Recepimento della direttiva in Italia[modifica | modifica wikitesto]

L’attuazione del recepimento della direttiva 2011/77/UE è specificato nell’allegato b del disegno di legge A.S. n.3510[9] per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 2012. Il testo, composto da due capi, 11 articoli e due allegati, è stato approvato il 3 ottobre 2012 dalla Camera dei Deputati (Atto Camera n.4925). Il testo è stato poi trasmesso il 5 ottobre 2012 al Senato (Atto Senato n.3129), il quale lo ha assegnato l'11 ottobre 2012 alla 14ª Commissione permanente, cioè quella delle Politiche dell'Unione europea. Tuttavia l’approvazione del ddl è in fase di stallo perché si sta dando precedenza a quello sulla legge comunitaria 2011, votata dai deputati a febbraio e ferma in Senato in attesa dei pareri della commissione Bilancio, Affari costituzionali e della commissione Politiche dell'Unione europea.


Note[modifica | modifica wikitesto]


Fonti[modifica | modifica wikitesto]

  • [1]. La repubblica, Stefano Longo, 12 settembre 2011.
  • [2]. Pagina riguardante direttiva 2011/77/UE su dirittodautore.it
  • [3]. Iter del Disegno di legge comunitaria 2012 su politicheeuropee.it.
  • [4]. Decreto legge comunitaria approvato alla camera.
  • [5] Notizie sullo stallo della legge comunitaria 2012, euractiv.it.


Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]