Utente:Marcoc9/Sandbox

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Pagina Personalità giuridica

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Modifica del titolo di un paragrafo già esistente da funzione a personalità giuridica nel diritto societario, così che possa rientrare la nostra sezione 1.

Gli studi di Teubner

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Per risolvere la problematica relativa all'attribuzione di una soggettività giuridica agli agenti software, è opportuno analizzare gli studi di Gunther Teubner[1]. Partendo dal quesito se sia necessario introdurre nuovi strumenti oppure se siano adeguate le categorie giuridiche esistenti, egli afferma la necessità di introdurre una personalità giuridica parziale ad hoc per gli agenti software, dal momento che le categorie giuridiche attuali non sono in grado di affrontare la digitalizzazione. Il punto di partenza della sua analisi è l'individuazione di tre rischi derivanti dall'utilizzo sempre più massiccio degli agenti software. Questi rischi sono:

  • rischio di autonomia, che si verifica quando il soggetto artificiale è in grado di prendere decisioni autonome e indipendenti;
  • rischio di associazione, relativo alla cooperazione tra l'agente software e l'uomo;
  • rischio di interconnessione, che si presenta quando l'agente software non agisce in maniera isolata ma con una pluralità di altri agenti connessi in rete[1].

A partire da questi rischi derivanti dalla digitalizzazione, Teubner sostiene che l'attribuzione della soggettività giuridica agli algoritmi non deve basarsi su qualità come la capacità di pensare ma deve trovare fondamento nelle interazioni sociali, quella che lui chiama capacità comunicativa degli agenti[1]. Teubner sostiene la necessità di riconoscere, per ognuno dei tre rischi, un nuovo status giuridico differente. Per il rischio di autonomia la soluzione è il riconoscimento di una capacità giuridica parziale agli agenti software. Questo perché gli agenti possono prendere decisioni in autonomia e, quando queste sono illecite, derivano conseguenze in materia di responsabilità. Con riferimento al rischio di associazione, l'autore sviluppa due possibili alternative:

  • considerare l'associazione uomo-agente come centro giuridico a cui imputare azioni, diritti e doveri;
  • introdurre uno scopo associativo.

La soluzione per il rischio di interconnessione è quella di attribuire uno status giuridico al polo di rischi, per determinare la posizione giuridica degli agenti software nella rete di informazioni[1].

Il pensiero di Wojtczak

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Sulla stessa linea di pensiero si colloca Sylwia Wojtczak[2], che ritiene inevitabile l'introduzione di nuove fattispecie di soggettività giuridica diverse da quelle esistenti. La giurista afferma che l'intelligenza artificiale possa essere considerata soggetto di diritto solo quando sia in grado di partecipare alla vita sociale[2]. Secondo l'autrice la soggettività giuridica è un fatto sociale, infatti l'attribuzione della personalità giuridica agli agenti software è subordinata alla capacità di questi agenti di ricoprire un ruolo nella rete sociale. Quando gli agenti software assumeranno un valore socialmente riconosciuto all'interno della comunità, la trasformazione da cosa a soggetto sarà naturale[3].

  1. ^ a b c d Gunther Teubner, Soggetti giuridici digitali? sullo status privatistico degli agenti software (PDF), a cura di Pasquale Femia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.
  2. ^ a b Sylwia Wojtczak, Endowing Artificial Intelligence with legal subjectivity, in AI & SOCIETY, vol. 37, n. 1, 16 febbraio 2021, pp. 205–213, DOI:10.1007/s00146-021-01147-7.
  3. ^ Giancarlo Taddei Elmi, Sofia Marchiafava e Andrea Unfer, Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale - il dibattito dottrinale e la normativa europea dal Drafterete Delvaux alla proposta di Regolamento della Commissione del 21 aprile 2021 (PDF), in Rivista semestrale online: www.i-lex.it, fascicolo 2, dicembre 2021.