Utente:FilippoP98/Sandbox4

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Con la locuzione Participation exemption, o più semplicemente PEX, si intendono le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, che, in presenza di determinati requisiti, possono essere escluse dal calcolo del reddito fiscale imponibile.

Esenzione in Italia[modifica | modifica wikitesto]

L'istituto della PEX è disciplinato dall'art. 87 del TUIR (poi specificato dalla Circolare 36/E 2004), e stabilisce un'esenzione delle partecipazioni cedute nella misura del 95% per le società di capitali. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze aventi la stessa natura.

Ambito di applicazione della PEX[modifica | modifica wikitesto]

Il regime della PEX si applica alle seguenti tipologie di plusvalenze:

  • Plusvalenze su titoli.
  • Plusvalenze su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio.
  • Plusvalenze su partecipazioni societarie.
  • Plusvalenze su strumenti finanziari simili alle azioni.
  • Contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi.
  • Contratti di associazione in partecipazione.

Evoluzione dell'aliquota di esenzione[modifica | modifica wikitesto]

A partire dalla sua introduzione nel 2003, l'aliquota di esenzione di queste tipologie di plusvalenze per le società di capitali ha subito la seguente evoluzione:

  • Dal 2003 al 3 ottobre 2005: Esenzione del 100% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006: Esenzione del 91% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: Esenzione dell'84% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 1º gennaio 2008: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.

Aliquote di esenzione in vigore per gli altri contribuenti[modifica | modifica wikitesto]

Per le altre tipologie di contribuenti sono attualmente in vigore le seguenti aliquote di esenzione:

  • Contribuenti IRPEF: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Altri enti non commerciali: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Contribuenti in regime di contabilità semplificata: Nessuna esenzione.

Requisiti per l'applicazione della PEX[modifica | modifica wikitesto]

Sono previsti 4 requisiti indispensabili per rendere possibile l'applicazione della PEX:

  • Possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del 12º mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
  • Le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie.
  • La società partecipata non deve essere residente in uno stato a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
  • La società partecipata deve esercitare un'attività commerciale almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli destinati alla produzione o allo scambio.

Minusvalenze sulle partecipazioni[modifica | modifica wikitesto]

Le minusvalenze sulle partecipazioni seguono un regime speculare a quello previsto per le relative plusvalenze, non rilevando ai fini IRES. Esse, pertanto, sono totalmente indeducibili nel momento in cui ricorrono gli stessi requisiti.

Conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni in regime PEX[modifica | modifica wikitesto]

Il conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni in regime di PEX non configura una condotta elusiva del diritto tributario. L'operazione straordinaria è disciplinata dall'articolo 176 del TUIR, il quale esclude nel terzo comma che lo schema rilevi ai fini dell'abuso del diritto. Il risultato è un risparmio d'imposta consentito dall'ordinamento e le plusvalenze generate dalla cessione delle partecipazioni sono soggette al regime agevolato PEX.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Andrea Vasapolli, Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa : manuale, 28. ed, RT Editore per Sole 24 Ore, 2021, ISBN 978-88-941541-5-3, OCLC 1277391221.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]