Utente:BeatriceM08/Sandbox

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LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA[modifica | modifica wikitesto]

Si configura risparmio d’imposta quando il contribuente seleziona all’interno dell’ordinamento, e successivamente pone in essere, la condotta fiscalmente meno onerosa fra due percorsi negoziali fra loro alternativi ma equivalenti in termini di risultato giuridico economico.[1] La scelta che porta il contribuente a ottenere un risparmio d'imposta è consentita nell' ordinamento italiano se le opzioni disponibili sono tutte previste dallo stesso.

DPR 600 DEL 1973[modifica | modifica wikitesto]

Questo istituto non è una novità nell’ordinamento italiano poiché era già contemplato nella “Relazione di accompagnamento all’introduzione dell’articolo 37 bis Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''. La relazione collega i vari criteri per valutare la legittimità del legittimo risparmio d’imposta che si configura come lecito se la normativa applicata dal contribuente è di pari grado rispetto alle altre normative che portano a uguali risultati; il criterio di valutazione inerente alla legittimità sarà il risultato ottenuto dalla scelta attuata dal contribuente, la quale non risulterà legittima se tale forma di risparmio fiscale non è prevista dall’ordinamento[2].

STATUTO DEL CONTRIBUENTE[modifica | modifica wikitesto]

L’istituto del legittimo risparmio d’imposta è stato poi inserito definitivamente nello Statuto del contribuente, precisamente all’articolo 10 bis che recita: <<resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale>>.[3]. L’inserimento di questa disposizione tramite Decreto-legislativo 5 agosto 2015, n 128, in materia di ''Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente'' fu reso necessario per delimitare in modo chiaro e preciso i concetti di Abuso del diritto, Evasione fiscale e legittimo risparmio d’imposta che fino a quel momento erano risultati soggetti a una interpretazione elastica da parte della giurisprudenza che non riusciva a delinearne con precisione i confini arrivando, talvolta, all’assorbimento di una delle fattispecie in un’altra. Con l’articolo 10 bis vi è l’introduzione di una norma positiva e oggettiva che, anche se caratterizzata da flessibilità, è destinata ad aiutare l’interprete nella distinzione fra le diverse fattispecie.

Il comma 4 e il comma 1 dell’art 10 bis dello Statuto del Contribuente consentono inoltre di collocare una linea di demarcazione che separa l’abuso del diritto dal legittimo risparmio d’imposta le cui definizioni erano prima incerte. [4]Ciò porta a definire come abuso del diritto ogni operazione priva di sostanza economica posta in essere dal contribuente che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzi vantaggi indebiti.

AGENZIA DELLE ENTRATE[modifica | modifica wikitesto]

Anche l'Agenzia delle entrate delle entrate ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di ottenere un vantaggio fiscale qualificabile come legittimo risparmio d’imposta, un risultato che è stato raggiunto per mezzo di una circolare, la n.26/E del 2016, e due risoluzioni, la n.93/E e la n.101/E. Un esempio di risparmio d’imposta consentito dall'ordinamento, previsto dalla risoluzione n.101/E del 2016, si ha nel caso in cui una società che detenga beni che non rientrano nella trasformazione agevolata, prevista dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, effettui prima una Scissione societaria parziale mantenendo in capo alla società scissa i beni non rientranti nell’agevolazione, e in un secondo momento provveda alla trasformazione in una Società semplice ottenendo così dei vantaggi fiscali.[5] In particolare, la circolare n.26/E del 2016 recita: <<il cambiamento di destinazione d’uso, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile>>.[6]

Al contribuente, quindi, è riconosciuta largamente la possibilità di usufruire del risparmio d’imposta, senza però sfociare in vantaggi fiscali non consentiti ottenendo un lucro considerato rientrante nell’abuso del diritto[7] (in riferimento: Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 bis comma 4, norma sull’abuso del diritto); il contribuente può usufruire solo di quegli strumenti messi a disposizione dallo stesso ordinamento che consentono di ottenere un onere tributario in versione ridotta.  

NOTE[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Angelo Contrino, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d'imposta, in Diritto e pratica Tributaria, n. 4, 2016, pp. 1407-1432.
  2. ^ Relazione di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 37 bis del d.p.r. del 1973
  3. ^ Articolo 10 bis dello Statuto del contribuente.
  4. ^ Articolo 10bis comma 1 e comma 4 dello Statuto del contribuente
  5. ^ Risoluzione n.101/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate
  6. ^ Circolare n.26/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate
  7. ^ Articolo 10 bis comma 4 della Legge 212 del 2000 (c.d. norma sull'abuso del diritto)

BIBLIOGRAFIA[modifica | modifica wikitesto]

  • Rivista Diritto e pratica Tributaria, 2016.
  • DPR n. 600/1973.
  • Statuto del contribuente
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Decreto-legislativo 5 agosto 2015, n 128
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Circolare n.26/E del 2016
  • Risoluzione n.101/E del 2016
    INSERIRE TRA VOCI 3 E 4 SANDBOX AMEDEO 4 (ELUSIONE)