Utente:Babette/sandbox

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File:Parlamento-Europeo.jpg
Sede di Bruxelles

Il Parlamento Europeo è una delle principali istituzioni dell'Unione Europea. Già previsto nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, esso ha la vocazione a rappresentare i popoli dell'Unione. Gli scarsi poteri di cui era inizialmente dotato (sostanzialmente di natura consultiva e di controllo politico sull'operato delle altre istituzioni) hanno indotto la dottrina e l'opinione pubblica a parlare di "deficit democratico" del sistema comunitario: il potere normativo infatti era in gran parte appannaggio dei governi nazionali all'interno del Consiglio dell'Unione Europea. Progressivamente si è innescato un lento procedimento di recupero di legittimità democratica attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento nel procedimento normativo che ha trovato le sue tappe più salienti nel Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e nella Costituzione europea.

Composizione[modifica | modifica wikitesto]

A seguito dell'"Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto", approvato il 20 settembre 1976, i membri del Parlamento Europeo sono eletti dai cittadini dell'Unione a suffragio universale diretto. Le prime elezioni si sono svolte nel 1979 e da allora si svolgono regolarmente ogni cinque anni. L'elezione diretta dei rappresentanti è caratteristica di non secondaria importanza: oltre a conferire all'istituzione un carattere di maggiore rappresentatività rappresenta anche una originalità nel panorama delle associazioni intergovernative: nel loro ambito infatti, pur non essendo estranea del tutto estranea la presenza di assemblee parlamentari, i membri sono nominati dai rispettivi parlamenti nazionali.

I deputati vengono eletti per cinque anni e vengono loro riconosciuti vari privilegi e immunità: l'immunità può essere revocata dal Parlamento a seguito di richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro.

Il numero dei seggi è variato nel tempo in ragione delle nuove adesioni all'Unione Europea. Nelle soluzioni progressivamente adottate si è cercato di coniugare l'esigenza di rappresentare proporzionalmente la popolazione di ciascun Stato Membro con quella di contenere il numero dei seggi entro limiti che garantissero la governabilità e l'efficienza dell'istituzione. In particolare il Trattato sull'Unione europea, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 fissava a 700 il numero massimo dei seggi; successivamente le norme sono state riviste con il Protocollo sull'allargamento dell'Unione Europea allegato al Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 con il quale si stabiliva un numero massimo di 732 rappresentanti di cui 197 per gli Stati candidati all'ingresso nel 2001. Ulteriori modifiche sono contenute nella Costituzione europea che eleva il limite a 750 e stabilisce una soglia minima di 6 e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro.

Organizzazione[modifica | modifica wikitesto]

Organizzazione e funzionamento del Parlamento Europeo sono regolate nei principi dai Trattati istitutivi e nel dettaglio dal Regolamento interno, adottato dal Parlamento stesso a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Presidente viene eletto dal Parlamento stesso tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi tre turni (al quarto turno viene eletto il candidato che ottiene più voti)e dura in carica due anni e mezzo. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea, presiede le sedute plenarie e garantisce il dialogo interistituzionale. Insieme ai Presidenti dei gruppi politici forma la cosiddetta Conferenza dei Presidenti che stabilisce il progetto di ordine del giorno delle sessioni e intrattiene le relazioni con le altre istituzioni, con i parlamenti nazionali e con i paesi terzi.

Nell'ambito del Parlamento Europeo sono costituite Commissioni permanenti in svariate materie. I membri vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica due anni e mezzo. Attribuzioni e compiti sono definiti nel regolamento interno: in sostanza esaminano le questioni sottoposte dal Parlamento, elaborano pareri e proposte nelle materie di competenza. E' previsto che la Conferenza dei presidenti possa delegare il potere deliberante alla Commissione permanente ma un terzo dei suoi membri può richiedere che sia la seduta plenaria a deliberare. Rimane salva la facoltà di istituire Commissioni temporanee la cui durata, in via di principio, non deve superare i dodici mesi. La loro composizione,la finalità e le competenze sono stabilite nell'atto che le istituisce.

I parlamentari sono organizzati in gruppi politici. Il numero minimo di deputati necessari alla costituzione di un gruppo varia a seconda del numero di Stati membri che vi aderisce: maggiore è il numero degli Stati rappresentati minore è il numero minimo di deputati richiesto. Un deputato non può appartenere a più di un gruppo politico; quelli che non aderiscono ad alcun gruppo figurano nel gruppo dei non iscritti.

Funzionamento[modifica | modifica wikitesto]

La legislatura dura cinque anni. Il Parlamento tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì di marzo e poi in periodi di sessione che si tengono solitamente durante una settimana ogni mese. Il Parlamento decide comunque in piena autonomia le proprie sopsensioni e può riunirsi in sessione straordinaria quando a richiederlo sia la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio, la Commissione oppure un terzo dei suoi membri con l'accordo della Conferenza dei Presidenti. Le sedute plenarie si tengono a Strasburgo mentre quelle supplementari, le riunioni delle commissioni e dei gruppi politici si tengono a Bruxelles

La Conferenza dei Presidenti, prima di ogni periodo di sessione, fissa un progetto di ordine del giorno e lo sottopone al voto dell'Assemblea. Una volta approvato l'ordine del giorno non può essere modificato.

Fatte salve diverse disposizioni il Parlamento Europeo delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Il numero legale è raggiunto quando è presente un terzo dei membri ciò nonostante le deliberazioni sono comunque valide se il Presidente non constata, previa richiesta, che il numero legale non è raggiunto.

Poteri e competenze[modifica | modifica wikitesto]

Poteri di iniziativa[modifica | modifica wikitesto]

Poteri normativi[modifica | modifica wikitesto]

Con l'Atto unico europeo il ruolo del Parlamento nel procedimento normativo viene rafforzato attraverso l'introduzione della procedura di codecisione e di quella del parere conforme.

Poteri di controllo[modifica | modifica wikitesto]

Poteri in materia di bilancio[modifica | modifica wikitesto]

Vedi anche:[modifica | modifica wikitesto]

Link[modifica | modifica wikitesto]