Utente:Alcuni Wikipediani/Libertà di panorama

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Creo la pagina in seguito all'intervento di Dall'Orto al bar di wikipedia e al thread in ML. (NdDR la mailing list di WMI)


Scrivere la proposta[modifica | modifica wikitesto]

Bozza[modifica | modifica wikitesto]

Libera traduzione della legge Statunitense[modifica | modifica wikitesto]

  • I diritti materiali di riproduzione non includono le riprese con mezzi fotografici e video, di opere architettoniche di cui all'art. XXX, che siano liberamente visibili dal suolo pubblico. Per dette opere restano salvi i diritti morali.

Il problema è: dove metterla?

--BW Insultami 09:30, 12 set 2007 (CEST)

Legge USA[modifica | modifica wikitesto]

Dove metterla? Se pensata come emendamento, va inserita in uno dei due progetti di legge sopra indicati (ovviamente il primo che va avanti).

  • Per la proposta Balducci Comma 2 bis dell'art 65 (Art. 1 punto 3 della proposta)
    • Testo emendamento per coordinarlo alla proposta: E' libera la ripresa con mezzi fotografici e video, di opere architettoniche che siano liberamente visibili dal suolo pubblico
  • Per la proposta Bulgarelli art. 91 (Art 4 della proposta)

N.B. Con la proposta Balducci sarebbe inserito sulle legittime eccezioni, nella proposta bulgarelli verrebbe legato al suo uso in internet.

  • Se invece come sembra, Grillini presenta un nuovo testo, va direttamente in un articolo.

--Mizar (ζ Ursae Maioris) 09:42, 12 set 2007 (CEST)

Aggiungere, come sopra, una roba tipo "fatti salvi i diritti morali"? --Draco "Ansia" Roboter 10:20, 12 set 2007 (CEST)
Ricordo che "libera" è un termine piuttosto vago, e non vuol necessariamente dire "esente da pagamento per diritti". Cioè, sei libero di fotografare ma se vuoi pubblicare paghi. --87.25.180.102 10:42, 12 set 2007 (CEST)

@87.25.180.102 Se hai proposte migliorative, falle pure ma è libera è la locuzione usata nella proposta di legge Balducci--Mizar (ζ Ursae Maioris) 10:49, 12 set 2007 (CEST)

Proposta senpai[modifica | modifica wikitesto]

Vi posto la mia proposta, che sarà quella (presumibilmente) che girerò anche a "chi di dovere", qualora mi fosse richiesto di farlo.

Pur non esulando dalla protezione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 633/41 e successive modificazioni, le riproduzioni bidimensionali (come fotografie, disegni, filmati) di edifici e sculture, nonché di opere dell’artigianato tridimensionali, sono permesse qualora le opere suddette siano esposte al pubblico e si trovino in luoghi pubblici.

Di tali riproduzioni è permesso esclusivamente l’utilizzo non commerciale, lasciando impregiudicati i diritti di sfruttamento economico ed i diritti morali degli autori delle opere.

Per luogo pubblico deve intendersi qualunque luogo liberamente accessibile al quale, cioè, chiunque può accedere senza limitazioni di sorta.

Nota[modifica | modifica wikitesto]

Il riferimento all'uso non commerciale è, per me, essenziale al fine di vedere passare un emendamento del genere in parlamento.

Io aggiungerei anche di dipinti e installazioni artistiche.--kaspo 21:30, 12 set 2007 (CEST)
I dipinti non sono opere tridimensionali quindi potrebbe confliggere con molte altre norme. La maggior parte delle normative nazionali in materia escludono le opere bidimensionali.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 23:36, 12 set 2007 (CEST)
Ok per i dipinti e per quanto riguarda le istallazioni artistiche? Cioè quelle opere che non sono vere e proprie statue ma non si possono neanche definire opere d'artigianato.--kaspo 18:31, 13 set 2007 (CEST)
Aggiungerei la parola "permanentemente" dopo "esposte": una statua in esposizione temporanea per strada (come per esempio in questi giorni a Milano le statue di Botero) ovviamente non ricadrebbe nel concetto di "panorama". --Giovanni Dall'Orto - Per scrivermi clicca qui 23:55, 12 set 2007 (CEST)
In realtà credo che sarebbe un errore inserire quel termine, perché un'installazione, benché temporanea, farebbe parte del "panorama" ripreso in quel dato momento ed in quel dato luogo, perché autolimitarci in questo modo ?--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 01:38, 16 set 2007 (CEST)
Un conto è una foto della piazza in cui si vede, non in primo piano, la statua, un conto la foto della statua in cui si vede sullo sfondo il resto della piazza. Nel secondo caso penso che i diritti dell'autore verrebbero lesi troppo. Cruccone (msg) 09:53, 16 set 2007 (CEST)
Vorrei far notare che la clausola del "non commerciale" impedirebbe cmq di usare quelle foto su Commons, dato che vi possono essere caricate SOLO immagini libere da QUALSIASI limitazione di utilizzo, incluso quello commerciale. Sarebbe cmq bello che l Italia avesse quella legge, però noi saremmo punto a capo. Inoltre per l uso educativo e non commerciale l eccezione è già prevista... Ciao. --Giovanni Dall'Orto - Per scrivermi clicca qui 16:52, 26 set 2007 (CEST)

Estensore[modifica | modifica wikitesto]

--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 12:53, 12 set 2007 (CEST)

Proposta Alb[modifica | modifica wikitesto]

Vi sottopongo anch'io la mia proposta, che parte dall'idea di inserire la libertà di panorama tra le eccezioni previste della legge sul diritto d'autore.
L'articolo si struttura in due commi, che modificano due disposizioni della l. 633/41:

"Articolo X. Modifiche alla legge sul diritto d'autore

Dopo il comma 2 dell'art. 70 della l. 22.04.1941, n. 633 è inserito il seguente: "2bis. E' altresì libera la riproduzione, effettuata per mezzo della fotografia, della pittura o di altre tecniche grafiche, di opere della scultura, della pittura, dell'arte cinematografica, dell'architettura, della fotografia, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, qualora tali opere siano stabilmente situate in pubbliche vie o piazze, ovvero in altri luogi liberamente accessibili al pubblico."

Dopo il comma 1 dell'art. 71 nonies della l. 22.04.1941, n. 633 è inserito il seguente: "2. Non è in contrasto con il normale sfruttamento delle opere e degli altri materiali, e non si considera ingiustificatamente pregiudizievole degli interessi dei titolari, la riproduzione di cui all'art. 70, comma 2 bis, se effettuata per finalità illustrative e a fini non commerciali in opere enciclopediche o di divulgazione scientifica."

Nota[modifica | modifica wikitesto]

Il primo comma introduce la libertà di panorama in termini analoghi a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania, Spagna, Inghilterra). La seconda modifica serve ad evitare l'applicazione di una norma che potrebbe potenzialmente limitare l'utilizzo delle immagini in progetti come WP (che qualcuno potrebbe sostenere essere "in contrasto con il normale sfruttamento" patrimoniale delle opere riprodotte).

premesso che non sono avvocato o simile, credo che tirare in ballo l'arte cinematografica (che se ho capito bene dovrebbe essere intesa come film trasmessi su schermo visibile al pubblico in luogo pubblico) possa cozzare contro il primo comma l'articolo 85bis del TULPS, introdotto nel 2006 con il recepimento della direttiva Frattini (Dlgs Cdm 23.2.2006 che recepisce la direttiva 2004/48/Ce).

«Art. 85-bis.

1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all’interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.»

che punisce anche il solo introdurre telecamere o altro dove c'e' un "Pubblico spettacolo" (ma ripeto, non sono un avvocato, per cui potrei prendere una cantonata e del resto non mi sembra che arrestino tutta la gente che entra nei cinema con un videofonino) --Yoggysot 19:17, 13 set 2007 (CEST)
Condivido l'osservazione. Si può certo togliere il riferimento all'opera cinematografica: oltre a porre questioni di non agevole soluzione, credo non sia di particolare interesse per il progetto. --Alb msg 22:40, 13 set 2007 (CEST)
Io do il mio personale +1, IMHO Alb è efficiente come sempre.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 19:58, 13 set 2007 (CEST)
+1, però credo che lmitarsi, per il momento, a scultura e architettura incontrerebbe meno resistenze politiche e lobbystiche. --BW Insultami 11:19, 15 set 2007 (CEST)

Estensore[modifica | modifica wikitesto]

--Alb msg 18:26, 13 set 2007 (CEST)

Interrogazione parlamentare[modifica | modifica wikitesto]

Testo ufficiale

Insieme al nostro legale abbiamo considerato poco percorribile una proposta di emendamento alla legge penale per la tutela del patrimonio artistico. Presenteremo comunque un emendamento, anche sulla base dei suggerimenti che abbiamo ricevuto. Per intanto abbiamo deciso di presentare una interrogazione parlamentare. Le risposte alle interrogazioni hanno tempi lunghi, ma non nascondiamo l'utilità di porre direttamente la questione al Ministero competente prima ancora di un passaggio alle Camere. Allego l'interrogazione che abbiamo depositato il 28 settembre 2007 e che sarà disponibile sul sito della Camera nei prossimi giorni. Ciao a tutti e buon lavoro. Stefano Bolognini

Interrogazione all’Ill.mo Sig. Presidente della Camera dei Deputati ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Regolamento della Camera dei Deputati I sottoscrittori Deputati interrogano il Ministro per i Beni e le attività Culturali, On. Francesco Rutelli, per sapere - premesso che: Come segnalava di recente una serie di articoli sulla stampa italiana, fra i quali un articolo di Aprileonline.info del 2 luglio 2007 che riportiamo in calce, “La legislazione italiana, a differenza di molti altri paesi, non contemplerebbe il cosiddetto panorama freedom (libertà [o diritto, ndr.] di panorama), che permette a chiunque di fotografare e riprodurre quanto pubblicamente visibile senza preoccuparsi di dover trovare il progettista e pagargli i diritti d'autore”. Il problema è stato portato alla ribalta dal fatto che l'edizione italiana dell'enciclopedia "Wikipedia" e il progetto collegato "Commons" (un database di immagini liberamente e gratuitamente disponibili a tutti), dopo avere rilevato l'assenza in Italia di una normativa che conceda la "libertà di panorama" ha deciso di cancellare tutte le fotografie, già presenti o inserite in futuro, riguardanti opere dell'architettura progettate in Italia da architetti che non siano morti da almeno 70 anni, e così pure tutte le opere d'arte esposte in pubblico (ivi inclusi i monumenti cittadini). Questo implica che “L'intera architettura contemporanea e moderna italiana [di progettisti ancora in vita, o morti da meno di 70 anni (come previsto dalla Legge 633/1941 sul diritto d'autore)], perciò, rischia di non poter essere raffigurata nella più grande enciclopedia del mondo, col pesante danno per i beni culturali italiani che questo comporta”. Wikipedia è infatti la più grande enciclopedia del web e con sessanta milioni di utenti al giorno è tra i dieci siti più visitati al mondo (settimo sito in Italia con oltre 17 milioni di visite – fonte Nielsen, agosto 2007), è libera, gratuita, indipendente, gestita e costruita da volontari, e disponibile a tutta la popolazione grazie ad Internet, e rappresenta una delle novità più interessanti del secolo nella diffusione della cultura.

Così una fotografia della Stazione Centrale o del portone del Duomo o del Pirellone a Milano, piuttosto che del nuovo edificio dell'Ara Pacis o il nuovo Auditorium di Roma o la chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, o il monumento ai partigiani a Bergamo o quello a Pertini a Milano, o la Stazione di Firenze o il "Colosseo Quadrato" all'Eur, fino alle singole opere come la fontana di Piazza Esedra a Roma..., non possono essere riprodotte in Internet su Wikipedia (né, teoricamente, su alcun sito di qualsiasi tipo) per illustrare “le immagini di tutte le opere architettoniche moderne” presenti sul territorio italiano.

Questo implica che illustrare l'arte italiana degli ultimi 100-150 anni (a seconda della durata della vita dell'autore) è impossibile, anche quando si tratti di opere prodotte con denaro pubblico al preciso scopo di abbellire gli spazi pubblici ed accrescerne il pubblico godimento. A questo va aggiunto il fatto che realizzazioni artistiche contemporanee, dalla Défence di Parigi al nuovo Reichstag tedesco, sono oggi utilizzate attivamente per generare turismo, con beneficio della collettività ed anche della fama degli artisti che hanno realizzato le opere, nonché vantaggio d'immagine e di prestigio degli enti che le hanno commissionate e pagate.

L'assenza di una legge sulla "libertà di panorama" danneggia quindi, anziché aiutarli, gli artisti contemporanei italiani, specie quelli meno noti, che vedono preclusa da questa lacuna la possibilità di fare conoscere attraverso un mezzo di comunicazione potente e gratuito le loro realizzazioni. Al tempo stesso danneggia le città che hanno investito in opere d'arte e in ristrutturazioni affidate a nomi prestigiosi allo scopo dichiarato di favorire il turismo, dato che il solo artista ha oggi il potere di impedire, se lo desidera, qualsiasi riproduzione di una propria opera, anche se nata per essere di pubblico godimento, e che tale potere è in mano ai suoi eredi per 70 anni dopo la sua morte.

La gratuità di Wikipedia, e l'enorme valore socio-culturale della diffusione di fotografie che riguardano opere d'arte moderne e contemporanee, meritano una deroga al diritto d'autore che preveda, per la loro diffusione a scopo didattico, la totale libertà.

La legge sul diritto di autore risale al 1941 ed è urgente una omogenizzazione della legislazione italiana con quella internazionale, che tenga in considerazione i nuovi media, e che esistono numerosi progetti di legge bipartisan per la revisione delle norme sul diritto di autore.

si chiede se il Signor Ministro non intenda

provvedere urgentemente alla regolamentazione della "libertà di panorama", considerate le diverse specificità dei media e il valore della diffusione didattica della cultura a tutta la popolazione.

On. Franco Grillini On. Cinzia Dato

ALLEGATO

La risposta del Governo[modifica | modifica wikitesto]

Il 5 febbraio 2008 il Governo ha risposto all'interrogazione di Franco Grillini. Ecco la risposta:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI UFFICIO LEGISLATIVO Roma 5 febbraio 2008

All'Onorevole Grillini Camera dei Deputati ROMA Alla Camera dei Deputati Segretariato Generale ROMA Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Rapporti con Parlamento Uff. III ROMA Al Segretario Generale ROMA All'Ufficio Stampa SEDE Allo Schedario generale Elettronico Camera dei Deputati ROMA OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 4-05031. In merito all'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del "panorama freedom" per consentire ai gestori di siti internet privati la pubblicazione di immagini di opere d'arte contemporanee e non, al fine di favorire ed accrescere in Italia ed all'estero la conoscenza del nostro patrimonio culturale, occorre procedere ad alcune precisazioni preliminari. Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell'architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito. In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell'interesse che si ritiene di tutelare prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d'arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l'autorizzazione del titolare). In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime. Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l'art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ampliando il regime delle esenzioni. In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un' opera di autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti. Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali). IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO (On. Danielle Mazzonis)