Promulgazione: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Annullata la modifica 78949362 di 93.44.92.214 (discussione)
L
Riga 1: Riga 1:
{{F|diritto pubblico|aprile 2014}}
{{F|diritto pubblico|aprile 2014|particolarmente delicata la parte che riguarda i "limiti assoluti". Sono necessarie autorevoli fonti giurisprudenziali}}
{{L|diritto|aprile 2014}}
La '''promulgazione''' è l'[[atto giuridico|atto]] formale con il quale il [[capo dello stato]] dichiara [[validità (diritto)|valido]] ed [[efficacia (diritto)|efficace]] un [[atto normativo]].
La '''promulgazione''' è l'[[atto giuridico|atto]] formale con il quale il [[capo dello stato]] dichiara [[validità (diritto)|valido]] ed [[efficacia (diritto)|efficace]] un [[atto normativo]].


==La promulgazione nell'ordinamento italiano==
==La promulgazione nell'ordinamento italiano==
Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le [[leggi regionali]]) viene effettuata dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] con una formula prevista dall'art.1 del T.U. 28 dicembre [[1985]] suddivisa dalla [[dottrina (diritto)|dottrina]] in tre parti: riconoscimento dell'approvazione parlamentare, dichiarazione di promulgazione da parte del Presidente e ordine per chiunque di rispettare la legge appena entrata in vigore.
Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le [[leggi regionali]]) viene effettuata dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] con una formula prevista dall'art.1 del T.U. 28 dicembre [[1985]] suddivisa dalla [[dottrina (diritto)|dottrina]] in tre parti: riconoscimento dell'approvazione parlamentare, dichiarazione di promulgazione da parte del Presidente e ordine per chiunque di rispettare la legge non appena entrerà in vigore.


Compito di questa fase dell'''[[iter legis]]'' è l'attestazione dell'esistenza di una [[legge]], venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.
Compito di questa fase dell'''[[iter legis]]'' è l'attestazione dell'esistenza di una [[legge]], venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.

Versione delle 22:40, 18 apr 2016

La promulgazione è l'atto formale con il quale il capo dello stato dichiara valido ed efficace un atto normativo.

La promulgazione nell'ordinamento italiano

Come indicato al 5° comma dell'art. 87 della Costituzione, la promulgazione delle leggi (eccetto le leggi regionali) viene effettuata dal Presidente della Repubblica con una formula prevista dall'art.1 del T.U. 28 dicembre 1985 suddivisa dalla dottrina in tre parti: riconoscimento dell'approvazione parlamentare, dichiarazione di promulgazione da parte del Presidente e ordine per chiunque di rispettare la legge non appena entrerà in vigore.

Compito di questa fase dell'iter legis è l'attestazione dell'esistenza di una legge, venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.

Limiti della promulgazione

La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:

  • Limite relativo: il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio".
  • Limiti assoluti: non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'ordinamento: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale).

L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un reato, il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle Camere, e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.

Il Presidente della Repubblica in sede di rinvio può rilevare difetti sostanziali (la legge è in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) ed in entrambi i casi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.

Termini

Secondo l'art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l'urgenza fissando nella legge stessa il limite temporale da rispettare.

Problema più rilevante è determinare il cosiddetto dies a quo, ovvero il giorno dal quale decorre il termine. Dopo varie tesi dottrinarie, si è arrivati alla conclusione che il dies a quo coincide con il giorno dell'approvazione definitiva della legge.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Altri progetti

  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto