Nomina: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto]] la '''nomina''' (dal [[verbo]] [[lingua latina|latino]] ''nominare'', 'dare un nome, citare, eleggere', derivato da ''nomen'', 'nome') è l'[[atto giuridico]] con il quale il [[soggetto di diritto|soggetto]] che ne ha il [[potere (diritto)|potere]] assegna una persona ad un [[ufficio (diritto)|ufficio]] quale titolare o addetto. Se è fatta da un [[collegio (diritto)|collegio]], [[corpo elettorale]] o altra collettività, mediante [[votazione]], prende il nome di [[elezione]];<ref>Peraltro, si preferisce parlare di nomina, anziché di elezione, ad un ufficio, quando è fatta da un ufficio superiore, ancorché collegiale (ad esempio, si parla di nomina, anziché di elezione, di un [[dirigente]] da parte del [[consiglio di amministrazione]])</ref> nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla di [[cooptazione]].
Nel [[diritto]] la '''nomina''' (dal [[verbo]] [[lingua latina|latino]] ''nominare'', 'dare un nome, citare, eleggere', derivato da ''nomen'', 'nome') è l'[[atto giuridico]] con il quale il [[soggetto di diritto|soggetto]] che ne ha il [[potere (diritto)|potere]] assegna una persona ad un [[ufficio (diritto)|ufficio]] quale titolare o addetto. Se è fatta da un [[collegio (diritto)|collegio]], [[corpo elettorale]] o altra collettività, mediante [[votazione]], prende il nome di [[elezione]];<ref>Peraltro, si preferisce parlare di nomina, anziché di elezione, ad un ufficio, quando è fatta da un ufficio superiore, ancorché collegiale (ad esempio, si parla di nomina, anziché di elezione, di un [[dirigente]] da parte del [[consiglio di amministrazione]])</ref> nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla di [[cooptazione]].


L'atto di nomina può essere, secondo i casi, un [[provvedimento]] di [[diritto pubblico]] o un [[negozio giuridico]] di [[diritto privato]]. Casi del secondo tipo riguardano ad esempio [[associazione (diritto)|associazioni]], [[società (diritto)|società]] e altri [[Ente (diritto)|enti]] di diritto privato.
L'atto di nomina può essere, secondo i casi, un [[provvedimento]] di [[diritto pubblico]] o un [[negozio giuridico]] di [[diritto privato]], come avviene nel caso di [[associazione (diritto)|associazioni]], [[società (diritto)|società]] e altri enti di diritto privato.


Spesso ci sono norme che limitano le possibilità di scelta da parte soggetto investito del potere di nomina stabilendo per il nominato, ad esempio, determinati requisiti (di età, istruzione, esperienza, appartenenza a determinate categorie ecc.), condizioni d'incompatibilità (in virtù delle quali chi ha già la titolarità di alcuni uffici non può assumere quella di alcuni altri) o, nel caso la titolarità dell'ufficio abbia durata limitata nel tempo, il numero massimo di volte consecutive che può essere attribuita alla stessa persona.
Spesso ci sono norme che limitano le possibilità di scelta da parte soggetto investito del potere di nomina stabilendo, ad esempio, determinati requisiti (di età, istruzione, esperienza, appartenenza a determinate categorie ecc.) per il nominato, condizioni d'''incompatibilità'' (in virtù delle quali chi ha già la titolarità di un ufficio non può assumere quella di un altro) o, nel caso la titolarità dell'ufficio abbia durata limitata nel tempo, il numero massimo di volte consecutive che può essere attribuita alla stessa persona.


Può essere anche stabilito che la nomina sia fatta su designazione di un altro soggetto: in tal caso, quest’ultimo indica una persona o un certo numero (una ''rosa'') di persone, tra le quali deve essere individuato il nominato. La designazione può essere vincolante oppure può essere lasciata al soggetto che effettua la nomina la facoltà di discostarsi dai nomi proposti o chiedere che ne vengano proposti altri.
Può essere anche stabilito che la nomina sia fatta su ''designazione'' di un altro soggetto: in tal caso, quest’ultimo indica una persona o un certo numero (una ''rosa'') di persone, tra le quali deve essere individuato il nominato. La designazione può essere vincolante oppure può essere lasciata al soggetto che effettua la nomina la facoltà di discostarsi dai nomi proposti o chiedere che ne vengano proposti altri.


Si possono distinguere, nell'ambito della nomina, due momenti: la scelta della persona da assegnare all'ufficio (''nomina-scelta'') e l'assegnazione della stessa all'ufficio (''nomina-investitura''); la prima può essere separata dalla seconda, come avviene nel caso ora ricordato della designazione, ma anche quando la nomina deve cadere sulla persona individuata, ad esempio, in esito a un [[concorso]] o a un [[sorteggio]]; in tutti questi casi l'atto di nomina è vincolato ma rimane pur sempre, in capo al soggetto che lo emana, il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti che condizionano l'emanazione (ad esempio, la validità del procedimento concorsuale).
Si possono distinguere, nell'ambito della nomina, due momenti: la scelta della persona da assegnare all'ufficio (''nomina-scelta'') e l'assegnazione della stessa all'ufficio (''nomina-investitura''); la prima può essere separata dalla seconda, come avviene nel caso ora ricordato della designazione, ma anche quando la nomina deve cadere sulla persona individuata, ad esempio, in esito a un concorso o a un sorteggio; in tutti questi casi l'atto di nomina è vincolato ma rimane pur sempre, in capo al soggetto che lo emana, il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti che condizionano l'emanazione (ad esempio, la validità del procedimento concorsuale).


Talvolta, al potere di nomina si accompagna{{Citazione necessaria}}{{Chiarire|2 = sempre?}} quello di [[revoca]], in virtù del quale si possono far cessare gli effetti della nomina precedentemente effettuata e, dunque, l'assegnazione del nominato all'ufficio, prima del [[termine (diritto)|termine]] altrimenti previsto.
Talvolta, al potere di nomina si accompagna quello di ''revoca'', in virtù del quale si possono far cessare gli effetti della nomina precedentemente effettuata e, dunque, l'assegnazione del nominato all'ufficio, prima del [[termine (diritto)|termine]] altrimenti previsto.


==Note==
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Versione delle 11:00, 9 lug 2014

Nel diritto la nomina (dal verbo latino nominare, 'dare un nome, citare, eleggere', derivato da nomen, 'nome') è l'atto giuridico con il quale il soggetto che ne ha il potere assegna una persona ad un ufficio quale titolare o addetto. Se è fatta da un collegio, corpo elettorale o altra collettività, mediante votazione, prende il nome di elezione;[1] nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla di cooptazione.

L'atto di nomina può essere, secondo i casi, un provvedimento di diritto pubblico o un negozio giuridico di diritto privato, come avviene nel caso di associazioni, società e altri enti di diritto privato.

Spesso ci sono norme che limitano le possibilità di scelta da parte soggetto investito del potere di nomina stabilendo, ad esempio, determinati requisiti (di età, istruzione, esperienza, appartenenza a determinate categorie ecc.) per il nominato, condizioni d'incompatibilità (in virtù delle quali chi ha già la titolarità di un ufficio non può assumere quella di un altro) o, nel caso la titolarità dell'ufficio abbia durata limitata nel tempo, il numero massimo di volte consecutive che può essere attribuita alla stessa persona.

Può essere anche stabilito che la nomina sia fatta su designazione di un altro soggetto: in tal caso, quest’ultimo indica una persona o un certo numero (una rosa) di persone, tra le quali deve essere individuato il nominato. La designazione può essere vincolante oppure può essere lasciata al soggetto che effettua la nomina la facoltà di discostarsi dai nomi proposti o chiedere che ne vengano proposti altri.

Si possono distinguere, nell'ambito della nomina, due momenti: la scelta della persona da assegnare all'ufficio (nomina-scelta) e l'assegnazione della stessa all'ufficio (nomina-investitura); la prima può essere separata dalla seconda, come avviene nel caso ora ricordato della designazione, ma anche quando la nomina deve cadere sulla persona individuata, ad esempio, in esito a un concorso o a un sorteggio; in tutti questi casi l'atto di nomina è vincolato ma rimane pur sempre, in capo al soggetto che lo emana, il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti che condizionano l'emanazione (ad esempio, la validità del procedimento concorsuale).

Talvolta, al potere di nomina si accompagna quello di revoca, in virtù del quale si possono far cessare gli effetti della nomina precedentemente effettuata e, dunque, l'assegnazione del nominato all'ufficio, prima del termine altrimenti previsto.

Note

  1. ^ Peraltro, si preferisce parlare di nomina, anziché di elezione, ad un ufficio, quando è fatta da un ufficio superiore, ancorché collegiale (ad esempio, si parla di nomina, anziché di elezione, di un dirigente da parte del consiglio di amministrazione)

Voci correlate

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