Bracciante: differenze tra le versioni

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Nel [[Mezzogiorno]], fino ad epoca recente, per '''bracciale agricolo''' (o anche “bracciante”) ci si riferiva a colui che prestava le proprie braccia come [[forza-lavoro]] in campagna in cambio di una retribuzione in natura o in denaro, quindi a chi lavorava la terra alle dipendenze dirette di un proprietario terriero o di chi per esso ne faceva le veci (in questo caso poteva trattarsi di un “massaro”, detto anche “[[massaio]]”).
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== Voci correlate ==
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* [[Sbracciantizzazione]]
* [[Casengolo]]

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[[Categoria:Professioni in agricoltura]]

Versione delle 14:45, 19 gen 2013

Nel Mezzogiorno, fino ad epoca recente, per bracciale agricolo (o anche “bracciante”) ci si riferiva a colui che prestava le proprie braccia come forza-lavoro in campagna in cambio di una retribuzione in natura o in denaro, quindi a chi lavorava la terra alle dipendenze dirette di un proprietario terriero o di chi per esso ne faceva le veci (in questo caso poteva trattarsi di un “massaro”, detto anche “massaio”).

Per chiarezza, questo mestiere (già riconosciuto dal catasto onciario del Regno di Napoli istituito nel XVIII secolo) può essere differenziato da quello del “campagnuolo” termine col quale si intendeva una persona che lavorava in proprio la terra di sua proprietà. Infatti ancora oggi in volgo comune il campagnolo è colui che lavora e ricava grazie a un proprio fazzoletto di terra, mentre bracciante è specificatamente considerato chi effettua qualsiasi tipo di lavori manuali per un periodo determinato di tempo, e che per questo sono detti “lavori stagionali”, ossia che richiedono un incremento del numero dei lavoratori per un breve periodo di tempo e che sono difatti retribuiti “a giornata” o “a settimana”.

Oggi, le leggi italiane[1] riconoscono, disciplinano e garantiscono il lavoro stagionale[2], ma spesso i bracciali agricoli rappresentano una porzione di lavoro fiscalmente evaso dai datori di lavoro che, per questo motivo, non possono fornire garanzie (se non sulla parola) a tutela dei diritti dei loro salariati. Nel contempo questo genere di rapporto lavorativo favorisce sia una continua e feconda mobilità dei lavoratori che un'impossibilità di attribuire agli stessi responsabilità (anche penali) che riguardino la professionalità espressa durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Note

  1. ^ Legge 40/1998 e Legge 247/2007.
  2. ^ possono essere istituiti alcuni contratti di lavoro come quelli “a progetto”, “occasionale” o “accessorio” che sono applicabili però solo ad alcuni settori produttivi, solitamente il turistico-alberghiero e l’agricolo.

Voci correlate