Statuto dei diritti del contribuente: differenze tra le versioni

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L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.
L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli.
I restanti articoli trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.
I restanti articoli trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.
In definitiva questa legge, se applicata in ogni sua parte, metterebbe sullo stesso piano interessi contrapposti (erario - contribuente) in un ottica di reciproca fiducia.
In definitiva questa legge, se applicata in ogni sua parte, metterebbe sullo stesso piano interessi contrapposti (erario - contribuente) in un'ottica di reciproca fiducia.





Versione delle 19:41, 22 ott 2010

La Legge del 27/07/2000 n. 212 nota anche come “Statuto del contribuente” prevede una serie di garanzie poste a favore del contribuente Essa si compone di 21 articoli. Il Legislatore fiscale nell’art. 1 di detta legge ha volontariamente richiamato gli artt. 3 - 23 - 53 e 97 della Costituzione, (art. 1) per far assurgere a rango di legge costituzionale quanto ivi previsto. E’ contemplata la “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” nell’art. 2. Così come avviene nel diritto penale, lo statuto prevede la NON RETROATTIVITA’ della norma. Viene affermato un principio fondamentale che attiene la prescrizione dei termini. L’ultimo comma dell’art. 3 avverte che “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Non si possono disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. (art.4). L’Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente assumendo idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria. (art. 5) La conoscenza degli atti e della semplificazione normativa è contemplato dal successivo art. 6. Sono poste a carico dell’Amministrazione finanziaria diversi obblighi quali la chiarezza degli atti redatti nei confronti del contribuente. A quest’ultimo non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. Fondamentale risulta essere l’art. 7 che prevede la chiarezza e la motivazione degli atti di accertamento pena la nullità dell’atto stesso. E’ confermato il principio che se un atto è richiamato questo DEVE essere allegato all’atto che lo richiama. E’ disciplinata la tutela dell'integrità patrimoniale dall’art. 9 e dell’affidamento della buona fede art. 10. Il comma 1 recita: “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.” Con l’art. 11 viene istituito l’istituto dell’INTERPELLO. E’ data la possibilità a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che DEVE rispondere entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni dall’inoltro della domanda - si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. L’art. 12 disciplina minuziosamente i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Dal tempo massimo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, che non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, ai tempi e modo di accesso, che devono avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. E’ concessa la possibilità che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. L’art. 13 istituisce il Garante del contribuente che provvede su richiesta del contribuente ad accertare se effettivamente vi siano state violazioni perpetrate dai Funzionari civili o militari dell’amministrazione finanziaria. Sono enunciati tutti i poteri che tale figura ha per poter espletare il compito affidatogli. I restanti articoli trattano delle garanzie ai contribuenti all’estero al codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie. In definitiva questa legge, se applicata in ogni sua parte, metterebbe sullo stesso piano interessi contrapposti (erario - contribuente) in un'ottica di reciproca fiducia.


Voci correlate