Procurato allarme: differenze tra le versioni

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''Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.''
''Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.''


[[Categoria:Reati]]

[[Categoria:Diritto penale]]

Versione delle 03:32, 21 mar 2009

Per procurato allarme si intende il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza però la presenza di un reale pericolo, da casi di piccola rilevanza (ad esempio: l'utilizzo di un segnalatore di incendio in una scuola, senza la presenza di un incendio) a fatti di maggiore impatto sociale.

Codice penale italiano Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità -

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.