Onere: differenze tra le versioni

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In diritto <nowiki>l'</nowiki>'''onere''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] passiva caratterizzata dal fatto che il [[soggetto di diritto|soggetto]] su cui grava è tenuto ad un determinato [[comportamento]] nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.
In diritto <nowiki>l'</nowiki>'''onere''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] passiva caratterizzata dal fatto che il [[soggetto di diritto|soggetto]] su cui grava è tenuto ad un determinato [[comportamento]] nel proprio [[interesse (diritto)|interesse]], poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.


Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'[[obbligo]] e dal [[dovere]], la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una [[sanzione]]: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.
Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'[[obbligo]] e dal [[dovere]], la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una [[sanzione]]: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.

Versione delle 18:00, 25 ago 2008

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'obbligo e dal dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una sanzione: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.

L'esempio classico è rappresentato dall'onere della prova, presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del Codice civile: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'eccezione deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole alla stessa.

Questo significato del termine non va confuso con l'altro, pure utilizzato nel linguaggio giuridico, secondo cui l'onere è un elemento accessorio del negozio giuridico gratuito.

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