Digiuno ecclesiastico: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 31: Riga 31:
==Collegamenti esterni==
==Collegamenti esterni==
* [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19660217_paenitemini_it.html Costituzione apostolica ''Paenitemini'']
* [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19660217_paenitemini_it.html Costituzione apostolica ''Paenitemini'']
* [http://www.celebrare.it/documenti/digiuno_astinenza.htm Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza]


[[Categoria:Sacramenti e riti cattolici]]
[[Categoria:Sacramenti e riti cattolici]]

Versione delle 12:57, 1 mar 2008

Il digiuno ecclesiastico è la modalità di digiuno che tutti i fedeli appartenenti alla Chiesa Cattolica devono praticare per penitenza in alcuni giorni (detti appunto penitenziali). Le norme di questo digiuno sono fissate dalla Costituzione Apostolica "Paenitemini" del Sommo Pontefice Paolo VI del 17 febbraio 1966, e dal Codice di Diritto Canonico (can. 1249 e seguenti), e sono ulteriormente determinate dalle Conferenze Episcopali.

Le norme riguardo digiuno e astinenza

Attualmente i fedeli cattolici dei vari riti latini sono tenuti al digiuno ecclesiastico e all'astinenza dalla carne due volte l'anno, il Mercoledì delle Ceneri (per il rito ambrosiano il primo venerdì di Quaresima) e il Venerdì Santo. Sono tenuti alla sola astinenza dalle carni in tutti e singoli i venerdì dell'anno, purché non coincidano con un giorno annoverato tra le solennità dal calendario liturgico della Chiesa cattolica. L'obbligo del digiuno inizia a 18 anni compiuti [1] e termina a 60 anni incominciati; quello dell'astinenza inizia a 14 anni compiuti. Tuttavia, i fedeli sono dispensati dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza in taluni casi (vedi oltre).

La legge del digiuno obbliga a fare un solo pasto durante la giornata, ma non proibisce di fare una seconda refezione leggera. L'acqua e le medicine sia solide sia liquide si possono assumere liberamente.

La legge dell'astinenza dalle carni non proibisce di consumare pesce, uova e latticini, ma proibisce di consumare, oltre alla carne, cibi e bevande che ad un prudente giudizio sono da considerarsi come particolarmente ricercati o costosi.

I parroci possono, per giusta causa, dispensare i singoli fedeli o le famiglie dall'osservanza del digiuno e dell'astinenza, o commutarlo con altre opere pie.

L'insieme di queste norme costituisce il 4°[2] dei cinque precetti generali della Chiesa Cattolica ("In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno") che ha come fine di garantire ai fedeli il minimo necessario nell'impegno penitenziale (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 2041); tuttavia "per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo" (can. 1249 del Codice di Diritto Canonico), specialmente nel tempo penitenziale della Quaresima; i Vescovi italiani hanno suggerito, a tal proposito, nuove forme di penitenza accanto a quelle tradizionali, come l'astensione dal fumo e dalle bevande alcoliche, dalla ricerca di forme smodate di divertimento, dai comportamenti consumistici, il digiuno dalla televisione.

Il canone 919 del Codice di Diritto canonico obbliga poi tutti i fedeli che vogliono ricevere l'Eucaristia ad astenersi "per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine".

In Italia

Per l'Italia, la CEI ha emanato nel 1994 la nota pastorale a carattere normativo "Il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza". I Vescovi riuniti nella CEI hanno concesso la facoltà ai singoli fedeli di commutare l'osservanza dell'astinenza in tutti i venerdì che non sono di Quaresima, con qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità, a discrezione del singolo fedele; hanno consigliato inoltre di osservare il digiuno e l'astinenza nel giorno di Sabato Santo, fino alla Veglia Pasquale; hanno infine stabilito che dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute.

Note

  1. ^ Precedentemente il termine era fissato a 21 anni. Così prescrivevano già Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, 147; e il Catechismo di Pio X, 487. Il nuovo termine di 18 anni è stato introdotto con il Codice di Diritto Canonico del 1983.
  2. ^ Nel Catechismo della Chiesa cattolica figura al 4° posto, nel Catechismo di Pio X invece figurava al 2° posto

Voci correlate

Collegamenti esterni