Onere: differenze tra le versioni

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L'esempio classico è rappresentato <nowiki>dall'</nowiki>''[[onere della prova]]'', presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del [[Codice civile]]: chi agisce in [[giudizio]] per far valere un [[diritto]] deve fornire la dimostrazione dei [[fatto giuridico|fatti]] su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'[[eccezione]] deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il [[giudice]] deciderà la [[causa]] in modo sfavorevole alla stessa.
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Nel linguaggio giuridico con ''onere'' (o ''peso'' o ''modus'') s'intende anche una disposizione accessoria del negozio giuridico a titolo gratuito che impone un'[[obbligazione]] al destinatario della liberalità (ad esempio: l'obbligazione di destinare una parte dell'immobile donato a ricovero per i poveri). Nell'ordinamento italiano l'onere, inteso in questo senso, è previsto da Codice civile per la donazione (art. 793), l'istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l'alienazione gratuita di un'immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861); si ritene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici a titolo gratuito.
Nel linguaggio giuridico con ''onere'' (o ''peso'' o ''modus'') s'intende anche una disposizione accessoria del [[negozio giuridico]] a titolo gratuito che impone un'[[obbligazione]] al destinatario della liberalità (ad esempio: l'obbligazione di destinare una parte dell'immobile donato a ricovero per i poveri). Nell'ordinamento italiano l'onere, inteso in questo senso, è previsto da Codice civile per la donazione (art. 793), l'istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l'alienazione gratuita di un'immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861); si ritene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici a titolo gratuito.


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Versione delle 13:46, 17 gen 2008

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

Il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento e in ciò l'onere si distingue dall'obbligo e dal dovere, la cui inosservanza comporta, invece, l'applicazione di una sanzione: il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.

L'esempio classico è rappresentato dall'onere della prova, presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del Codice civile: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'eccezione deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole alla stessa.

Nel linguaggio giuridico con onere (o peso o modus) s'intende anche una disposizione accessoria del negozio giuridico a titolo gratuito che impone un'obbligazione al destinatario della liberalità (ad esempio: l'obbligazione di destinare una parte dell'immobile donato a ricovero per i poveri). Nell'ordinamento italiano l'onere, inteso in questo senso, è previsto da Codice civile per la donazione (art. 793), l'istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l'alienazione gratuita di un'immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861); si ritene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici a titolo gratuito.

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