Procedura negoziata: differenze tra le versioni

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La '''procedura negoziata''' è una delle procedure di affidamento, da parte di una stazione appaltante (generalmente un Ente Pubblico) di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
La '''procedura negoziata''' è una delle procedure di affidamento, da parte di una stazione appaltante (generalmente un Ente Pubblico) di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite Procedura negoziata la Stazione Appaltante consulta un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco costituito ed aggiornato periodicamente presso una stazione appaltante), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene infine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo).
Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite procedura negoziata la stazione Appaltante consulta un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco costituito ed aggiornato periodicamente presso una stazione appaltante), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene infine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo).


==Procedura negoziata con o senza bando==
==Procedura negoziata con o senza bando==
Ai sensi degli artt.56 e 57 del D.Lgs n.163/2006 (ora abrogato) la Procedura negoziata può essere adottata, a seconda dei casi, sia con sia senza preventiva pubblicazione di un bando.
Ai sensi degli artt.56 e 57 del D.Lgs n.163/2006 (ora abrogato) la procedura negoziata può essere adottata, a seconda dei casi, sia con sia senza preventiva pubblicazione di un bando.
Il bando deve essere pubblicato se si usa la procedura negoziata a seguito di una procedura aperta o ristretta in cui tutte le offerte sono risultate irregolari (si può omettere se si invitano alla procedura tutti i precedenti offerenti che hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima) o nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
Il bando deve essere pubblicato se si usa la procedura negoziata a seguito di una procedura aperta o ristretta in cui tutte le offerte sono risultate irregolari (si può omettere se si invitano alla procedura tutti i precedenti offerenti che hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima) o nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Versione delle 11:41, 9 gen 2021

La procedura negoziata è una delle procedure di affidamento, da parte di una stazione appaltante (generalmente un Ente Pubblico) di lavori, servizi e forniture previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite procedura negoziata la stazione Appaltante consulta un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco costituito ed aggiornato periodicamente presso una stazione appaltante), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene infine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo).

Procedura negoziata con o senza bando

Ai sensi degli artt.56 e 57 del D.Lgs n.163/2006 (ora abrogato) la procedura negoziata può essere adottata, a seconda dei casi, sia con sia senza preventiva pubblicazione di un bando. Il bando deve essere pubblicato se si usa la procedura negoziata a seguito di una procedura aperta o ristretta in cui tutte le offerte sono risultate irregolari (si può omettere se si invitano alla procedura tutti i precedenti offerenti che hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima) o nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Il bando può essere omesso se:

  • in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
  • per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  • l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. In questo caso l'oggetto dell'affidamento sarà strettamente quello necessario alla messa in sicurezza;
  • a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, a condizione che non siano separabili dal contratto iniziale e che il loro valore non superi del 50% il valore del contratto iniziale.
  • altri casi previsti dall'art.57 del D.Lgs n.163/2006.

Altre procedure di affidamento

Altre procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, oltre alla procedura negoziata, sono la Procedura aperta, la Procedura ristretta, il Dialogo competitivo, Concorso di Progettazione.

Note:

  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
  • d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del D.Lgs n.163/2006)