Centro di formazione professionale: differenze tra le versioni

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== Il passaggio agli istituti scolastici statali ==
== Il passaggio agli istituti scolastici statali ==
Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del Decreto del MIUR 3 dicembre 2004, n. 86 e dell'ordinanza MIUR a 3 dicembre 2004, n. 87, nelle more degli adempimenti previsti dal d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 all'art. 1 comma 9. Il riconoscimento dei crediti formativi e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP.
Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del Decreto del MIUR 3 dicembre 2004, n. 86 e dell'ordinanza MIUR a 3 dicembre 2004, n. 87, nelle more degli adempimenti previsti dal d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 all'art. 1 comma 9. Il riconoscimento dei crediti formativi e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP.


Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
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== Collegamenti esterni ==
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* {{cita web|https://www.facebook.com/groups/docentiCFP|Gruppo facebook dedicato ai docenti degli IeFP (CFP)}}
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Versione delle 14:14, 26 mar 2020

Per centro di formazione professionale (abbreviato in CFP) in Italia si intende un istituto che cura la formazione professionale per l'inserimento degli individui nel mercato del lavoro.

Tali centri sono diretti e finanziati dalle regioni italiane di competenza.

Il percorso di studi

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma tecnico (da non paragonarsi con la qualifica del 3º anno);
  • Eventuale 5º anno (Scuola statale), per il conseguimento del diploma di Stato;

Il passaggio agli istituti scolastici statali

Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del Decreto del MIUR 3 dicembre 2004, n. 86 e dell'ordinanza MIUR a 3 dicembre 2004, n. 87, nelle more degli adempimenti previsti dal d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 all'art. 1 comma 9. Il riconoscimento dei crediti formativi e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP.

Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:

  • richiesta in forma scritta da parte degli interessati;
  • valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte del referente dell’orientamento;
  • eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati;
  • costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi.

La Commissione deciderà sul riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente, tale riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione. Ai sensi dell'OM n. 87/2004 è prevista la possibilità di accertamento ulteriore, che può avvenire in forme liberamente definite dalla commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del soggetto).

Voci correlate

Collegamenti esterni