Negatoria servitutis: differenze tra le versioni
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'''L' actio negatoria sevitutis''' nel [[diritto italiano]] è regolata dall'art. 949 cod. civ., ''"il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".'' |
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Versione delle 09:03, 12 ago 2007
L' actio negatoria sevitutis nel diritto italiano è regolata dall'art. 949 cod. civ., "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".
La Cassazione individua due presupposti:
- che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce" [1]
- che il "pericolo" sia attuale e concreto" [2].
Sempre la cassazione ritiene l'actio cofessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" [3]