Rappresentazione (diritto)

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La rappresentazione è un istituto concernente la successione a causa di morte col quale i discendenti (legittimi, naturali, legittimati o adottivi) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente là dove questi non possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato) del de cuius.

L'istituto della rappresentazione è previsto nel Libro II, Titolo primo, Capo IV del codice civile, dagli articoli da 467 a 469.

Nozione e fondamento[modifica | modifica wikitesto]

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta solo a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Presupposto fondamentale della rappresentazione è la mancanza di disposizioni sostitutive (che prevalgono su di essa nel caso di successione testamentaria). La rappresentazione si estende all'infinito (ai discendenti senza limiti di grado).

Note[modifica | modifica wikitesto]


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