Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Soglia di originalità delle mappe

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Soglia di originalità nelle mappe

I contorni usati nelle mappe, cioè quell'insieme di punti che definiscono le coordinate di uno stato o regione o altro elemento della mappa, privi di attributi estetici quali colori o altri contenuti artistici, sono da considerare al di sotto della soglia di originalità? Ci sono discussioni aperte per la cancellazione di mappe, nelle quali si asserisce che il contorni di uno stato costituiscono un data-base e di conseguenza sono assoggettabili alla protezione del diritto d'autore. Porto questo esempio. -- Fulvio 314 19:40, 26 dic 2020 (CET)[rispondi]

Risposta

Il tema riguardante la tutelabilità delle mappe è piuttosto peculiare poiché le legislazioni nazionali interpretato diversamente i requisiti necessari per la protezione delle stesse, incardinandole in differenti ambiti di riferimento. Essendo, infatti, la legislazione sul diritto d’autore territoriale, ogni stato può decidere se far rientrare o meno le mappe nella tutela e con quali modalità. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, l'art. 2 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d’autore - LdA) elenca le opere protette dal diritto d’autore. Tale elencazione, però, non è tassativa e dunque può certamente ricomprendere le mappe che presentano i requisiti richiesti dalla legge per la tutela. Se la mappa viene realizzata alla stregua di un disegno, potrà rientrare nel novero delle opere dell’arte figurativa, se invece si basa sulla costituzione di una banca dati, quest’ultima può essere tutelata con la disciplina di riferimento. La protezione, dunque, non viene mai accordata alla mera riproduzione del dato geografico, ma necessita di un quid pluris di originalità (in caso di opere dell’ingegno) o, in alternativa, in ipotesi di una banca dati non originale, la tutela accordata è quella del diritto sui generis riservato al costitutore. Con riferimento alla tutelabilità di una mappa come opera dell’ingegno, essa deve essere espressione della personalità del suo autore che, scegliendo la forma di realizzazione e gli elementi da rappresentare (luoghi d'interesse, elementi morfologici, collocazione della toponomastica, coordinate topografiche, caratteri grafici), imprime la propria individualità alla mappa stessa, connotandola da creatività e novità. Da tale presupposto, si evince che il contorno di una mappa, non potendo ricoprire il requisito dell'originalità, non potrà mai essere tutelato in sé. Peraltro, la giurisprudenza precisa che la creatività non va intesa come originalità e novità assoluta, nè può coincidere con l'idea in sé. La "stessa idea”, infatti, “può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva" dei vari autori. Ciò che conta dunque non è l'idea, sulla quale non si può pretendere l'esclusiva, ma il modo originale e soggettivo in cui la stessa viene esternata. Nel caso delle mappe, dunque, rileva la precipua rappresentazione delle stesse che può dirsi personale e soggettiva se, ad esempio, i caratteri e i luoghi rappresentati sono diversi da quelli presenti in mappe anteriori. Per giurisprudenza costante, infine, l'apporto creativo richiesto per la tutelabilità delle opere dell'ingegno è minimo, non essendo necessario che queste ultime abbiano un vero e proprio valore artistico, ma essendo sufficiente che siano creative anche in misura minima. In conclusione, il dato geografico in sè e per sè non può avere le caratteristiche di tutelabilità ma la sua forma espressiva, invece, può rientrare tra le opere protette dalla LdA qualora presenti un carattere creativo minimo che la distingue dalle rappresentazioni precedenti. E’ evidente che la valutazione andrebbe fatta caso per caso e potrebbe essere definita soltanto da una pronuncia giurisprudenziale.

[@ Fulvio314] --Marta Arosio (WMIT) (msg) 13:17, 2 apr 2021 (CEST)[rispondi]