Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Foto di beni di archivi, musei e biblioteche

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Foto di beni di archivi, musei e biblioteche

Nelle attività svolte verso con gli istituti quando chiediamo di liberare beni di loro proprietà ci rispondono che il Codice beni culturali nell'art. 108 recita:

... 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; (3)

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (4) (2)

Molti direttori semplicemente decidono di caricare sulle piattaforme Wikimedia le riproduzioni di loro beni con la licenza CC BY SA senza nessun atto formale che supporti tale decisione. Ma altri direttori temono di incorrere l'accusa di danno erariale. Nella bozza di liberatoria che il concorso WLM propone ai Sindaci non è indicata la norma in base alla quale possono liberare i loro beni, ma nessun sindaco si fa problema. Ma molti direttori sono più timorosi.

In punta di diritto quali norme consentono al direttore di caricare immagini con licenza CC BY SA o CC0 sulle piattaforme Wikimedia ? --Susanna Giaccai (msg) 11:23, 30 set 2020 (CEST)[rispondi]

Risposta

L’art. 108 comma 3-bis inserisce un’eccezione al regime individuato nei commi precedenti qualora sussistano una serie di condizioni, tra le quali anche l’assenza di scopo di lucro. La questione, dunque, attiene all’ipotesi in cui l’immagine dell’opera sia rilasciata con una licenza CC, che non contenga la clausola NC (NonCommercial), o con CC0, poiché entrambi consentono l’utilizzo anche per fini commerciali. In tali casi, dunque, non si rientra nell’eccezione prevista dal comma 3-bis ma si applica la disciplina dell’articolo 108, comma 1, che prevede: “1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente”.

Rientra dunque nelle facoltà del direttore dell’istituto che ha in cura il bene la possibilità di concedere l’autorizzazione e/o rilasciare l’immagine del bene con licenza CC, ipotesi assimilabile al caso in cui si consenta la riproduzione dell’opera a canone zero. Nel caso della pubblicazione su Wikimedia, che prevede l’utilizzo della licenza CC BY SA, i direttori sensibili alle tematiche del libero riuso, sono ancora più orientati in favore dell’autorizzazione proprio per le caratteristiche della clausola SA che impone la condivisione del materiale derivato con la stessa licenza dell’opera originaria e impedisce di fatto un utilizzo commerciale esclusivo da parte di un solo soggetto.

Per quanto riguarda il danno erariale, in linea puramente teorica, il direttore che decidesse di rilasciare immagini con licenze aperte, e dunque senza il pagamento di un canone, potrebbe incorrere nell’ipotesi di danno all’erario per mancato conseguimento di incrementi patrimoniali.

Il danno per essere risarcibile, però, deve essere provato in concreto, mentre nel caso di specie accade spesso che l’introito derivante dal canone sia di gran lunga inferiore ai costi sostenuti dall’amministrazione per la concessione stessa delle autorizzazioni.

[@ Giaccai]--Marta Arosio (WMIT) (msg) 11:38, 9 nov 2020 (CET)[rispondi]

Ma il testo del Codice BBCC specifica che non deve esserci un "uso commerciale neanche indiretto" della riproduzione del bene; non parla di "un utilizzo commerciale esclusivo da parte di un solo soggetto."; vieta sia che sia uno che lo sfrutta economicamente sia che siano molti che lo fanno.--Susanna Giaccai (msg) 15:28, 24 nov 2020 (CET)[rispondi]