Vai al contenuto

Attività istruttoria

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Istruttoria)

L'attività istruttoria è la fase processuale prevista dalla legge volta alla ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.

La fase istruttoria del procedimento penale è quella che comprende tali attività. Essa è presente nella generalità dei procedimenti.

Caratteristiche

[modifica | modifica wikitesto]

Nel procedimento giurisdizionale o processo l'attività istruttoria, con la quale il giudice individua la realtà dei fatti, precede l'attività di trattazione posta in essere per l'individuazione della disciplina giuridica applicabile. Nella fase istruttoria del processo si svolgono indagini e si acquisiscono prove e informazioni utili ai fini del giudizio, per potere arrivare ad una fase successiva dibattimentale o decisoria.

In Italia la fase istruttoria è prevista solo per il diritto processuale civile, dato che in quello penale la figura del giudice istruttore è stata soppressa nel 1988 in favore del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare: più corretto è, quindi, parlare di indagini preliminari ed udienza preliminare.

Processo amministrativo

[modifica | modifica wikitesto]

Le indagini preliminari e l'udienza preliminare sono due differenti fasi del processo amministrativo. La presenza però dell'amministrazione che è parte ma posta in una posizione diversa rispetto al privato ricorrente, fa sì che generalmente non vi sia disaccordo sulla ricostruzione dei fatti.[senza fonte] Non è corretto però affermare che nel processo amministrativo non vi sia attività istruttoria perché, se bene pacifica, essa deve comunque essere ricostruita dal giudice.

Elemento centrale dell'attività istruttoria è la prova, il cui onere, sulla base del principio generale, grava sul ricorrente. Rispetto alla pubblica amministrazione che si pone in una posizione di supremazia, appare evidente come una situazione di questo tipo potrebbe pregiudicare la posizione del privato. A questo va aggiunto che il privato non ha nella disponibilità la documentazione relativa al procedimento concernente l'atto impugnato. Per queste ragioni nel diritto amministrativo è stato accolto quello che viene definito principio di prova per il quale il privato assolve l'onere della prova semplicemente con una ragionevole rappresentazione della realtà nell'atto introduttivo. Tale principio possiamo ritenere valga senza riserve quando si è in presenza di un interesse legittimo. Alcune correnti giurisprudenziali ritengono che nel caso di diritti soggettivi, dove quindi la posizione tra amministrazione e privato è di formale parità[senza fonte], tale principio non possa trovare applicazione e lasci spazio al normale principio dell'onere della prova.

Inoltre gli atti dell'attività istruttoria sono posti sotto quello che viene detto segreto istruttorio che non li rende pubblicabili finché l'autorità giudiziaria non li rende noti all'imputato.

Processo tributario

[modifica | modifica wikitesto]

Poteri istruttori del giudice tributario

La disciplina dei poteri istruttori del giudice tributario è contenuta nell'Art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola il processo tributario.

Il processo tributario ha natura prevalentemente dispositiva: il giudice può integrare le prove solo nei limiti dei fatti già allegati dalle parti e in presenza di oggettiva incertezza, quando la parte tenuta a fornire la prova non sia in grado di procurarsela autonomamente. [1]

La Legge 31 agosto 2022, n. 130 ha introdotto due modifiche rilevanti:

  • il comma 5-bis, che impone all’ente impositore di dimostrare chiaramente in giudizio le ragioni dell’atto impugnato, pena l’annullamento dello stesso senza esame del merito; [2]
  • la modifica del comma 4, che ammette la prova testimoniale nelle forme dell'Art. 257-bis c.p.c.[3]

Spese di istruttoria

[modifica | modifica wikitesto]

Non esistono regole che valutano un valore proporzionale delle spese di istruttoria rispetto al [prestito]. Spesso le spese risultano non adeguate, soprattutto quando riguarda piccoli prestiti, visto che la percentuale di spesa non differisce fra i vari capitali e quindi risulterà alta. Non esistendo limiti, è a facoltà di chi emette il prestito regolare anche le spese (e quindi potranno essere smisurate o adeguate). Ma al contempo si potrebbe considerare il TAEG a monte e quindi il possibile guadagno per coprire future possibili spese sostenute per la pratica.

  1. Cass. civ., Sez. V, 25 ottobre 2021, n. 29856.
  2. Art. 6, comma 1, della L. 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D.lgs. 546/1992.
  3. Art. 7, comma 4, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dalla legge n. 130/2022
  • R. Morri, I poteri istruttori conferiti al giudice tributario e previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 possono essere utilizzati soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, in Osservatorio Giustizia Tributaria.
  • G. Melis, L’onere della prova nel diritto tributario dopo la legge n.130 del 2022 e il D.Lgs n. 209/2023, in Diritto e pratica tributaria, n.5, 1/10/2024, 1682.
  • E. Della Valle, La “nuova” disciplina dell’onere della prova nel rito tributario, in Il Fisco, 2022, 3809.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto