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Imposta sulle assicurazioni

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L'imposta sulle assicurazioni è un tributo vigente in Italia, previsto dal Titolo I della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, che grava sulle imprese di assicurazione.[1] Si tratta di un'imposta surrogatoria delle imposte di bollo e di registro dalle quali gli atti delle imprese assicuratrici e degli intermediari di assicurazione (agenti o broker) sono esenti per tutti i documenti inerenti a contratti di assicurazione o riassicurazione.

Oggetto dell'imposta

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Oggetto dell'imposta sulle assicurazioni sono tutti gli incassi di premi di assicurazione relativi a contratti stipulati in Italia. L'ammontare dell'imposta è determinata secondo i singoli rami o combinazioni di rami assicurati nel contratto. I rami e le combinazioni di rami (polizze cosiddette "plurime") sono indicate nella tabella allegata alla legge che regola l'imposta, che riporta a fronte di ciascuno di questi la relativa aliquota d'imposta da applicarsi.

Aspetti contabili

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Le imprese di assicurazione devono tenere un registro ("registro premi" o "registro dei premi") in cui vengono indicati, in ordine cronologico, i vari premi di assicurazione incassati, secondo un modello indicato con decreto ministeriale. Tale registro ha valenza annuale e deve tenere distinte le somme incassate soggette a imposta e quelle esenti.[2] La sua tenuta è soggetta alle norme che il Codice civile prevede per tutti i libri contabili ufficiali.

Entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto passivo dell'imposta deve dichiarare all'agenzia delle entrate il totale dei premi incamerati l'anno precedente, soggetti a imposta, così come emergono dalle evidenze del registro dei premi. In tale denuncia il dichiarante deve tenere distinti i premi per ramo o per le combinazioni di rami previste dalla tariffa.[3][4]

Il pagamento di queste imposte avviene a rate trimestrali in via presuntiva, con conguaglio a fine anno.

Le compagnie di assicurazione hanno il diritto di rivalsa dell'imposta sulle assicurazioni nei confronti dei contraenti delle polizze; l'importo incassato a titolo di rivalsa sui singoli premi deve essere esposto sulle quietanze rilasciate al cliente unitamente al premio cui afferiscono.

  1. www.normattiva.it, su normattiva.it.
  2. In tal senso, art. 5 legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  3. www.agenziaentrate.gov.it, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 26 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 novembre 2015).
  4. Si tratta di polizze che coprono contemporaneamente più rischi elementari (es. incendio e furto nelle abitazioni) senza che vengano esplicitate nella polizza le quote di premio afferenti ai singoli rischi.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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