Discussioni template:Soprintendenza

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Status del copyright[modifica wikitesto]

Se usato per immagini presenti solo su it.wiki (non Commons), il tag da solo non è sufficiente, perché occorre considerare anche il diritto d'autore, ovvero si deve anche:

  1. Indicare lo status del copyright del dipinto (in pratica {{PD-Old}}), perché altrimenti occorre anche l'autorizzazione dell'autore
  2. Indicare lo status del copyright della riproduzione fotografica (dicendo che si sfrutta la sentenza USA). Ho quindi apportato le modifiche trasformandolo in una sorta di "PD-Arte con l'aggiunta del permesso della sovrintendenza".--Trixt 00:28, 21 dic 2007 (CET)[rispondi]
il template non parla di licenze perché non attiene alla legislazione sul copyright, indi per cui, non va utilizzato in alternativa ad un template "licenza" ma in parallelo a quest'ultimo.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 14:25, 21 dic 2007 (CET)[rispondi]

Per tutte o solo autorizzate?[modifica wikitesto]

Avevo scritto che si poteva utilizzare solo per le opere degli enti che ci hanno esplicitamente autorizzato, ma mi pare che la linea sia quella di usarlo per tutte a patto che si usi la bassa risoluzione e si citi ovviamente l'ente "protettore" (vedi Wikipedia:Bar/Discussioni/Diritto d'autore, diritto di panorama, soprintendenze, varie ed eventuali). Ho modificato quindi il manuale indicando che in pratica si può usare per tutte le immagini a bassa risoluzione delle opere d'arte presenti in territorio italiano. Se sbaglio qualcosa, rollbackate, chiaramente.--Trixt 23:53, 21 dic 2007 (CET)[rispondi]

Risoluzione[modifica wikitesto]

Guardando le immagini caricate da Yuma (esempio) ho notato che la risoluzione usata è circa 600 x 500. Inizialmente avevo messo 800 x 600 come risoluzione massima, leggendo l'intervento di Senpai, ma non vorrei che sia troppo (vedi ad esempio Immagine:Guido Reni 052.jpg, notevolmente più definita se vista ingrandita, e il software tra l'altro indica versione ad alta risoluzione), quindi l'ho abbassata a 640 x 480 (altra tipica risoluzione da monitor); quindi, in pratica, basta che sia inferiore o a 640 pixel di larghezza, o a 480 pixel di larghezza (le proporzioni vanno mantenute). Prudenzialmente quindi ho abbassato, ma se siamo d'accordo che non ci sono problemi, rialziamola.--Trixt 00:13, 22 dic 2007 (CET)[rispondi]

No direi che è meglio come dici tu. La scritta 'versione ad alta risoluzione' (anche se in realtà porta a una risoluzione solo leggermente più elevata) sembra fatta apposta per farci fare la figura dei furbetti... Scalo. --(Y) - parliamone 00:27, 22 dic 2007 (CET)[rispondi]
640x480 IMHO è l'ideale.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 00:34, 22 dic 2007 (CET)[rispondi]

Riuso delle immagini[modifica wikitesto]

Ho fatto due modifiche riguardo il riuso delle immagini:

  • Ho aggiunto che va tolta da eventuali versioni commerciali di Wikipedia; questo mi pare scontato, ed è emerso qui.
  • Ho modificato la frase Qualunque utilizzo di tale immagine che evada dal semplice uso personale e privato necessita di ulteriore autorizzazione da parte dell'ente menzionato in Qualunque utilizzo di tale immagine che evada da queste finalità o dal semplice uso personale e privato necessita di autorizzazione da parte dell'ente menzionato, con riferimento alle finalità culturali ed educative. Questo mi pare corretto perché come noi preleviamo le immagini in giro per la rete e le usiamo qui solo con quelle finalità, anche qualcun'altro potrebbe volerlo fare, e noi non potremmo impedirlo, altrimenti ci contraddiciamo da soli (diverso sarebbe invece se usassimo solo le immagini autorizzate via OTRS, allora si che il messaggio sarebbe corretto). Come sempre, se ho capito male o mi sfugge qualcosa, rollbackate e/o correggete immediatamente.--Trixt (d) 00:55, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]
Tutto ok mi pare, ti ricordo solamente che, le immagini da caricarsi con questo tag debbono, comunque, avere una licenza compatibile con wikipedia. In buona sostanza non possiamo "arraffarle" in giro per la rete ^_^.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 11:59, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]
No, aspetta... Non ci avvaliamo più del {{PD-Arte}} (cosa che in effetti non dovremmo fare, ma l'abbiamo sempre fatto fin'ora)? Perché se è così va modificato il template imponendo di mettere anche lo status del copyright della fotografia (e cancellare le migliaia di immagini che includono {{PD-Arte}}).--Trixt (d) 22:15, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]
Scusa ma pensavo che questo fosse chiaro a tutti. Se io fotografo un "qualsiasi soggetto" artistico che sia di pubblico dominio, la legge italiana mi garantisce un copyright di 20 anni dalla data dello scatto. Altrimenti i fotografi di cosa camperebbero ^_^ ?--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 01:51, 26 dic 2007 (CET)[rispondi]
Si, io sapevo questo, ma pensavo che ci servissimo anche noi della sentenza USA a mo' di protezione. Cosa ce l'abbiamo a fare allora {{PD-Arte}}? Prima di questa storia della legge Urbani era tranquillamente utilizzato per qualsiasi quadro di autore morte+70 anni. Se si decide di non avvalercene più, non è una cosa piccola, vanno rimosse tutte le immagini che includono {{PD-Arte}} qui su it.wiki, ovvero quante, 500? Tranne quelle in PD-Italia, ma va dimostrato con la data di pubblicazione (e nessuno l'ha mai indicata). PD-Arte lo abbiamo anche nel selettore di licenza... Lo cancelliamo, allora?--Trixt (d) 01:57, 26 dic 2007 (CET)[rispondi]

Attenzione che la fotografia di un qualsiasi oggetto artistico di minima rilevanza ricade nella riproduzione (Articolo 70 633/1941), e il diritto d'autore sulla foto non è del fotografo (che compie un mero atto meccanico, vedi Articolo 2575 del Codice Civile) ma dell'autore dell'opera. Sarebbe anche assurdo che fosse il contrario, poichè si creerebbe un circolo vizioso: un fotografo che riproduce un quadro, un 2° fotografo che riproduce la 1° fotografia, un 3° fotografo che... e così via all'infinito con un incrociarsi perpetuo di diritti.

In generale imho è un serio errore da valutare il caricare fotografie in deroga al Codice dei beni culturali e del paesaggio prima di una sua abrogazione, specie perchè gli enti coinvolti sono spesso molto litigiosi ed agguerriti. Sarebbe più sicuro scrivere una lettera e inviarla via email a alle principali soprintendenze italiane: oltre a essere a norma di legge si potrebbero ottenere anche foto di ottima qualità. --195.224.48.73 09:09, 26 dic 2007 (CET)[rispondi]

Scusa anonimo (magari iscriviti ^_-, non è bello interloquire con "non si sa chi" ^_^), ma la 633/1941, oltre a prevedere un diritto di sfruttamento commerciale in capo all'autore che termina dopo 70 anni dalla morte di quest'ultimo, prevede, agli articoli 87,88 e 91:

Art. 87 Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta......

'Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Con questo spero di essermi chiarito definitivamente.... questa cosa la diciamo da anni, come mai via via ci si dimentica delle discussioni pregresse ?

"PD arte" è completamente sbagliato, mi scuso di non aver seguito la nascita di quel template ma dovete anche capirmi.... cacchio non è che se manco una volta io deve andare mezza wiki a put..e, anche il sottoscritto ha una vita ed un lavoro e non è pagato per stare qui. Quel template è sbagliato nella frase Dunque la riproduzione di questi lavori ricade anch'essa nel pubblico dominio; la frase, invece, dovrebbe essere: Dunque la riproduzione di questi lavori non può essere a sua volta considerata una produzione artistica nuova. In ossequio agli articoli 87 e ss. della L.633/41 il diritto di sfruttamento economico che l'autore della fotografia può vantare, scade dopo 20 anni dalla data di produzione dell'immagine.

In questo modo il PD-Arte potrebbe essere ancora utilizzato per le fotografie scattate prima del 1987.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 11:24, 26 dic 2007 (CET)[rispondi]
Si va beh ma non ti incazzare, non ho mica detto che è colpa tua se esiste quel template, però io quando vedo qualcosa le questioni le pongo, non posso far finta di niente, e siccome non sono un avvocato devo chiedere a chi ne sa di più prima di fare qualcosa, sperando nella cortesia di chi risponde. Cazzo se non c'è nessuno che ha voglia/tempo di seguire queste questioni chiudiamo l'upload di it.wiki e amen, perché anch'io mi rompo a stare dietro a tutte questa roba, cosa credi? Perché non ammettiamo che non abbiamo la capacità qui su it.wiki di gestire il comparto immagini, che siamo in due a gestire tutto e gli altri se ne sbattono? Voglio vedere se alla proposta di usare solo Commons per le immagini chi si oppone, perché chi lo fa deve anche occuparsi di queste cose, se vuole caricare le immagini qui su it.wiki. Detto questo vado a correggere questo template, a cancellare PD-Arte e relative immagini e a beccarmi la solita valanga di insulti, ma dopo questo basta, perché è veramente umiliante.--Trixt (d) 23:55, 26 dic 2007 (CET)[rispondi]
Guarda che non ero incazzato, mi rammaricavo di vedere una situazione di abbandono, tutto qui. ^_- --Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 02:24, 27 dic 2007 (CET)[rispondi]

Siccome sono non libere, anche se non dal punto di vista del diritto d'autore, in teoria andrebbero sotto EDP. O no?--Trixt (d) 02:01, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]

Si rientrano nell'EDP.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 11:49, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]
Ok, lo aggiungo.--Trixt (d) 22:16, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]

Chiarimento[modifica wikitesto]

Pensavo di inserire il riferimento all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore e all'interrogazione parlamentare per spiegare le finalità culturali ed educative, perché con la sola legge del 2004 non è chiaro (è consentito solo ai soggetti pubblici, fra i quali mi pare Wikipedia non rientra). È corretto?--Trixt (d) 02:01, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]

IMHO finché la legge non è stata varata aspetterei.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 11:48, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]
Ok, nessun problema, era solo per chiarezza. Speriamo di non dover aspettare molto nonostante siano noti i tempi biblici dell'iter legislativo.--Trixt (d) 22:18, 25 dic 2007 (CET)[rispondi]

Licenza riproduzioni[modifica wikitesto]

Sto ancora cercando di capire che licenza inserire... visto che per le yorck-project non è chiaro se siano gdfl o meno, pensavo di cominciare a caricare qualche immagine non-yorck. Ma le altre sono pd-art, ovviamente senza fonte... e siamo da capo. Che diavolo di licenza va messa? Sarà mica che anche con la scalatura e tutto in realtà tutte le immagini di commons sono inutilizzabili? --(Y) - parliamone 04:55, 11 gen 2008 (CET)[rispondi]

L'ultima che hai detto. O è una fotografia scatta da chi ha caricato l'immagine, o sarà dura poterla caricare qui. Attualmente, l'unica immagine di opera d'arte italiana di tutta it.wiki che non viola legge d'autore e codice Urbani (si fa per dire, perché in teoria viola anche quello) è Immagine:San gimignano sant'agostino.jpg.--Trixt (d) 05:55, 11 gen 2008 (CET) P.S. Ah, ovviamente viola l'EDP (groan...)--Trixt (d) 05:58, 11 gen 2008 (CET)[rispondi]

Yorck affaire[modifica wikitesto]

Mi sono riletto attentamente e ho riflettuto a lungo intorno a ciò che è stato affermato riguardo le immagini messe a disposizione di Commons da The Yorck Project Gesellschaft für Bildarchivierung gmbH. Qui Siebrand contesta l'attribuzione della licenza GFDL alle immagini perchè The individual media have expired copyright, cioè perché le immagini, individualmente, secondo il suo punto di vista, sono libere da copyright, e limita la licenza GFDL all'insieme del database (cioè all'unica cosa che, secondo il suo punto di vista, può essere soggetta a una qualche licenza). Ma da dove viene il punto di vista di Siebrand, e perché il suo ragionamento è ovviamente impeccabile per commons ma non lo è affatto per noi? Il concetto di pd-art è corretto per la legge tedesca e per quella di molti altri paesi, inclusi gli USA se teniamo conto della 'sentenza bridgeman' o comesichiama. Le riproduzioni di opere d'arte non hanno la necessità di avere una propria licenza (e se non è esattamente in questi termini, almeno su commons questa è la interpretazione corrente). Ma per noi, che abbiamo la necessità di stabilire lo status della riproduzione, e per la legge italiana, quelle immagini non sono libere. La riproduzione è soggetta a copyright, e chi lo detiene deve specificare una licenza. Per noi, se il mio ragionamento è corretto, le opere d'arte sono di pubblico dominio (ma soggette alle soprintentendenze), mentre la loro riproduzione (pubblicata dalla Yorck Project gmbH) è da intendersi come licenziata sotto GDFL. Con buona pace di Siebrand, che non deve preoccuparsi di legge Urbani e dei garbugli legali italiani. Non vorrei peccare di wishful-thinking, me se il mio ragionamento è corretto tutte le immagini di dipinti presenti in musei italiani contenute in questa categoria potrebbero essere tranquillamente scalate e caricate qui con template soprintendenza e licenza gfdl per le riproduzioni. --(Y) - parliamone 00:36, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]

P.S.:

Public domain The work of art depicted in this image and the reproduction thereof are in the public domain worldwide. The reproduction is part of a collection of reproductions compiled by The Yorck Project. The compilation copyright is held by Zenodot Verlagsgesellschaft mbH and licensed under the GNU Free Documentation License.

Quello qui sopra è il template che usano su commons. Il grassetto è mio. Mi pare evidente che per loro la riproduzione è di pubblico dominio perché lo è l'opera rappresentata. Per noi, che non abbiamo di queste piacevolezze, direi che invece la riproduzione è licenziata dal detentore del copyright. Erwin Jurschitza, di Directmedia Publishing GmbH, ha affermato di aver acquisito i diritti del database di immagini e delle riproduzioni delle immagini, (che la stessa directmedia vende come dvd [1]) e ha rilasciato entrambi (database e riproduzioni) sotto GFDL o un altro corrispondente costrutto. Spero davvero di non sbagliarmi, ho tralasciato qualcosa? --(Y) - parliamone 00:57, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]

No, secondo me purtroppo non è così. Il PD-Art è limitato ad alcuni paesi, quindi, se lo Yorck Project avesse rilasciato le riproduzioni sotto GFDL, la licenza sarebbe GFDL, ovvero una licenza usufrubile in tutto il mondo. Dubito fortemente che abbiano fatto il ragionamento "è in GFDL, però siccome è solo una fedele riproduzione è PD". Per farti un esempio, se io faccio una fotografia che è una mera riproduzione di un quadro in una chiesa, e la carico su Commons sotto GFDL (sotto PD-Art non potrei farlo, sono cittadino italiano - tra parentesi, nell'Unione Europea non è legalmente valido rilasciare un'opera nel PD), non possono su Commons metterci PD-Art, perché quella riproduzione è GFDL e lo sarà per 70 anni dopo la mia morte. Vedi Commons:When to use the PD-Art tag#When should the PD-Art tag not be used? (primo punto). Secondo me, lo Yorck Project non ha il copyright su quelle riproduzioni (che probabilmente ha potuto pubblicare guadagnandoci grazie al PD-Art, che c'è in Germania, o magari pagando qualcosa a un ente tipo SIAE), ma solo sulla raccolta delle riproduzioni e sui dati correlati (magari anche sulla digitalizzazione, ma non sulla riproduzione fotografica originale).--Trixt (d) 01:19, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
i miei due cent: Il diritto d'autore pero' AFAIK tutela le opere che hanno una certa originalita', una foto (o una scansione) di un'opera bidimensionale in PD, che non aggiunge nulla all'opera fotografata (nessuna luce o angolazione dell'inquadratura particolari, nessun oggetto aggiunto, ecc..) quale "originalita' tutelabile" aggiunge rispetto a quella dell'opera originale fotografata (che nel caso del PD non e' piu' tutelabile perche' scaduti i diritti)? --Yoggysot 01:44, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
In una manciata di paesi il tuo ragionamento è supportato da una norma presente nella legislazione, purtroppo. Nella maggior parte, la legge tutela (anche se a volte per minor tempo) anche questo tipo di lavori. In Italia, il copyright sulla mera fotografia di un quadro dura 20 anni.--Trixt (d) 01:48, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Ti riferisci al Art. 85-quater della LDA? Li' pero' si parla di "edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio" (ooverod i unq ualcosa che da' anche un valore aggiunto alla mera riproduzione dell'opera in PD), non di mere riproduzioni senza "critica" o "analisi scientifica" dell'opera.--Yoggysot 01:56, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Mi riferisco all'articolo 87, dove vengono definite fotografie le riproduzioni di opere dell'arte figurativa.--Trixt (d) 02:11, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Beh, ogni fotografia è tutelata dal diritto d'autore per 20 anni, o sbaglio? A prescindere da quello che c'è ritratto dentro. Se poi la foto stessa è un'opera d'arte (come per le foto d'autore, sennò sarebbe penalizzato dalla legge essere fotografi professionisti), allora si estende a 70 anni dopo la morte del fotografo. Giusto? --Superfranz83 Scrivi qui 02:03, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Per la legge italiana, ogni fotografia, normalmente, è tutelata per 70 anni dopo la morte dell'autore. Quelle "semplici", i fotogrammi delle pellicole cinematrografiche e le riproduzioni "semplici" di opere d'arte solo per 20 anni (il termine "semplici" è mio, la legge le definisce in maniera diversa ma il senso è quello, anche se il confine fra semplice e artistico è molto labile).--Trixt (d) 02:11, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
(conflittato) OK, visto ora l'Art. 87, non ricordavo che citasse espressamente le "riproduzioni di opere"--Yoggysot 02:14, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]

Ok, credo di aver capito cosa ho tralasciato di considerare. Suppongo che il rilievo di Siebrand (che si è opposto a considerare quelle immagini gfdl) implica che probabilmente lui era al corrente che le riproduzioni non sono state regolarmente acquisite ma semplicemente scansionate da immagini altrui, in virtù del pd-art... La cosa non è affatto scontata, e dalla licenza non si desume, anzi, si capisce il contrario. Chiaro che se il detentore del copyright della riproduzione non è (come supponevo io) Directmedia-Yorck project, allora ha ragione Trixt. Il mio ragionamento non prendeva in considerazione che un dvd regolarmente pubblicato e distribuito da una casa editrice presentasse riproduzioni di cui non possiede il copyright. Allucinante: l'intera commons per l'arte italiana è off-limits... Vorrà dire che dovremo cercare riproduzioni pubblicate prima del dicembre 1987, scansionarle e caricarle come PD in bassa risoluzione (inferiori a 640X480px), con indicazione della fonte e della apposita soprintendenza. Non dovrebbe essere difficile reperirne un certo numero (almeno quelle necessarie a illustrare le opere dei principali artisti italiani), molti di noi hanno sicuramente in casa qualche numero impolverato de i maestri del colore o un vecchio manuale di storia dell'arte. --(Y) - parliamone 02:26, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]

Già. Ma "consolati": è molto probabile che su Commons verranno cancellate tutte le fotografie di opere d'arte (quadri intendo, per quelle tridimensionali è diverso) che si trovano in Italia se non si ha la certezza che le riproduzioni fotografiche abbiano almeno 20 anni. Stanno già cancellando quelle di alcuni paesi dove il copyright scade dopo 50 anni, prima o poi arriveranno anche a quelle italiane. Le immagini potranno restare localmente solo su en.wiki e nelle wiki dei paesi in cui è prevista normativa simile al PD-Art.--Trixt (d) 02:33, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Il mio dubbio è relativo all'origine delle fotografie, ossia, il discorso dei 20 anni vale per le foto pubblicate per la prima volta in Italia, ma per le foto scattate (anche in Italia magari ma questo non rileva) da fotografi (ad esempio) tedeschi e poi pubblicate in Germania, la legislazione italiana non dovrebbe trovare applicazione, rendendo tali foto PD anche per noi. Quello che vi dico prendetelo con le molle, perché è una mia prima interpretazione, dettata dalla conoscenza che ho della legge, non posso assicurarvi la non esistenza di sentenze giurisprudenziali che abbiano sancito l'applicazione della nostra legge nazionale.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 12:31, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Se, per fare un esempio, io prendo un dvd di directmedia e ne distribuisco una copia in Italia, che leggi sto violando? Se la risposta è che avrei problemi con la legge Urbani ma non con la legge sul diritto d'autore, saremmo a cavallo: per la prima questione infatti abbiamo trovato mi pare una soluzione di compromesso, il problema attuale di questo specifico caso riguarda esclusivamente la proprietà intellettuale delle riproduzioni scansionate. --(Y) - parliamone 15:54, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Quello è un caso diverso, la convenzione di Berna stabilisce espressamente la protezione di opere all'estero. La questione è, semmai, se la convenzione copra, o meno, un diritto (quello che in italia è sancito dall'art. 92 LDA, ossia, quello dei 20 anni) che esiste solo nel nostro paese. Nel caso in cui, tale protezione dovesse essere applicata anche dagli altri stati firmatari, allora, le foto prodotte in italia (ivi pubblicate) sarebbero copyrighted anche all'estero. --Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 16:17, 14 gen 2008 (CET)[rispondi]
Su Commons ne hanno discusso, facendo l'ipotesi ad esempio di una fotografia ad un quadro di un museo britannico (paese in cui non c'è il PD-Art) e pubblicata per la prima volta negli USA. La conclusione è che dipende da luogo di creazione, da dove è stata scattata la fotografia; essendo il quadro in UK, si applica la legge UK (ovvero niente PD-Art). Di conseguenza, su Commons non ci può stare (ma su en.wiki si, perché uno statunitense su suolo statunitense caricando materiale su server negli stati uniti si appella al loro PD-Art). È un casino di incroci di legislazione, ma IMHO il principio è sempre applicare la più restrittiva, per sicurezza; ovvero, per noi, deve essere OK sia per la legge italiana, sia per la legge USA, sia per la legge del paese in cui è stata creata l'opera).--Trixt (d) 00:23, 15 gen 2008 (CET) Scusate, aggiungo la discussione: Question about country of origin.--Trixt (d) 00:25, 15 gen 2008 (CET)[rispondi]

Codice beni culturali[modifica wikitesto]

Trixt noi "ossequiamo" il dettato del codice, e lo facciamo in virtù dell'uso "di studio" che il codice stesso richiese, altrimenti, saremmo costretti a pagare diversi soldi alle soprintendenze. Questa, comunque, non è un'interpretazione, in virtù dell'accordo con la soprintendenza romana (già effettuato) e con quella fiorentina (in via di conclusione).--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 07:21, 1 feb 2008 (CET)[rispondi]

(chiedo scusa per l'ossequiamo, credevo esistesse pare esistere) Grazie per aver aperto la discussione, così chiariamo definitivamente. I singoli accordi con le soprintendenze sono una cosa, però valgono solo per le opere di quelle soprintendenze, se non erro; noi con quel template carichiamo qualsiasi opera d'arte italiana, quindi dobbiamo essere "supportati" dal codice senza avere autorizzazioni specifiche. Io ho letto che Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. (grassetto mio) Magari ho capito male io, ma da questa frase mi pare di capire che solo gli enti pubblici possono usarle liberamente, perché i privati possono farne solo un uso personale.--Trixt (d) 00:00, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]
Chiarisco meglio; la norma va letta così:
Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da (1) privati per uso personale (2) o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione.
o così?
Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati (1) per uso personale o per motivi di studio, (2) o (ovvero) da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione.
Se è la seconda bisognerebbe poi vedere se i "motivi di studio" prevedono anche una possibile pubblicazione o se deve essere un uso ristretto (e.g. una conferenza o una lezione). Grazie per il chiarimento--Trixt (d) 00:13, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]
Bhè per me quell'ovvero equivale ad un "o" e non ad un "cioè".--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 00:47, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]
Scusa, vado un po' OT: ma quindi sarà il giudice (esagero) a definire se è l'uno o l'altro (prendendo in esame ovviamente anche il quadro generale, altre sentenze ecc.) o c'è qualche modo per accertarsene prima? In "legalese" non è possibile determinarlo prima? Grazie--Trixt (d) 00:53, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]
Che ti debbo dire, le soprintendenze che ho contattato l'hanno interpretato come ti ho detto prima.Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 01:53, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]
Va bene, grazie di aver chiarito il quadro.--Trixt (d) 01:56, 2 feb 2008 (CET)[rispondi]

Separazione fra codice Urbani e diritto d'autore[modifica wikitesto]

Premessa: una cosa che andrebbe fatta per alcuni dei tag di it.wiki è la separazione fra termini d'uso che riguardano il diritto d'autore e termini d'uso che riguardano altre norme, creando tag separati. Il template soprintendenza è uno di questi; infatti, un conto è il diritto d'autore sull'opera d'arte e sulla riproduzione fotografica, e un conto è il codice Urbani, norma locale che non ha nulla a che vedere con il diritto d'autore. Dunque, occorre scindere questi due aspetti e dare indicazioni separate, in modo tale che un lettore che volesse utilizzare l'immagine capisca con chiarezza i termini d'uso che vengono applicati, per poi regolarsi di conseguenza. Per praticità usiamo un template unico con parametri.

Fatta questa premessa, il cambiamento è stato quello di scindere completamente il testo che riguarda il codice Urbani (che impone l'uso di studio e, in base alla decisione di alcuni degli enti preposti, anche la bassa risoluzione), che rimane nella parte iniziale del template, da quello del diritto d'autore, che occupa il resto del template. La parte riguardante il comma 1-bis dell'articolo 70, che riguarda solo la riproduzione fotografica (dato che l'opera d'arte è già PD), viene quindi utilizzata in caso la foto non sia libera (il testo viene da {{Uso educativo}}, in teoria si poteva usare direttamente quello ma così rimane più chiaro che è legato solo a questo template, per ora). Questo in effetti non è stato deciso proprio con consenso, ma occorre in qualche modo regolarizzare le numerose foto prese da Commons (che usa il PD-Art) caricate qui; quindi eventualmente, se non si vuole usare l'1-bis per queste foto, vanno cancellate.--Trixt (msg) 04:43, 5 apr 2008 (CEST)[rispondi]

Hai fatto benissimo.--Ş€ņpãİ - せんぱい scrivimi 10:02, 5 apr 2008 (CEST)[rispondi]
Dubbio: Scusate, wikipedia ha i server in USA, va bene che chi fa l'upload delle immagini dall'italia forse è perseguibile penalmente in italia, ma in USA non mi sembra, per quanto ignorante sono, che ci siano simili restrizioni e se il file esiste su commons perché l'ha caricato qualcuno non soggetto alla legge italiana, non vedrei perché non sostituirlo, al contrario di quanto dice questo template. O sbaglio?--Nickanc Fai bene a dubitareΣ 14:36, 28 feb 2010 (CET)[rispondi]

Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83[modifica wikitesto]

Il 31 maggio è stato emanato il D.L. sulla cultura. s:D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale che all'art 12, terzo comma prevede la modifica del c.d.Decreto Urbani. Occorre pertanto rivedere anche il Template Soprintendenza.

S'inverte il principio di una concessione da parte delle soprintendenze, non ci sarà più un esame preventivo, ma solo di un controllo successivo.

Il D.L. deve essere convertito in legge nel termine di 60 giorni, ed è ora oggetto dell'esame del Parlamento.

Il testo approvato dalla Commissione cultura della camera è:

Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita' di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.

Sono in ogni caso libere [...] la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.--Mizar (ζ Ursae Maioris) (msg) 15:27, 28 giu 2014 (CEST)[rispondi]

Per quel che risulta al momento, il decreto legge non modifica in alcun modo la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del legale responsabile del monumento o bene culturale prima della pubblicazione su Wikipedia. La licenza CC-BY-SA infatti consente la riproduzione per scopo di lucro. Vorrei inoltre segnalare che questo template è stato richiesto nell'accordo con il MiBACT e quindi prima di modificarlo è necessario verificare eventuali ricadute legali. --Caramellamenta (msg) 12:14, 30 giu 2014 (CEST)[rispondi]