Discussione:Suitas
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Sposto qui dalla voce, come materiale da cui si può ricavare qualcosa di utile:
La condotta quindi dev'essere:
*umana, *cosciente e *volontaria.
Dacché, non sono condotte volontarie:
*gli atti cosiddetti riflessi *gli atti cosiddetti istintivi
tanto meno sono volontarie:
*le azioni dovute a distrazione *le omissioni dovute a dimenticanza.
La suitas è corollario imprescindibile del principio di soggettività e di responsabilità personale del diritto penale dal quale dipende. Quale elemento della tipicità, la suitas è l'elemento che manca nella forza maggiore, nel costringimento fisico, negli stati modificati di coscienza.
Essendo il principio codicistico eccessivamente garantista, si è tentato di rendere punibile la condotta non cosciente e volontaria ricorrendo all'applicazione della norma indicata all'atto antecedente quello incosciente o involontario.
Il risultato, tuttavia, si rivela insoddisfacente, poiché la contestazione processuale riguarda l'atto che ha prodotto l'effetto, non quello presupposto. D'altra parte, spesso non è dato di ricavare alcuna coscienza e volontà anche negli atti più risalenti.
Ciò premesso, per non escludere dall'area della punibilità tutta una serie di condotte e azioni caratterizzate dalla mancanza del requisito indicato dal codice, si è reso necessario applicare coerentemente alle disposizioni del capo, la norma di cui all'art.42 c.1.
In pratica, qui sopra si esplicita una visione che - con fonti - l'attuale versione della voce smentisce, poiché si è spiegato come non ci sia più solo una visione classicistica dell'elemento psicologico, ma ve ne siano anche altre di cui qui sopra si tiene conto solo alla fine, nella parte lasciata in voce. In più ci sono valutazioni e giudizi non riferiti a fonte, ad esempio gli "eccessi garantisti". -- g · ℵ (msg) 02:18, 9 lug 2013 (CEST)