Discussione:Pena canonica

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Una possibile fonte per la sezione è qui. Tuttavia, lasciano molto perplessi

  • 1) il principio secondo i quale la legge più recente abroga quella precedente nonchè quello per il quale in caso di dubbi interpretativi si applichi l'intepretazione più favorevole al reo.

Si tratta categorie proprie degli ordinamenti civili e penali degli Stati nei quali la giurisprudenza evolve in continuazione così come la legislazione stessa.

Per quanto sia noto comunemente, la Chiesa Cattolica non ha una grande esperienza di gerarchia delle fonti del diritto, pur avendo le Costituzioni Apostoliche dopo lera del re Paolo VI. Anche in base al nome, qualcuno potrebbe essere idnotto ad assimilarle ad una fonte primaria come le costituzioni di una monarchia o di una repubblica.
La Chiesa Cattolica non ha leggi delega che specifichino preventivamente la portata e l'ambito dell'opera del legislatore nè prevede che i testi rinviino a decreti o norme regolamentari attuative da definirsi in separata sede.

Tutti i suddetti strumenti giuridici finirebbero con l'assimilare l'ordinamento ecclesiastico a un qualsiasi altro ordinamento statuale, e in particolare con l'assimilare il codice di diritto canonico ad un qualsiasi altro codice di leggi.

  • 3) "il trasferimento penale ad altro ufficio", dato che è riconducibile ai casi precedenti di privazione di una potestà o della possibilità di esercitare, anche limitatamente o ad eccezione di uno o più luoghi.

Anche quest'ultimo caso ha ben poco senso. Se un sacerdote adempie il dovere proprio della sua funzione, qualsiasi comunità ha l'obbligo imposto dal diritto canonico di accettarlo senza preferenze personali o peggio senza pretendere di poter nominare con o al posto del vescovo il proprio pastore. Ciò riproduce nella Chiesa esattamente quello che accade quando il medico curante di turno viene assegnato in un ospedale pubblico.
E qui si parla del caso di un ministro di Dio, non del sindaco di un comune eletto dal popolo. Nella Chiesa, mon si danno casi di incompatibilità ambientale o personale tali da giustificare un trasferimento d'ufficio, così come è possibile operare in una Procura della Repubblica o in un rapporto di lavoro di diritto privato. Il "trasferimento penale" è l'aberrazione che per decenni ha permesso di coprire i laici e i consacrati pedofili, facendoli saltare da una parrocchia o da una diocesi a un'altra senza prendere "di petto" la questione mediante pene più deterrenti e appropriate. Forse per questa devianza storica, meriterebbe un punto a sè stante.

Dati questi errori, non ho citato la fonte presentata all'inizio.
Ho dato un'occhiata al sesto libro nel sito di Città del Vaticano, tirando giù un semplice elenco sommario, privo di ordine e classificazioni intermedi, posto che esistano o si riescano implicitamente a trovare. Non trovo altro di meglio, per adesso. Resta ovviamente gradito qualsiasi eventuale commento. Saluti,--Ciccio81ge (msg) 15:37, 17 lug 2020 (CEST)[rispondi]