Discussione:Paolo Bruno

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Modifiche relative alla P2[modifica wikitesto]

@TrinacrianGolem

Chiedo la sostituzione di tutto il paragrafo intitolato "L'appartenenza alla P2", sostituendolo con il seguente:


La non appartenenza alla P2

Anche se il suo nome risulta presente nell’elenco delle liste della P2, sequestrate a Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, Paolo Bruno non era iscritto alla P2.

All’epoca del sequestro Paolo Bruno era dipendente presso il Ministero della Difesa e pertanto, così come per tutti i dipendenti pubblici in lista, fu avviato un procedimento interno, posto che lo status di lavoratore di un ente pubblico è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

Dopo il ritrovamento delle liste, fu avviata una inchiesta interna dal Ministero della Difesa per accertare l’effettiva appartenenza di Paolo Bruno alla P2, posto che in tal caso, si sarebbe dovuto provvedere al suo licenziamento, in quanto il ruolo di dipendente dello Stato è incompatibile con l’iscrizione ad associazioni segrete. All’esito dei tale procedimento, Paolo Bruno fu prosciolto. In particolare così si espresse il provvedimento:

«si è ritenuto che Ella debba essere prosciolta da ogni addebito in merito ai fatti che hanno provocato l’inchiesta, in quanto non sono emerse prove univoche ed attendibili che la S.V. medesima abbia aderito alla cosiddetta “Loggia P2” e sia venuta meno ai doveri inerenti al proprio status di appartenente all'amministrazione della Difesa. Pertanto, in base alle determinazioni dell’On. Ministro, si dispone l’archiviazione della relativa pratica, senza provvedimenti a suo carico.»

(Inserimento immagine provvedimento di proscioglimento)


MOTIVI:

1) in relazione al provvedimento citato del Ministro della difesa del 1982, con il quale Paolo Bruno viene prosciolto dall'indagine interna del Ministero della difesa in quanto non esistono evidenze dell'appartenenza alla Loggia P2 (non riesco a caricare il documento in questa sede).

2) La fonte alla base delle affermazioni oggi presenti sulla pagina è un articolo della testata LaCNews (https://www.lacnews24.it/cronaca/regionali-capolista-5s-vittorio-bruni-padre-p2_108833/) che è stato dichiarato diffamatario dal Tribunale di Cosenza.

In particolare, Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che "l'appartenenza di Paolo Bruno alla loggia P2 deriva da una ricostruzione o ipotesi giornalistica dell'autrice" la quale ha veicolate le proprie legittime critiche "attraverso la strumentalizzazione di una vicenda non veritiera, l'affiliazione di Paolo Bruno alla loggia P2" e pertanto ha ritenuto l'articolo lesivo della reputazione di Paolo Bruno "della cui storia personale e professionale è stata consegnata ai lettori una visione alterata e distorta".

3) La permanenza su Wikipedia della pagina che indica Paolo Bruno come appartenente alla P2, sulla base di un articolo di per sé giudicato diffamatorio, verrebbe a configurare ipotesi di diffamazione da parte della stessa Wikipedia.


FONTI:

A) Atto del Ministero della difesa - sezione Disciplina - del 6 marzo 1982, prot.n.1821/93c

B) Sentenza del Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile n. 794/2022 pubbl. il 27/04/2022 (RG n. 3028/2020) Repert. n. 900/2022 del 27/04/2022 --Senzacatene (msg) 19:25, 2 giu 2022 (CEST)[rispondi]

Tutto rimosso e oscurato per violazione del copyright dalla fonte citata --Actormusicus (msg) 19:37, 2 giu 2022 (CEST)[rispondi]
Grazie --Senzacatene (msg) 19:38, 2 giu 2022 (CEST)[rispondi]