Avviso ad opponendum

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L’avviso ad opponendum, nel diritto pubblico, è la comunicazione data dal committente di un'opera pubblica al termine dei lavori onde permettere a eventuali creditori dell'appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che i creditori abbiano avanzato richieste, esse non possono più essere presentate né soddisfatte per via amministrativa, ferma restando per il creditore la facoltà di ricorrere per via civile o penale.

Procedura[modifica | modifica wikitesto]

La procedura è stabilita dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010:

  • all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) chiede al sindaco del comune nel cui territorio gli stessi sono stati eseguiti di pubblicare nell'albo pretorio un avviso contenente l'invito a coloro che vantino crediti nei confronti dell'appaltatore, per esempio per indebite occupazioni di aree o stabili oppure danni arrecati nell'esecuzione dei lavori,a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione;
  • se l'intervento ha riguardato il territorio di più comuni la procedura di cui sopra si ripete per l'albo pretorio di ciascun comune interessato;
  • trascorso il termine stabilito il sindaco trasmette al R.U.P. l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e gli eventuali reclami presentati da terzi interessati;
  • il R.U.P., qualora ravvisi legittimità dei crediti, invita l'appaltatore a soddisfarli;
  • il R.U.P. invia al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove dell'avvenuto soddisfacimento (totale o parziale) dei diritti di terzi a carico dell'appaltatore.

Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum[modifica | modifica wikitesto]

Dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del R.D. 350/1895, attestante che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli “avvisi ad opponendum”.

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (1). Legge sui lavori pubblici (All. F). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865. 360. [Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso] (72). (72) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

R.D. 25 maggio 1895, n. 350 Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (3) (4). Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1895, n. 135. (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Art. 3. Responsabilità del personale preposto ai lavori. [Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata] (9). (9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

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