Utente:Nino1968

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Produzione Energia da fonti assimilate alle rinnovabili e sistema incentivante CIP6 riservato alle fonti rinnovabili.

I CIP 6 sono un provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, per incentivare la produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e assimilate.

Incentivazione Energia CIP6 Il provvedimento Cip 6/92 rientra tra i meccanismi di incentivazione dell'energia, ovvero quei meccanismi che promuovono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate attraverso la remunerazione dell'energia a un prezzo garantito.

Cosa sono le fonti assimilate alle rinnovabili. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' prevede all’articolo 17 l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili “Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti (CDR, CDR-q, CDR-p)”. L’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone inoltre che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Nell’elenco ci sono i rifiuti di ogni genere derivanti dalla lavorazione di Petrolio, Carbone, Plastica, Oli menerali, Pneumatici fuori uso come fa la Pirelli Ambiente con il CDR-P Combustibile da Rifiuto e Pneumatici e altri ancora (DECRETO 5 maggio 2006 - Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Gazzetta Ufficiale italiana n. 125 del 31 maggio 2006).

Come e’ noto la Commissione europea ha deciso di procedere contro l'Italia in nove casi di violazione della normativa dell'Ue intesa a proteggere le persone e l'ambiente contro i rischi degli effetti nocivi dei rifiuti. In sei casi, l'Italia non si è conformata alle decisioni adottate nei suoi confronti dalla Corte di giustizia europea. Un altro caso contesta la pratica adottata sistematicamente negli ultimi tempi dall'Italia volta a definire i rifiuti in modo più restrittivo rispetto al diritto comunitario, di modo che alcuni tipi di rifiuti, non più considerati tali, non rientrino più nell'ambito di applicazione delle norme europee.

Definizioni dei rifiuti e campo d'applicazione Negli ultimi anni l'Italia ha introdotto un meccanismo che restringe la definizione dei rifiuti e limita l'applicazione della direttiva quadro. Quattro procedure d'infrazione a tale riguardo sono già in corso. Nel novembre 2004 la Corte di giustizia Ue ha stabilito che l'interpretazione della definizione di rifiuto è contraria alla direttiva 75/442 (come modificata dalla direttiva 91/156/Cee). Tuttavia la legge approvata nel dicembre 2004 (308/2004) stabilisce che alcune tipologie id rifiuto non sono considerate rifiuti in Italia, sebbene essi rientrino nella definizione di rifiuto ai sensi della direttiva 75/442/Cee. A seguito delle infrazioni contenute nella legge italiana, la Commissione Ue ha aperto un nuovo caso contro l'Italia nel luglio 2005 a causa della strutturale e persistente violazione della struttura della direttiva sui rifiuti. L'Italia non ha risposto adeguatamente alla prima lettera della Commissione; quindi, la Commissione medesima ha deciso di inviare il parere motivato.

In data 3 luglio 2006, infine, la Commissione ha comunicato di aver deciso di deferire il nostro Paese davanti alla Corte di Giustizia Ue poiché dall'invio del parere motivato della Commissione nel dicembre 2005 (IP/05/1645), l'Italia non ha ancora conformato la sua normativa alla legislazione dell'Ue. Al contrario, il decreto legislativo adottato n° 152 del 3 aprile 2006 ha riconfermato tale normativa.

Secondo me I CIP6 dati al combustibile da rifiuto e ad altri tipi di rifiuti (quali gli scarti della lavorazione del Petrolio e gli Pneumatici fuori uso) sono un evidente caso di distorsione della concorrenza che avviene nel mercato dell'energia in Italia. La Commissione Europea ha confermato che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile (e pneumatici, plastica, carbone e petrolio non sono fonti rinnovabili nemmeno sotto forma di rifiuti). IL Decreto Legislativo della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2003, n. 387 che e' stato emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità prevede esattamente il contrario. Noi consideriamo che queste misure discriminatorie contengano un aiuto di Stato illegale. Il contributo governativo e' un ingiusto premio alle aziende che producono energie elettrica attraverso l'uso di CDR, CDRq, CDR-P, e altri rifiuti, che sono per legge da considerarsi fonti energetiche non rinnovabili. Il finanziamento e' discriminatorio perche' favorisce aziende che producono energia non attraverso fonti rinnovabili ma attraverso fonti non rinnovabili, come pneumatici fuori uso e rifiuti del petrolio ad esempio, creando una evidente disparita' con altri produttori di energia da fonti non rinnovabili (GAS commerciale, Carbone commerciale, Petrolio commerciale). Gli incentivi del governo italiano costituiscono un’alterazione discriminatoria e ingiustificabile della concorrenza che turba anche lo sviluppo tecnologico e commerciale delle fonti rinnovabili. Il caso si fa ancora piu' fondato dopo la recente pronuncia del parlamento europeo che ha dichiarato l'incenerimento dei rifiuti non compatibile con la definizione di recupero energetico, quindi ancora una volta ha sottolineato che i rifiuti non sono un combustibile rinnovabile. Chiedo pertanto di intraprendere delle azioni legali per evitare la distorsione della concorrenza causata dagli incentivi, interrompere l’applicazione dei sussidi, che aggiungerebbero effetti negativi a quelli già esistenti, e imporre misure appropriate per ristabilire la parità sul mercato. In concreto chiedo il rimborso degli incentivi in questi anni ricevuti dai produttori di energia da fonti non rinnovabili assimilate e la interruzione degli stessi per il futuro anche per le centrali gia' autorizzate e in funzione.

A quanto ammonta la compravendita di Energia CIP 6 Nel 2005 lo Stato Italiano ha pagato ai produttori di energia CIP6 un volume di energia pari a circa 51,3 TWh di cui l’81% da impianti alimentati a fonti assimilate e 19% da impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il prezzo medio unitario di ritiro dell’energia è stato pari a 96,63 Euro/MWh per un costo complessivo pari a Euro 4.954 milioni. Per l’esercizio 2005 il Gestore Elettrico ha collocato sul mercato elettrico un volume di energia CIP 6 pari a 50,5 TWh per un controvalore di Euro 3.046 milioni. Il disavanzo economico risultante dalla differenza tra i costi sostenuti dallo Stato per l’acquisto dell’energia dai produttori incentivati e i ricavi netti derivanti dalla vendita dell’energia nel mercato viene coperto ai sensi dell’articolo 3, comma 13 del D.Lgs.79/99 dal gettito derivante dalla componente tariffaria A3. Per l’anno 2005 il disavanzo totale da coprire attraverso la componente A3 ammonta a Euro 3.021 milioni. Questo disavanzo viene pagato dai consumatori attraverso la fatturazione della bolletta di fornitura di energia elettrica nella componente tarfiffaria A3.

Nino d’Eugenio