Utente:Manutius/Sandbox/Diritto

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Diritti reali di godimento su cosa altrui[modifica | modifica wikitesto]

I diritti reali su cosa altrui sono espressione dell’elasticità della proprietà. Essi si dividono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I diritti reali su cosa altrui sono tipici: costituiscono cioè un numero chiuso, di modo che le parti non possono crearne di nuovi.

Ogniqualvolta una cosa è contemporaneamente sia oggetto del diritto di proprietà di una persona, sia oggetto di un diritto reale di godimento di un’altra persona, si verifica questa situazione:

A)alcuni poteri sulla cosa, che altrimenti spetterebbero solo al proprietario, spettano al titolare del diritto reale di godimento

B) il proprietario può esercitare i poteri che comunque gli restano soltanto in modo tale da consentire al titolare del diritto reale di godimento di esercitare i suoi.

L’estinzione del diritto reale di godimento ha l’effetto di riattribuire al proprietario il pieno esercizio dei suoi poteri: per esempio, con l’estinzione dell’usufrutto il proprietario riacquista il potere di utilizzare la cosa e di trarne ogni vantaggio economico, con l’estinzione della servitù di passaggio il proprietario riacquista il potere di recintare in modo totale il suo terreno.

Il proprietario e il titolare del diritto reale di godimento hanno entrambi i potere di trasferire il proprio diritto ad altri, per esempio di venderlo. Essi possono trasferire solo i diritti di cui sono i titolari. Se la cosa è gravata da un usufrutto, l’acquirente della proprietà non può utilizzare la cosa e trarne ogni vantaggio economico .

Il titolare del diritto reale di godimento può opporre a chiunque, quindi anche ad un nuovo proprietario, il suo diritto, può difenderlo, può farlo valere contro chiunque.

Principali diritti di godimento[modifica | modifica wikitesto]

Superficie: consiste nel diritto di essere proprietario di una costruzione edificata sul terreno altrui, oppure di costruirvi un edificio. Quando vi è un diritto di superficie, la proprietà sul terreno e la proprietà sull’edificio che vi si trova, o il potere di costruirlo appartengono a persone diverse. La superficie è utilizzata soprattutto per la costruzione di opere destinate a non durare a lungo nel tempo.

Usufrutto: consiste nel diritto attribuito a una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto, senza modificarne la destinazione economica e restituendola alla scadenza del termine. Il proprietario della cosa oggetto dell’usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla: ha una nuda proprietà. L’usufrutto può essere ceduto, ed è soggetto a limiti di durata nel tempo.

Servitù prediali[modifica | modifica wikitesto]

Le servitù prediali: la servitù, detta anche servitù prediale, consiste in un peso imposto su di un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente a un proprietario diverso. Il “peso” consiste in una limitazione posta al potere di utilizzare il fondo servente da parte del suo proprietario. L’ ”utilità” per il fondo dominante consiste in generale nel miglioramento delle possibilità di utilizzazione del fondo dominante.

Ad esempio: un terreno non può essere utilizzato dal suo proprietario se questo non può accedervi; quando non vi è una strada pubblica che consenta l’accesso, il proprietario può ottenere che gli sia riconosciuto il diritto di attraversare un terreno altrui. Questo diritto si chiama servitù di passaggio. Il peso consiste nel fatto che il proprietario del fondo servente, che deve essere attraversato, non può né impedire direttamente né costruire opere, come recinzioni, per impedire l’esercizio della servitù. L’utilità consiste nel fatto che il proprietario del fondo dominante ha un accesso ad esso, che gli permette di utilizzarlo.

La servitù può essere: servitù della pubblica autorità (il proprietario del fondo deve consentire al comune di controllare elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognature presenti nel suo sottosuolo), servitù nate da accordo fra le parti (contratto), destinazione dal padre di famiglia (testamento, eredità). La servitù non può essere mai ceduta ad altri se non insieme con la proprietà del fondo stesso. La servitù deve anche corrispondere a un’utilità oggettiva del fondo dominante e deve consistere in un peso oggettivo per il fondo servente.

Le servitù sono coattive quando la loro costituzione è imposta per legge e a nulla vale l’eventuale volontà contraria del proprietario del fondo servente, sono volontarie quando la loro costituzione è effetto di un atto di autonomia privata o di un’usucapione. Il titolare della servitù può opporla a tutti i terzi, cioè farla valere nei confronti di chiunque.

La comunione[modifica | modifica wikitesto]

Il codice prevede una serie di norme che disciplinano la comunione; esse indicano soltanto le particolarità che caratterizzano la disciplina di ciascun diritto: devono quindi essere applicate come integrazione delle norme. Caratteristica della comunione è che ciascuno dei contitolari del diritto (detto comunista o comproprietario) è titolare di una quota astratta del bene considerato nella sua integrità o totalità, e non di una parte fisica. Esistono diversi tipi di comunione:

A) la comunione è volontaria quando più persone, d’accordo fra loro, acquistano la con titolarità di un diritto reale su di un bene, ad esempio, la stipulazione di un contratto.

B)La comunione è incidentale quando deriva dalla volontà di persone diverse dai contitolari del diritto, ad esempio, la comunione ereditaria

C)La comunione è detta forzosa quando è imposta per legge, indipendentemente e anche contro la volontà delle parti.

Comunione volontaria ed incidentale possono essere sciolte per volontà dei partecipanti. Le quote di ciascun contitolare sono presunte eguali, cioè sono eguali se non viene dimostrato l’opposto, ciascuno di essi partecipa ai vantaggi e ai pesi della comunione in proporzione alla propria quota.

L’amministrazione della cosa comune spetta ai contitolari del diritto, che decidono collettivamente, a maggioranza di quote. Ciascun contitolare del diritto può liberamente disporre della propria quota: può venderla, darla in locazione, ipotecarla ecc… Tutte le deliberazioni dei partecipanti alla comunione possono essere annullate dal giudice se sono illegittime oppure se sono gravemente pregiudizievoli alla cosa comune.

La divisione della comunione: la comunione si scioglie con la divisione, cioè con l’attribuzione a ciascun partecipante di un diritto individuale in sostituzione del diritto di quota. Ciascun contitolare del diritto in comunione può promuovere lo scioglimento. Esso può essere realizzato mediante un contratto, se i partecipanti riescono ad accordarsi pienamente su come attuare la divisione, altrimenti con una sentenza pronunciata dal giudice. È sufficiente che un solo partecipante desideri la divisione e la sua decisione viene imposta dalla legge a tutti i comunisti: il giudice può solo determinare le modalità di divisione.

Non può essere sciolta la comunione forzosa. La divisione si realizza in natura, cioè sostituendo al diritto di quota sull’intero bene un diritto individuale su una parte fisicamente determinata del bene stesso. Non è sempre possibile dividere un bene in parti esattamente corrispondenti al valore delle quote. Allora chi ottiene l’assegnazione di una parte del bene, la quale ha valore inferiore a quella della sua quota, ha diritto a un conguaglio in denaro a carico di chi ottiene una parte del bene di valore superiore a quello della sua quota. Talvolta può essere impossibile o dannoso effettuare la divisione: in questo caso il bene viene assegnati a uno dei comunisti, con l’obbligo di pagare in denaro il valore della loro quota.