Utente:Federica Fusi/Sandbox/Gestione provvisoria

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Gestione provvisoria[modifica | modifica wikitesto]

La gestione provvisoria delle finanze comunali è prevista dall'articolo 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". Si tratta di un istituto giuridico che i comuni sono autorizzati ad adottare nel caso in cui il Consiglio comunale non riesca ad approvare il bilancio di previsione entro il termine stabilito al 31 dicembre o nel caso in cui lo Stato abbia fissato un nuovo termine massimo per la deliberazione definitiva del bilancio (solitamente attraverso la legge finanziaria).

In entrambi i casi, il Consiglio delibera, per una durata massima di due mesi, il cosiddetto "esercizio provvisorio" che consente di assolvere a tutte quelle operazioni che "evitano l'incorrere di danni patrimoniali certi e gravi" per l'ente comunale[1]. Tra queste, il comune può assolvere a tutte le obbligazioni già assunte; alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali regolati dalla legge e al pagamento delle spese per il personale, di residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse.

La gestione provvisoria termina con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ T.U.E.L., Parte II "Ordinamento finanziario e contabile", Titolo II "Programmazione e bilanci", Capo I "Programmazione", art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, comma 2.