Utente:Bukkia/sandbox X

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Indice
Principi fondamentali


Preambolo

Noi, i rappresentanti della Settima Grande Assemblea Nazionale, nel desiderio di esprimere la volontà del popolo bulgaro, dichiarando la nostra fedeltà ai valori universali: libertà, pace, umanesimo, uguaglianza, equità e tolleranza; elevando a principio supremo il diritto dell’individuo, la sua dignità e sicurezza, riconoscendo il nostro irrevocabile dovere di preservare l’unità nazionale e statale della Bulgaria, proclamiamo la nostra determinazione di creare uno stato democratico, costituzionale e sociale, per cui adottiamo questa COSTITUZIONE.


Capitolo Primo: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(1) La Bulgaria è una repubblica con un governo parlamentare.
(2) Tutto il potere dello stato deriva dal popolo. Il popolo lo esercita sia direttamente sia attraverso gli organi, previsti in questa Costituzione.
(3) Nessuna parte del popolo, partito politico o altra organizzazione, istituzione statale o individuo separato può appropriarsi dell’esercizio della sovranità popolare.

Art. 2

(1) La Repubblica di Bulgaria è uno stato unitario con autogestione locale. In esso non sono ammesse formazioni territoriali autonome.
(2) L’integrità territoriale della Repubblica di Bulgaria è inviolabile.

Art. 3

La lingua ufficiale della repubblica è il bulgaro.

Art. 4

(1) La Repubblica di Bulgaria è uno stato di diritto. Viene governato in conformità alla Costituzione e alle leggi dello stato.
(2) La Repubblica di Bulgaria garantisce la vita, la dignità e i diritti dell’individuo e crea condizioni per uno sviluppo libero della persona e della società civile.
(3) (Nuovo - DV[1], 2005, n. 18) La Repubblica di Bulgaria prende parte alla costruzione ed allo sviluppo dell’Unione europea.

Art. 5

(1) La Costituzione è legge suprema e le altre leggi non possono essere in contraddizione con essa.
(2) Le disposizioni della Costituzione hanno effetto immediato.
(3) Nessuno può essere giudicato per un’azione o un’omissione, che non costituisce un delitto secondo la legge al momento del suo compimento.
(4) Gli accordi internazionali, ratificati su ordine costituzionale, promulgati ed entrati in vigore per la Repubblica di Bulgaria, sono parte del diritto interno dello stato. Essi hanno la priorità su quelle norme della legislazione interna, che si trovano in contraddizione.
(5) Tutti gli atti normativi sono pubblicati. Essi entrano in vigore tre giorni dopo la promulgazione, a meno che in essi non sia stabilito un diverso termine.

Art. 6

(1) Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
(2) Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non è ammesso alcun tipo di limitazione ai diritti né sono ammessi privilegi, fondati su distinzioni razziali, di nazionalità, di appartenenza etnica, sessuali, di origine, religiosi, di educazione, di convinzione, di appartenenza politica, di condizione personale e sociale o di condizione economica.

Art. 7

Lo stato risponde dei danni, cagionati dagli atti e dalle azioni illegali dei suoi organi e dei suoi funzionari.

Art. 8

Il potere dello stato si divide in legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 9

(1) (Precedente testo dell’art. 9 - DV, 2007, n. 12, in vigore dal 01.01.2008) Le forze armate garantiscono la sovranità, la sicurezza e l’indipendenza del paese e difendono la sua integrità territoriale.
(2) (Nuovo - DV, 2007, n. 12, in vigore dal 01.01.2008) L’attività delle forze armate è regolamentata dalla legge.

Art. 10

Le elezioni, i referendum nazionali e locali si svolgono sulla base del suffragio universale diretto ed uguale e con votazione segreta.

Art. 11

(1) La vita politica della Repubblica di Bulgaria si basa sul principio del pluralismo politico.
(2) Nessun partito o ideologia politica può dichiararsi o affermarsi come partito o ideologia di stato.
(3) I partiti contribuiscono alla formazione ed all’espressione della volontà politica dei cittadini. Le regole per la costituzione e la sospensione dei partiti politici, così come le condizioni della loro attività, sono fissati per legge.
(4) Non possono essere costituiti partiti politici su base etnica, razziale o religiosa, così come partiti che si pongono lo scopo di impadronirsi in modo violento del potere dello stato.

Art. 12

(1) Le associazioni dei cittadini servono a soddisfare ed a difendere i loro interessi.
(2) Le associazioni dei cittadini, compresi i sindacati, non possono porsi scopi di tipo politico né effettuare attività politica, inerente solo ai partiti politici.

Note

  1. ^ Dăržaven Vestnik, Държавен Вестник, Gazzetta Ufficiale del parlamento bulgaro